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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 luglio 2023

Cassazione n. 23514/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1871-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 851, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - Ric. 2020 n. 01871 sez.

S2 -ud. 12-07-2023 -2- avverso la sentenza n. 1705/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE

1. La Corte d’Appello di L’Aquila con la sentenza n. 1705 del 22 ottobre 2019 ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Avezzano con la quale, decidendo sulla domanda di divisione degli assi ereditari di [OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA], era stato assegnato all’appellante il bene in comunione, con l’obbligo di versamento al fratello Bruno del conguaglio per l’eccedenza e delle somme dovute quali frutti per il godimento esclusivo del bene da parte della stessa appellante.

La Corte d’Appello, quanto al motivo di gravame che verteva sul diritto dell’appellante ad ottenere il rimborso per i miglioramenti asseritamente apportati a propria cura e spese sul bene comune, disattesa l‘eccezione di improponibilità della domanda per la pretesa carenza della documentazione ipocatastale (che era stata in realtà prodotta dal germano), riteneva corretta la decisione di prime cure, in quanto non era stata prodotta nel termine di decadenza la documentazione attestante l’esecuzione ed il valore delle opere migliorative.

Inoltre, la documentazione versata in atti tempestivamente non era in grado di fornire la prova dell’assunto dell’appellante, posto che anche quella relativa all’erogazione di un finanziamento comprovava che la relativa somma era Ric. 2020 n. 01871 sez.

S2 -ud. 12-07-2023 -3- stata mutuata in epoca anteriore all’apertura della successione e non dimostrava che poi fosse stata effettivamente destinata agli interventi sul bene comune.

L’esperimento della consulenza tecnica d’ufficio non poteva quindi esonerare la parte interessata dall’onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, dovendosi escludere che nella specie la CTU potesse avere carattere percipiente.

Né poteva farsi solo riferimento all’incremento di valore del bene, atteso che il diritto ad un’indennità per i miglioramenti non è correlata all’aumento di valore della cosa migliorata, ma al rimborso delle somme spese per i materiali e la manodopera.

L’antecedenza del finanziamento rispetto alla data della morte del de cuius avrebbe poi al più legittimato l’appellante a pretendere il rimborso delle stesse dal de cuius, facendo quindi nascere un credito pro quota nei confronti dell’altro coerede, quale debito ereditario, ma non giustificava la diversa pretesa invece vantata nel presente giudizio.

Del pari immeritevole di accoglimento era la richiesta di ritenzione del bene, diritto che avrebbe reso non dovuti i frutti invece pretesi dal condividente, e ciò sia in ragione del carattere eccezionale del diritto di ritenzione - che deve essere espressamente previsto dalla legge - sia in ragione del mancato riconoscimento del diritto al rimborso per le migliorie.

Ric. 2020 n. 01871 sez.

S2 -ud. 12-07-2023 -4- Tale conclusione determinava poi la correttezza della decisione in punto di spese come adottata dal Tribunale.

Ancora, la Corte d’Appello reputava inammissibile la richiesta dell’appellato di riconoscimento dei frutti maturati dalla sentenza di primo grado alla decisione, e ciò perché pur trattandosi di domanda in potenza ammissibile, la stessa non era stata avanzata al momento della costituzione in giudizio, ma tardivamente solo all’atto della precisazione delle conclusioni.

Infine, determinava il carico delle spese di lite secondo la soccombenza, ponendole per l’intero in danno dell’appellante.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

3. Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 co. 1, nn. 3 e 5 , c.p.c. la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.

Si deduce che il rispetto del principio dell’onere della prova non implica che la dimostrazione dei fatti debba discendere solo dalle prove offerte dalla parte onerata, ma che possa trarsi da tutti gli elementi probatori acquisiti, ed anche dal principio di non contestazione.

La Corte ha anche commesso un errore di percezione in quanto con motivazione illogica e contraddittoria ha malgovernato le risultanze probatorie.

Ric. 2020 n. 01871 sez.

S2 -ud. 12-07-2023 -5- Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1150, 1110 e 936 c.c.

Si deduce che non può negarsi alla ricorrente il diritto al rimborso dei miglioramenti eseguiti, anche quale mandataria degli altri coeredi, ai sensi dell’art. 1110c.c.

I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono inammissibili.

La violazione dell’art. 2697 c.c., pur prospettata in ricorso, si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandia una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115 è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può Ric. 2020 n. 01871 sez.

S2 -ud. 12-07-2023 -6- ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla "valutazione delle prove" (Cass. n. 11892 del 2016; Cass.

S.U. n. 16598/2016).

In particolare, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cass.

S.U. n. 20867/2020, secondo cui i tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art.116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola Ric. 2020 n. 01871 sez.

S2 -ud. 12-07-2023 -7- di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione).

La censura della ricorrente, senza peraltro nemmeno specificamente indicare da quali specifici atti processuali dovrebbe ricavarsi la non contestazione dei fatti costitutivi della propria pretesa, non soddisfacendo quindi le condizioni che la giurisprudenza di questa Corte richiede per denunciare la violazione della relativa norma (cfr. Cass. n. 12840/2017), assume genericamente che la prova della fondatezza della propria domanda si ricaverebbe da non meglio individuate diverse fonti di prova, senza tuttavia confrontarsi con la ratio della decisione gravata, la quale ha escluso il diritto della ricorrente al rimborso delle spese quale utile gestore degli altri comunisti, non solo in quanto non sarebbe stata offerta la puntuale dimostrazione degli esborsi sostenuti, ma rilevando che proprio l’anteriorità del mutuo (il cui importo, a detta della ricorrente, sarebbe stato destinato alle migliorie del bene oggetto di causa) rispetto alla data di apertura della successione, anche a voler accedere alla ricostruzione della parte, non dimostrerebbe che le migliorie siano state eseguite allorché era già insorta la comunione, essendo quindi esclusa la possibilità di fondare la pretesa sulla disciplina dettata dalla Ric. 2020 n. 01871 sez.

S2 -ud. 12-07-2023 -8- comunione, trovando al più giustificazione nella diversa pretesa, non dedotta però in giudizio, dell’esistenza di un credito nei confronti del de cuius, per avere sostenuto, quando questi era ancora in vita, degli esborsi a vantaggio del bene quando era ancora in proprietà esclusiva del padre.

Ribadita quindi la assoluta genericità del primo motivo e la sua sostanziale finalità di sollecitare una diversa rivalutazione delle risultanze probatorie (il che lo rende inammissibile), l’inammissibilità colpisce anche il secondo mezzo di impugnazione, in quanto denuncia una violazione di legge che, in parte presuppone una diversa ricostruzione dei fatti di causa, ed in parte si riconnette ad una ratio giustificativa della domanda (migliorie eseguite nell’interesse della comunione, una volta instauratasi per effetto dell’apertura della successione) che la Corte d’Appello ha ritenuto di escludere alla luce delle emergenze probatorie suscettibili di essere prese in esame.

4. Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., quanto alla condanna della ricorrente alle spese del giudizio di appello, rilevandosi che in realtà la sentenza aveva ritenuto inammissibile la richiesta dell’appellato di riconoscimento dei frutti civili anche per il periodo successivo alla pronuncia della sentenza di primo grado.

Ricorre quindi una situazione di soccombenza reciproca che avrebbe legittimato una sia pur parziale compensazione delle spese di lite.

Ric. 2020 n. 01871 sez.

S2 -ud. 12-07-2023 -9- Il motivo è del pari inammissibile.

Ed, infatti, premesso che alla fattispecie risulta applicabile ratione temporis, la previsione di cui all’art. 92 c.p.c., nella versione anteriore alla modifica di cui alla legge n. 69 del 2009 (risalendo l’introduzione del giudizio al 7/11/2008), che dispone che la compensazione delle spese di lite possa avvenire se concorrano altri giusti motivi purché esplicitati in motivazione, va però ribadito che solo la compensazione dev'essere sorretta da motivazione, e non già l'applicazione della regola della soccombenza cui il giudice si sia uniformato, atteso che il vizio motivazionale ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ove ipotizzato, sarebbe relativo a circostanze discrezionalmente valutabili e, perciò, non costituenti punti decisivi idonei a determinare una decisione diversa da quella assunta (conf.

Cassazione civile sez.

VI 28 aprile 2014 n. 9368).

Nella fattispecie, atteso l’integrale rigetto dell’appello, ed essendo stata disattesa la richiesta dell’appellato limitatamente al riconoscimento degli ulteriori frutti maturati in pendenza del giudizio di appello, deve reputarsi che la sentenza, nel porre le spese unicamente a carico della ricorrente, abbia compiuto un giudizio di prevalente soccombenza di quest’ultima, avendo quindi il giudice di merito fatta corretta applicazione della previsione di cui all’art.91 c.p.c.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ric. 2020 n. 01871 sez.

S2 -ud. 12-07-2023 -10-

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

6. Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1 - quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P. Q. M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al rimborso delle spese che liquida in complessivi € 4.500,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussisten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1871-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 851, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - Ric. 2020 n. 01871 sez. S2 -ud. 12-07-2023 -2- avverso la sentenza n. 1705/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE 1. La Corte d’Appello di L’Aquila con la sentenza n. 1705 del 22 ottobre 2019 ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Avezzano con la quale, decidendo sulla domanda di divisione degli assi ereditari di [OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA], era stato assegnato all’appellante il bene in comunione, con l’obbligo di versamento al fratello Bruno del conguaglio per l’eccedenza e delle somme dovute quali frutti per il godimento esclusivo del bene da parte della stessa appellante. La Corte d’Appello, quanto al motivo di gravame che verteva sul diritto dell’appellante ad ottenere il rimborso per i miglioramenti asseritamente apportati a propria cura e spese sul bene comune, disattesa l‘eccezione di improponibilità della domanda per la pretesa carenza della documentazione ipocatastale (che era stata in realtà prodotta dal germano), riteneva corretta la decisione di prime cure, in quanto non era stata prodotta nel termine di decadenza la documentazione attestante l’esecuzione ed il valore delle opere migliorative. Inoltre, la documentazione versata in atti tempestivamente non era in grado di fornire la prova dell’assunto dell’appellante, posto che anche quella relativa all’erogazione di un finanziamento comprovava che la relativa somma era Ric. 2020 n. 01871 sez. S2 -ud. 12-07-2023 -3- stata mutuata in epoca anteriore all’apertura della successione e non dimostrava che poi fosse stata effettivamente destinata agli interventi sul bene comune. L’esperimento della consulenza tecnica d’ufficio non poteva quindi esonerare la parte interessata dall’onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, dovendosi escludere che nella specie la CTU potesse avere carattere percipiente. Né poteva farsi solo riferimento all’incremento di valore del bene, atteso che il diritto ad un’indennità per i miglioramenti non è correlata all’aumento di valore della cosa migliorata, ma al rimborso delle somme spese per i materiali e la manodopera. L’antecedenza del finanziamento rispetto alla data della morte del de cuius avrebbe poi al più legittimato l’appellante a pretendere il rimborso delle stesse dal de cuius, facendo quindi nascere un credito pro quota nei confronti dell’altro coerede, quale debito ereditario, ma non giustificava la diversa pretesa invece vantata nel presente giudizio. Del pari immeritevole di accoglimento era la richiesta di ritenzione del bene, diritto che avrebbe reso non dovuti i frutti invece pretesi dal condividente, e ciò sia in ragione del carattere eccezionale del diritto di ritenzione - che deve essere espressamente previsto dalla legge - sia in ragione del mancato riconoscimento del diritto al rimborso per le migliorie. Ric. 2020 n. 01871 sez. S2 -ud. 12-07-2023 -4- Tale conclusione determinava poi la correttezza della decisione in punto di spese come adottata dal Tribunale. Ancora, la Corte d’Appello reputava inammissibile la richiesta dell’appellato di riconoscimento dei frutti maturati dalla sentenza di primo grado alla decisione, e ciò perché pur trattandosi di domanda in potenza ammissibile, la stessa non era stata avanzata al momento della costituzione in giudizio, ma tardivamente solo all’atto della precisazione delle conclusioni. Infine, determinava il carico delle spese di lite secondo la soccombenza, ponendole per l’intero in danno dell’appellante. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 3. Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 co. 1, nn. 3 e 5 , c.p.c. la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Si deduce che il rispetto del principio dell’onere della prova non implica che la dimostrazione dei fatti debba discendere solo dalle prove offerte dalla parte onerata, ma che possa trarsi da tutti gli elementi probatori acquisiti, ed anche dal principio di non contestazione. La Corte ha anche commesso un errore di percezione in quanto con motivazione illogica e contraddittoria ha malgovernato le risultanze probatorie. Ric. 2020 n. 01871 sez. S2 -ud. 12-07-2023 -5- Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1150, 1110 e 936 c.c. Si deduce che non può negarsi alla ricorrente il diritto al rimborso dei miglioramenti eseguiti, anche quale mandataria degli altri coeredi, ai sensi dell’art. 1110c.c. I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono inammissibili. La violazione dell’art. 2697 c.c., pur prospettata in ricorso, si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandia una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115 