CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 maggio 2022
Cassazione n. 16616/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 4553-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da sé stesso; - Ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - Intimati - avverso la sentenza n. 4588/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 29/12/2020; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 21/04/2021, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - il giudizio trae origine dalla domanda di pagamento per prestazioni professionali proposta dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nei F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 4553/2021 Numero sezionale 4325/2022 confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per Numero di raccolta generale 16616/2022Data pubblicazione 23/05/2022 l’attività svolta in relazione ad un giudizio civile innanzi al Tribunale di Vallo della Lucania; - [OSCURATO:PERSONA] si costituì ed eccepì la propria carenza di legittimazione passiva deducendo che obbligato al pagamento fosse solo [OSCURATO:PERSONA]; - il Tribunale di Napoli accolse la domanda dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] limitatamente a [OSCURATO:PERSONA] e la rigettò nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; - la Corte d’appello di Napoli confermò la sentenza di primo grado poiché, sulla base della documentazione in atti e delle dichiarazioni dei testi, accertò che l’incarico era stato conferito da [OSCURATO:PERSONA]; - con particolare riferimento al bonifico, benché fosse stato eseguito da [OSCURATO:PERSONA], nella causale era indicato che esso era stato effettuato “per conto di [OSCURATO:PERSONA]”; - per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi; - non hanno svolto attività difensiva [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso; - in prossimità dell’udienza, il ricorrente ha depositato memoria; Ritenuto che: - con il primo motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, con particolare riferimento alla deposizione della teste Vespro, che avrebbe confermato il conferimento dell’incarico da parte di [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 4553/2021 - il motivo è inammissibile; Numero sezionale 4325/2022Numero di raccolta generale 16616/2022 - in primo luogo, il vizio motivazionale non è deducibile per Data pubblicazione 23/05/2022 l’esistenza di una “doppia conforme”, ai sensi dell’art. 348- ter, comma V, c.p.c., in quanto il giudizio d’appello è stato introdotto in data successiva all’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. - l’art. 54 del D.L. 83/2012 convertito nella L. 134/2012, prevede l’applicabilità della normativa ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e nel caso di specie l’appello è del mese di ottobre 2017;. - inoltre, non viene dedotto l’omesso esame di un fatto storico decisivo per il giudizio ma si censura la valutazione delle risultanze istruttorie, inammissibile in sede di legittimità (Cassazione Civile, Sezioni Unite, n. 8053/2014). - l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. Un., sentenza n. 8053 del 07/04/2014); - con il secondo motivo di ricorso, si deduce la “violazione e falsa applicazione di norme di diritto” per non avere tenuto conto degli effetti derivanti dalla mancata presentazione di [OSCURATO:PERSONA] all’udienza fissata per rendere l’interrogatorio formale, - il motivo è inammissibile perché proposto per la prima volta in sede di legittimità; - qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 4553/2021 Numero sezionale 4325/2022 merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza Numero di raccolta generale 16616/2022Data pubblicazione 23/05/2022 del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione ( tra le tante, v. Cassazione civile sez. I, 18/10/2013, n. 23675); - è pacifico che i motivi del ricorso per cassazione debbano investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d’ufficio (Cass. 7981/07; Cass. 16632/2010); - nel caso di specie, la questione relativa alla mancata presentazione del [OSCURATO:PERSONA] all’udienza fissata per rendere l’interrogatorio non è stata trattata nella sentenza impugnata, né il ricorrente ha allegato di aver dedotto la questione innanzi al giudice di merito, indicando gli atti ed i documenti su cui il ricorso si fonda, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n.6, c.p.c.; - il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile; - non deve provvedersi sulle spese non avendo gli intimati svolto attività difensiva; - ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 4553/2021 Numero sezionale 4325/2022 Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2Numero di raccolta generale 16616/2022Data pubblicazione 23/05/2022002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta-2 Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 21 aprile 2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A