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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 20259/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.S. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'annullamento con rinvio. udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza del 3 settembre 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Legge ha applicatd [OSCURATO:PERSONA] la misura interdittiva del divieto di esercitare attività imprenditoriali e di ricoprire uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di 6 mesi ritenendo sussistente la gravità indiziarla dei reati ex art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, commessi quale titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], 11 d.lgs. n. 74 del 2000, 684- ter.1 cod. pen. 1.1.

Con lo stesso provvedimento il Giudice per le indagini preliminari ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto a carico della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:SOCIETA]. quanto al reato ex art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, della somma di denaro di C 307772,50 nella disponibilità dell'indagato, quanto al reato di autoriciclaggio.

In via subordinata, il Giudice per le indagini preliminari ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei beni [OSCURATO:PERSONA].

1.2. In esecuzione del decreto del Giudice per le indagini preliminari, sono stati sottoposti a sequestro anche un deposito a risparmio ed un conto corrente accesi presso la [OSCURATO:PERSONA] intestati alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. ma ritenuti collegati a [OSCURATO:PERSONA], già legale rappresentante di tale società.

1.3. Avverso tale ordinanza ha proposto riesame l'avv. [OSCURATO:PERSONA] con la seguente dicitura: «il sottoscritto avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Lecce ... quale difensore di fiducia dell'ing. [OSCURATO:PERSONA] ... indagato nel procedimento penale

1.4. Con l'ordinanza del 5 ottobre 2021 il Tribunale del riesame di Lecce ha dichiarato inammissibile il riesame proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce del 3 settembre 2021 di sequestro preventivo limitatamente ai beni della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore e procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s.

2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di violazione di legge; il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile il riesame proposto dall'indagato, quanto ai beni della società, perché non si sarebbe avveduto che il proponente avv. [OSCURATO:PERSONA] era stato nominato difensore dell'indagato e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. ed avesse proposto il riesame in nome e per conto di entrambi e non solo di [OSCURATO:PERSONA].2.2.

Con il secondo motivo, ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., si deduce l'erronea applicazione degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen., 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, 648-quater cod. pen. per avere ritenuto configurabile il sequestro cd. per equivalente eseguito nei confronti dei beni della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. unicamente sulla base del fatto che essi erano nella disponibilità dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], senza tenere in considerazione che nei reati tributari il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente non può essere disposto sui beni dell'ente, salvo che lo stesso sia privo di autonomia e rappresenti uno schermo attraverso il quale il reo agisca come effettivo titolare dei beni; o, in materia di autoriciclaggio, qualora sia riscontrabile una inestricabile commistione e contaminazione fra attività lecite ed illecite svolte dalla società.

Tali presupposti sarebbero inesistenti rispetto alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s.

2.3. Con il terzo motivo si deduce, ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen., 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, 648-quater cod. pen., per aver applicato il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente al conto di deposito a risparmio intestato a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. ed acceso presso [OSCURATO:PERSONA], sulla somma di € 15.000, in realtà costituente un pegno a favore della banca ai fini dell'erogazione di un mutuo chirografario. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

1.1. La richiesta di riesame risulta essere stata presentata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] esclusivamente quale difensore di [OSCURATO:PERSONA]; non è minimamente indicato che il difensore avesse proposto riesame anche nell'interesse della società.

1.2. È poi del tutto irrilevante che alla richiesta di riesame sia stata allegata la nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] quale legale rappresentante della società posto che la manifestazione di volontà di impugnare deve essere espressa in forma chiara e ciò non è avvenuto.

1.3. In ogni caso, per poter proporre l'impugnazione occorreva il conferimento della procura speciale all'avv. [OSCURATO:PERSONA] e non la mera nomina quale difensore di fiducia; dagli atti prodotti non risulta il rilascio della procura speciale all'avv. [OSCURATO:PERSONA].

1.4. Il Tribunale del riesame ha, pertanto, correttamente ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], per altro non più legale rappresentante della società, non avesse interesse a proporre riesame avverso il sequestro preventivo sui beni della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. ed inammissibile il riesame.

Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., non avendo proposto riesame, non è legittimata a proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 5 ottobre 2021 del Tribunale del riesame di Lecce.

