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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 luglio 2023

Cassazione n. 38780/2023

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2023 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è del tribunale di Napoli in composizione monocratica, con la quale è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. con il pubblico ministero di anni 1 di reclusione per il reato di cui agli artt. 582 e 61 n. 11 octies cod. pen. commesso il 4 marzo 2023. 1.Un primo e unico motivo di ricorso si duole del vizio di motivazione, in quanto il giudice avrebbe omesso di fornire idonea giustificazione in ordine alla mancata applicazione dell'art.129 cod. proc. pen., alla mancata riqualificazione giuridica del fatto e all'irrogazione di un più mite trattamento sanzionatorio.

Ritenuto in diritto 1.11 ricorso è inammissibile, in quanto, a norma dell'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Tanto premesso, il ricorso è inammissibile perché promosso avverso provvedimento non impugnabile, vuoi perché riguarda aspetti - come la carenza di motivazione circa il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. o la dosimetria della pena - che sono fuori dal perimetro delle attuali cause d'impugnazione della sentenza di patteggiamento - vuoi perché confezionato con richiami "di stile", del tutto generico ed indeterminato a riguardo della possibile, diversa qualificazione giuridica del fatto, nemmeno indicata nel nomen juris. 2.Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., all'inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - ravvisandosi colpa nella formulazione dei motivi di ricorso (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186) - anche al pagamento della somma di euro 4000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14/07/2023 Il consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2023 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è del tribunale di Napoli in composizione monocratica, con la quale è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. con il pubblico ministero di anni 1 di reclusione per il reato di cui agli artt. 582 e 61 n. 11 octies cod. pen. commesso il 4 marzo 2023. 1.Un primo e unico motivo di ricorso si duole del vizio di motivazione, in quanto il giudice avrebbe omesso di fornire idonea giustificazione in ordine alla mancata applicazione dell'art.129 cod. proc. pen., alla mancata riqualificazione giuridica del fatto e all'irrogazione di un più mite trattamento sanzionatorio. Ritenuto in diritto 1.11 ricorso è inammissibile, in quanto, a norma dell'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile perché promosso avverso provvedimento non impugnabile, vuoi perché riguarda aspetti - come la carenza di motivazione circa il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. o la dosimetria della pena - che sono fuori dal perimetro delle attuali cause d'impugnazione della sentenza di patteggiamento - vuoi perché confezionato con richiami "di stile", del tutto generico ed indeterminato a riguardo della possibile, diversa qualificazione giuridica del fatto, nemmeno indicata nel nomen juris. 2.Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., all'inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - ravvisandosi colpa nella formulazione dei motivi di ricorso (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186) - anche al pagamento della somma di euro 4000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14/07/2023 Il consigliere esten
Sentenza Cassazione n. 38780/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris