CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 gennaio 1973
Cassazione n. 32786/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/01/1973 avverso l'ordinanza del 25/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto in data 26 maggio 2021 il magistrato di sorveglianza di Milano ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], detenuto ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen. presso la casa di reclusione di [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento in data 4 gennaio 2021 con cui il magistrato di sorveglianza di Milano aveva disposto il trattenimento di una missiva in arrivo. Il trattenimento è giustificato dal fatto che la missiva contiene un riferimento allusivo a "certi amici". 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo vengono denunciati violazione dell'art. 18-ter ord. pen. e difetto di motivazione in quanto il provvedimento del magistrato di sorveglianza era stato comunicato al detenuto solo nella parte dispositiva, e non anche con riguardo alla motivazione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso propone motivo manifestamente infondato e ne va, perciò, dichiarata l'inammissibilità. Viene posta la questione se sia legittimo il provvedimento del magistrato di sorveglianza di trattenimento di una missiva in entrata nel caso in cui di esso sia comunicato al detenuto solo la parte dispositiva, e non anche la relativa motivazione. Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che "non è necessaria la notifica integrale dell'atto, essendo, invece, sufficiente che all'interessato sia comunicata la sua avvenuta adozione, a seguito della quale lo stesso, o il suo difensore, potrà chiedere il rilascio di copia del provvedimento in funzione dell'eventuale reclamo ai sensi dell'art. 18-ter, comma sesto, ord. pen" (Sez. 1, n. 14871 del 04/03/2020, GUARINO, Rv. 278978). Nel caso in esame, il detenuto ha contestato anche il merito del provvedimento di trattenimento della missiva, avendo avuto copia integrale del medesimo dopo la notifica della parte dispositiva.D'altra parte, non è stato dedotto che la notifica della sola parte dispositiva ha impedito al detenuto la conoscenza delle ragioni della decisione e quindi un effettivo impedimento al compiuto esercizio del diritto di difesa. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così