2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 07/04/2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.S. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio. udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza del 3 settembre 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Legge ha applicatd [OSCURATO:PERSONA] la misura interdittiva del divieto di esercitare attività imprenditoriali e di ricoprire uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di 6 mesi ritenendo sussistente la gravità indiziarla dei reati ex art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, commessi quale titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], 11 d.lgs. n. 74 del 2000, 684- ter.1 cod. pen. 1.1. Con lo stesso provvedimento il Giudice per le indagini preliminari ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto a carico della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:SOCIETA]. quanto al reato ex art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, della somma di denaro di C 307772,50 nella disponibilità dell'indagato, quanto al reato di autoriciclaggio. In via subordinata, il Giudice per le indagini preliminari ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei beni [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. In esecuzione del decreto del Giudice per le indagini preliminari, sono stati sottoposti a sequestro anche un deposito a risparmio ed un conto corrente accesi presso la [OSCURATO:PERSONA] intestati alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. ma ritenuti collegati a [OSCURATO:PERSONA], già legale rappresentante di tale società. 1.3. Avverso tale ordinanza ha proposto riesame l'avv. [OSCURATO:PERSONA] con la seguente dicitura: «il sottoscritto avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Lecce ... quale difensore di fiducia dell'ing. [OSCURATO:PERSONA] ... indagato nel procedimento penale 1.4. Con l'ordinanza del 5 ottobre 2021 il Tribunale del riesame di Lecce ha dichiarato inammissibile il riesame proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce del 3 settembre 2021 di sequestro preventivo limitatamente ai beni della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore e procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. 2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di violazione di legge; il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile il riesame proposto dall'indagato, quanto ai beni della società, perché non si sarebbe avveduto che il proponente avv. [OSCURATO:PERSONA] era stato nominato difensore dell'indagato e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. ed avesse proposto il riesame in nome e per conto di entrambi e non solo di [OSCURATO:PERSONA].2.2. Con il secondo motivo, ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., si deduce l'erronea applicazione degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen., 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, 648-quater cod. pen. per avere ritenuto configurabile il sequestro cd. per equivalente eseguito nei confronti dei beni della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. unicamente sulla base del fatto che essi erano nella disponibilità dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], senza tenere in considerazione che nei reati tributari il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente non può essere disposto sui beni dell'ente, salvo che lo stesso sia privo di autonomia e rappresenti uno schermo attraverso il quale il reo agisca come effettivo titolare dei beni; o, in materia di autoriciclaggio, qualora sia riscontrabile una inestricabile commistione e contaminazione fra attività lecite ed illecite svolte dalla società. Tali presupposti sarebbero inesistenti rispetto alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. 2.3. Con il terzo motivo si deduce, ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen., 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, 648-quater cod. pen., per aver applicato il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente al conto di deposito a risparmio intestato a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. ed acceso presso [OSCURATO:PERSONA], sulla somma di € 15.000, in realtà costituente un pegno a favore della banca ai fini dell'erogazione di un mutuo chirografario. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. 1.1. La richiesta di riesame risulta essere stata presentata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] esclusivamente quale difensore di [OSCURATO:PERSONA]; non è minimamente indicato che il difensore avesse proposto riesame anche nell'interesse della società. 1.2. È poi del tutto irrilevante che alla richiesta di riesame sia stata allegata la nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] quale legale rappresentante della società posto che la manifestazione di volontà di impugnare deve essere espressa in forma chiara e ciò non è avvenuto. 1.3. In ogni caso, per poter proporre l'impugnazione occorreva il conferimento della procura speciale all'avv. [OSCURATO:PERSONA] e non la mera nomina quale difensore di fiducia; dagli atti prodotti non risulta il rilascio della procura speciale all'avv. [OSCURATO:PERSONA]. 1.4. Il Tribunale del riesame ha, pertanto, correttamente ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], per altro non più legale rappresentante della società, non avesse interesse a proporre riesame avverso il sequestro preventivo sui beni della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. ed inammissibile il riesame. Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., non avendo proposto riesame, non è legittimata a proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 5 ottobre 2021 del Tribunale del riesame di Lecce. 2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 07/04/2022.
Sentenza Cassazione n. 20259/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris