CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 02276/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o il 01/09/1973 avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta da Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ctv_ CJtA ccv. 1A'«~C 3: IL di' t',..a.tAAyw41/4, e,. le,[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza resa all'esito di giudizio abbreviato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di cui agli artt. 74, commi 1 e 2, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e 4 legge 16 marzo 2006 n. 146, per aver partecipato e comunque preso parte ad un'associazione criminale, a carattere transnazionale, finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, operante in Milano, Brescia e relativi hinterland (capo A). Gli si addebita, altresì, il reato fine di cui al capo C) della rubrica. 2. Dalle investigazioni - svolte prevalentemente mediante l'espletamento di intercettazioni telefoniche ed ambientali, grazie alle quali è stato possibile pervenire al sequestro di ragguardevoli quantitativi di droga, per lo più cocaina - era emersa la partecipazione dell'imputato al sodalizio criminoso diretto da [OSCURATO:PERSONA], in cui egli rivestiva il ruolo di referente della seconda cellula milanese, incaricato di prendere contatti con gli acquirenti della sostanza stupefacente e di organizzare il lavoro dei corrieri incaricati della consegna della droga. Il predetto, inoltre, aveva provveduto ad assicurare una sistemazione logistica nonché il luogo di stoccaggio dello stupefacente. 3. Avverso la sentenza di appello propone ricorso il difensore dell'imputato che, con un unico motivo, lamenta l'erronea applicazione della legge penale e/o l'illogicità della motivazione. [OSCURATO:PERSONA] è estraneo al reato associativo, in quanto, proprio nel capo d'imputazione, egli viene identificato come "mediatore" tra il gruppo di venditori e quello degli acquirenti. Dal ruolo di mediatore discende che egli debba essere ritenuto estraneo al reato associativo, laddove si consideri l'incompatibilità di detto ruolo con il reato associativo posto in essere da altri. Se avessero voluto dimostrare la partecipazione dell'imputato al sodalizio, i Giudici di merito avrebbero dovuto provare il mutamento del ruolo da mediatore a partecipe, onere motivazionale che non hanno assolto. Alle suddette argomentazioni difensive avrebbe dovuto far seguito una riduzione dell'aumento di pena per il reato di cui al capo C), attesa la minore gravità della condotta del ricorrente rispetto ai coimputati. La Corte di appello, infine, invece di rinviare alla fase esecutiva, avrebbe dovuto pronunciarsi sulla invocata richiesta di continuazione tra i fatti oggetto del presente procedimento e quelli di cui alle sentenze già passate in giudicato, pronunciate nei confronti dell'imputato. 4. Il Procuratore generale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 25. li ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato e del tutto generico. Esso, infatti, si limita a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello e da quei Giudici puntualmente esaminate e disattese, con motivazione coerente ed adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione. Invero, è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal Giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849). 6. Quanto alla partecipazione dell'imputato al reato associativo, la sentenza impugnata afferma che il ruolo svolto dall'imputato «non può essere relegato a quello di mero mediatore, indipendente perseguitare di un propria ed esclusivo interesse, atteso che la lettura delle telefonate intercettate finisce per dare conto di un compito di primo piano svolto dal prevenuto». Secondo la ricostruzione operata dai giudici di merito, egli infatti riceveva il carico di stupefacente da destinare alla commercializzazione sulla piazza milanese, predisponeva le basi logistiche, avvalendosi all'occorrenza di collaboratori, manteneva un contatto diretto con il capo dell'organizzazione, il citato [OSCURATO:PERSONA], dal quale prendeva le direttive per coordinare l'attività dei sodali, faceva da collettore del denaro provento di illecito traffico, da inviare poi al vertice del sodalizio, aveva la diretta disponibilità di beni strumentali all'organizzazione, quali l'appartamento, lo scooter e l'autovettura. Non solo un partecipe, dunque, ma un partecipe particolarmente qualificato, conclude sul punto la Corte territoriale. 6.1. Quanto alla doglianza relativa all'aumento disposto per la continuazione con il reato di cui al capo C), la motivazione appare del tutto incensurabile laddove essa ricorda il rilevante compito concretamente assunto dall'imputato, la movimentazione di cospicui flussi di droga e delle relative somme di denaro, il contesto di alto profilo criminale in cui è maturata la vicenda, il notevole allarme sociale collegato a queste tipologie di reato: tutti fattori che inibiscono, a detta del Giudice di appello, un'attenuazione del trattamento sanzionatorio. 36.2. Quanto alla applicazione della disciplina del reato continuato, ineccepibilmente la Corte di merito ha ritenuto che detto scrutinio possa essere svolto con incidente di esecuzione, anche considerato il fatto che le pregresse condanne sono state pronunciate in epoca precedente la sentenza n. 40/2019 della Corte Costituzionale ed hanno inflitto pene ormai illegali. 7. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara P.Q.M, ....... ............ oggiMUNZteNg210 GIUDIJAIRIO / Q / \ tL FUNZIO,.aliendrk n Dott. ss irdc:" .