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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 gennaio 2022

Cassazione n. 11156/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 30386-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 121, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente- avverso la sentenza n. 185/2020 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 29/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 30386 sez.

ML - ud. 25-01-2022 -2- R.G. 30386/2020 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Torino, a conferma della pronuncia del Tribunale di Cuneo, ha accolto l'appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'avviso di pagamento con cui l'Inps rivendicava il versamento dei contributi a percentuale alla gestione commercianti per gli utili prodotti per la partecipazione alla società "[OSCURATO:SOCIETA].; senza svolgimento di attività lavorativa iper il periodo 2011-2013; la cassazione della sentenza è domandata dall'Inps sulla base di un unico motivo; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato tempestivo controricorso; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod.proc.civ., parte ricorrente deduce "Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 bis della legge 14 novembre 1992, n. 438, di conv.ne con modif.ni del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384 e in connessione con questo della legge 2 agosto 1990, n. 233"; contesta la soluzione adottata dalla Corte territoriale limitandosi a riproporre l'opposta tesi secondo cui, il reddito proveniente dalla partecipazione a una società a responsabilità limitata deve essere incluso nel calcolo della contribuzione previdenziale cd. a percentuale; il motivo non merita accoglimento; questa Corte (Cass. n. 21540 del 2019, e numerose altre successive) ha stabilito il seguente principio di diritto: "Il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa (art. 44, lett. e, del d.P.R. n. 917 del 1986)"; il principio richiamato è stato oggetto di corretta applicazione da parte della sentenza impugnata, di tal che, le censure mosse dall'Inps, non aggiungendo nessun nuovo elemento idoneo a indurre un ripensamento, da parte del Collegio, del consolidato orientamento di legittimità, si rivelano prive di fondamento; in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis cod. proc. civ.; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione dell'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della

I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 25 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] !fi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 30386-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 121, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente- avverso la sentenza n. 185/2020 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 29/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 30386 sez. ML - ud. 25-01-2022 -2- R.G. 30386/2020 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Torino, a conferma della pronuncia del Tribunale di Cuneo, ha accolto l'appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'avviso di pagamento con cui l'Inps rivendicava il versamento dei contributi a percentuale alla gestione commercianti per gli utili prodotti per la partecipazione alla società "[OSCURATO:SOCIETA].; senza svolgimento di attività lavorativa iper il periodo 2011-2013; la cassazione della sentenza è domandata dall'Inps sulla base di un unico motivo; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato tempestivo controricorso; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod.proc.civ., parte ricorrente deduce "Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 bis della legge 14 novembre 1992, n. 438, di conv.ne con modif.ni del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384 e in connessione con questo della legge 2 agosto 1990, n. 233"; contesta la soluzione adottata dalla Corte territoriale limitandosi a riproporre l'opposta tesi secondo cui, il reddito proveniente dalla partecipazione a una società a responsabilità limitata deve essere incluso nel calcolo della contribuzione previdenziale cd. a percentuale; il motivo non merita accoglimento; questa Corte (Cass. n. 21540 del 2019, e numerose altre successive) ha stabilito il seguente principio di diritto: "Il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa (art. 44, lett. e, del d.P.R. n. 917 del 1986)"; il principio richiamato è stato oggetto di corretta applicazione da parte della sentenza impugnata, di tal che, le censure mosse dall'Inps, non aggiungendo nessun nuovo elemento idoneo a indurre un ripensamento, da parte del Collegio, del consolidato orientamento di legittimità, si rivelano prive di fondamento; in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis cod. proc. civ.; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione dell'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 25 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] !fi
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