è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può Ric. 2020 n. 01871 sez. S2 -ud. 12-07-2023 -6- ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla "valutazione delle prove" (Cass. n. 11892 del 2016; Cass. S.U. n. 16598/2016). In particolare, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cass. S.U. n. 20867/2020, secondo cui i tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art.116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola Ric. 2020 n. 01871 sez. S2 -ud. 12-07-2023 -7- di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione). La censura della ricorrente, senza peraltro nemmeno specificamente indicare da quali specifici atti processuali dovrebbe ricavarsi la non contestazione dei fatti costitutivi della propria pretesa, non soddisfacendo quindi le condizioni che la giurisprudenza di questa Corte richiede per denunciare la violazione della relativa norma (cfr. Cass. n. 12840/2017), assume genericamente che la prova della fondatezza della propria domanda si ricaverebbe da non meglio individuate diverse fonti di prova, senza tuttavia confrontarsi con la ratio della decisione gravata, la quale ha escluso il diritto della ricorrente al rimborso delle spese quale utile gestore degli altri comunisti, non solo in quanto non sarebbe stata offerta la puntuale dimostrazione degli esborsi sostenuti, ma rilevando che proprio l’anteriorità del mutuo (il cui importo, a detta della ricorrente, sarebbe stato destinato alle migliorie del bene oggetto di causa) rispetto alla data di apertura della successione, anche a voler accedere alla ricostruzione della parte, non dimostrerebbe che le migliorie siano state eseguite allorché era già insorta la comunione, essendo quindi esclusa la possibilità di fondare la pretesa sulla disciplina dettata dalla Ric. 2020 n. 01871 sez. S2 -ud. 12-07-2023 -8- comunione, trovando al più giustificazione nella diversa pretesa, non dedotta però in giudizio, dell’esistenza di un credito nei confronti del de cuius, per avere sostenuto, quando questi era ancora in vita, degli esborsi a vantaggio del bene quando era ancora in proprietà esclusiva del padre. Ribadita quindi la assoluta genericità del primo motivo e la sua sostanziale finalità di sollecitare una diversa rivalutazione delle risultanze probatorie (il che lo rende inammissibile), l’inammissibilità colpisce anche il secondo mezzo di impugnazione, in quanto denuncia una violazione di legge che, in parte presuppone una diversa ricostruzione dei fatti di causa, ed in parte si riconnette ad una ratio giustificativa della domanda (migliorie eseguite nell’interesse della comunione, una volta instauratasi per effetto dell’apertura della successione) che la Corte d’Appello ha ritenuto di escludere alla luce delle emergenze probatorie suscettibili di essere prese in esame. 4. Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., quanto alla condanna della ricorrente alle spese del giudizio di appello, rilevandosi che in realtà la sentenza aveva ritenuto inammissibile la richiesta dell’appellato di riconoscimento dei frutti civili anche per il periodo successivo alla pronuncia della sentenza di primo grado. Ricorre quindi una situazione di soccombenza reciproca che avrebbe legittimato una sia pur parziale compensazione delle spese di lite. Ric. 2020 n. 01871 sez. S2 -ud. 12-07-2023 -9- Il motivo è del pari inammissibile. Ed, infatti, premesso che alla fattispecie risulta applicabile ratione temporis, la previsione di cui all’art. 92 c.p.c., nella versione anteriore alla modifica di cui alla legge n. 69 del 2009 (risalendo l’introduzione del giudizio al 7/11/2008), che dispone che la compensazione delle spese di lite possa avvenire se concorrano altri giusti motivi purché esplicitati in motivazione, va però ribadito che solo la compensazione dev'essere sorretta da motivazione, e non già l'applicazione della regola della soccombenza cui il giudice si sia uniformato, atteso che il vizio motivazionale ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ove ipotizzato, sarebbe relativo a circostanze discrezionalmente valutabili e, perciò, non costituenti punti decisivi idonei a determinare una decisione diversa da quella assunta (conf. Cassazione civile sez. VI 28 aprile 2014 n. 9368). Nella fattispecie, atteso l’integrale rigetto dell’appello, ed essendo stata disattesa la richiesta dell’appellato limitatamente al riconoscimento degli ulteriori frutti maturati in pendenza del giudizio di appello, deve reputarsi che la sentenza, nel porre le spese unicamente a carico della ricorrente, abbia compiuto un giudizio di prevalente soccombenza di quest’ultima, avendo quindi il giudice di merito fatta corretta applicazione della previsione di cui all’art.91 c.p.c. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ric. 2020 n. 01871 sez. S2 -ud. 12-07-2023 -10- 5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 6. Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1 - quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al rimborso delle spese che liquida in complessivi € 4.500,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussisten
Sentenza Cassazione n. 23514/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris