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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 maggio 2026

Cassazione n. 16924/2026

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on domiciliazione digitale ex lege;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], condomiciliazione digitale ex lege;-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege;-controricorrente-e nei confronti diNumero registro generale 4514/2023Numero sezionale 1842/2026Numero di raccolta generale 16924/2026Data pubblicazione 29/05/2026TOSCANO CESARE, [OSCURATO:PERSONA];-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 1936/2022depositata il 07/09/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], proprietario di un immobile sito in Lucca, commissionavanel 2007 lavori di ristrutturazione di detto fabbricato, da destinare a civileabitazione, alla ditta M.D.C. di [OSCURATO:PERSONA] e alla ditta individualeCesare Toscano, conferendo l’incarico di progettazione strutturale adAlessandro [OSCURATO:PERSONA] e quello di progettazione architettonica nonché didirezione dei lavori a [OSCURATO:PERSONA].Poco tempo dopo la conclusione dei lavori, nell’anno 2009, simanifestavano ripetute infiltrazioni d’acqua, con conseguenti danniall’immobile.

Nel 2011 il [OSCURATO:PERSONA] promuoveva ATP nei confronti delleimprese esecutrici e dei professionisti coinvolti, al fine di accertare i vizidell’opera, le cause e la riferibilità delle responsabilità nonché laquantificazione dei danni.All’esito dell’ATP, nel quale il C.T.U. ravvisava una corresponsabilità traprogettista, direttore dei lavori e impresa esecutrice, il [OSCURATO:PERSONA], con ricorsoex art. 702-bis c.p.c., chiamava in giudizio la ditta M.D.C. di DavideMazzucco e la ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], esecutrici dei lavori,[OSCURATO:PERSONA], quale progettista strutturale, nonché GabrieleBigongiari, quale progettista architettonico e direttore dei lavori,chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, quantificati incomplessivi euro 48.752,95, oltre ad accessori, nonché al rimborso dellespese sostenute per il procedimento per ATP.I convenuti si costituivano contestando le pretese attoree: l’impresaM.D.C. deduceva di essersi attenuta ai progetti predisposti dai tecnici e diNumero registro generale 4514/2023Numero sezionale 1842/2026Numero di raccolta generale 16924/2026Data pubblicazione 29/05/2026avere operato quale mera esecutrice delle loro direttive; il Bigongiariescludeva ogni responsabilità, attribuendo i vizi alla progettazionestrutturale; il [OSCURATO:PERSONA] sosteneva di avere svolto esclusivamente attivitàprogettuale in ordine alle strutture portanti, imputando i difetti allaprogettazione architettonica e alla fase esecutiva.

Rimaneva contumace ilToscano.Disposto il mutamento di rito ed espletate prove orali e una C.T.U.integrativa, volta anche a stimare in termini percentuali le responsabilitàdi ciascun convenuto nella causazione dei danni, con sentenza n.306/2018 il Tribunale di Lucca accertava la concorrente responsabilitàdell’impresa appaltatrice (la M.D.C. del Mazzucco) e del direttore dei lavori(il Bigongiari) nell’esecuzione non a regola d’arte delle opere nonché laresponsabilità del progettista strutturale (il [OSCURATO:PERSONA]) limitatamente allaerrata progettazione della guaina taglia-muro, e condannava, per l’effetto,il Mazzucco e il Bigongiari, in solido, al pagamento di euro 43.311,94, oltreaccessori; il Mazzucco veniva altresì condannato in via esclusiva alpagamento di euro 2.746,84, per i danni riconducibili a specifici viziimputati solo alla sua impresa; il [OSCURATO:PERSONA], in quanto progettista strutturale,veniva condannato in via esclusiva al pagamento di euro 2.694,17, per idanni derivanti dall’errata progettazione della guaina taglia-muro; a caricodel Mazzucco e del Bigongiari venivano poste, in solido, le spese di lite e lespese di consulenza tecnica, mentre nei rapporti tra l’attore e il [OSCURATO:PERSONA] lespese venivano compensate.Avverso tale decisione proponeva appello il Bigongiari, deducendol’erronea individuazione delle responsabilità, con particolare riguardo allaposizione del [OSCURATO:PERSONA], l’erronea quantificazione dei danni e la statuizionesulle spese; resisteva il [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la conferma della sentenza conestensione della solidarietà anche al [OSCURATO:PERSONA]; il Mazzucco proponeva appelloincidentale, chiedendo una diversa ripartizione delle quote diresponsabilità e in particolare la riduzione della percentuale diNumero registro generale 4514/2023Numero sezionale 1842/2026Numero di raccolta generale 16924/2026Data pubblicazione 29/05/2026responsabilità attribuita alla sua impresa nella misura del 15%; resisteva ilLenci chiedendo il rigetto degli appelli.La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 1936/2022, ha rigettatol’appello principale e quelli incidentali e, per l’effetto, ha confermato lasentenza del Tribunale.Ha ritenuto corretta la ricostruzione delle responsabilità operata in primogrado, evidenziando, sulla base delle risultanze peritali e delle prove orali,che i danni da infiltrazioni erano in via prevalente (nella misura del 50%)riconducibili ai tagli eseguiti nella guaina impermeabilizzante dalla dittaesecutrice, in accordo con il direttore dei lavori (il Bigongiari), mentre laresponsabilità del progettista strutturale restava limitata all’errataprogettazione della guaina taglia-muro.

Ha quindi escluso sia l’estensionedella responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] sia la riduzione di quella dell’impresaesecutrice dei lavori, reputando congrue anche le percentuali diresponsabilità individuate dal C.T.U., ed ha rigettato le censure relativealla quantificazione del danno e alla richiesta di nuova consulenza tecnica,rilevando il contrasto «con le condotte difensive tenute dalla parte inprimo grado», certo essendo che, alle operazioni peritali cui avevapartecipato, il CTP del Bigongiari non si era avvalso della «facoltà, da unlato, di esprimere al C.T.U. proprie osservazioni sull’individuazione, sullagenesi o sulla consistenza dei vizi e, dall’altro, di segnalare le conclusioniritenute più corrette al riguardo» e quindi ritenendo non impugnato e, perl’effetto, divenuto irrevocabile il capo della sentenza di primo grado ove ilTribunale aveva affermato che «l’accertamento peritale sul punto deveritenersi non contestato, in quanto i consulenti tecnici delle parti nonhanno svolto osservazioni riguardo ai vizi riscontrati e alle valutazioni sulleloro cause, i quali devono pertanto assumersi come pacifici in causa».

Lespese del grado sono state regolate secondo soccombenza, con condannadegli appellanti al pagamento delle spese in favore del [OSCURATO:PERSONA] ecompensazione tra le altre parti.Numero registro generale 4514/2023Numero sezionale 1842/2026Numero di raccolta generale 16924/2026Data pubblicazione 29/05/2026Il Bigongiari ha proposto ricorso per la cassazione di detta sentenza,basato su quattro motivi, cui hanno resistito con autonomi controricorsi ilPagliai e il [OSCURATO:PERSONA].La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.Il ricorrente ed entrambi i controricorrenti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Occorre preliminarmente rilevare che il ricorso risulta diretto anchenei confronti di [OSCURATO:PERSONA], litisconsorte contumace sia in primogrado che nel processo d’appello, ma non vi è prova in atti delperfezionamento della notifica nei suoi confronti avviata a mezzo posta.Deve tuttavia considerarsi che: trattasi di soggetto convenuto in primogrado dal [OSCURATO:PERSONA] quale titolare di altra impresa esecutrice dei lavoripretesa corresponsabile dei danni, nei cui confronti nessuno degli altriconvenuti aveva avanzato domande di condanna o di regresso; la pretesarisarcitoria per tale parte era stata in primo grado rigettata e né il [OSCURATO:PERSONA],né gli altri appellati avevano proposto motivi di gravame checoinvolgessero la posizione del Toscano e investissero la decisione dirigetto già pronunciata in primo grado nei suoi confronti; nemmeno imotivi di ricorso investono in alcuna misura tale statuizione, ormai passatain giudicato.Deve dunque ritenersi che la notifica nei confronti del Toscano sia statarichiesta a soli fini di litis denuntiatio, ex art. 332 c.p.c.Non occorre, dunque, far luogo all'ordine di notificazionedell'impugnazione ai sensi di tale norma, essendo l'impugnazione per ilpredetto ormai preclusa.2.

Con il primo motivo si denunciano «vizio di cui all’art. 360, 1° comma,n. 3 c.p.c. - violazione degli artt. 342, 345 e 195 c.p.c. nonché dell’art.2909 cod. civ. (paragrafi 4, 5 e 8). - vizio di cui all’art. 360, 1° comma, n.3 e/o 4 e/o 5 c.p.c.: violazione e falsa applicazione degli artt. 132, 2°Numero registro generale 4514/2023Numero sezionale 1842/2026Numero di raccolta generale 16924/2026Data pubblicazione 29/05/2026comma n. 4, c.p.c., 111 Cost. e 6 CEDU per esposizione di unamotivazione meramente apparente su un punto decisivo della controversia(paragrafi 6, 7 e 8). - vizio di cui all’art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c.;violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115 c.p.c. per il mancato esame didocumenti decisivi».Il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha ritenutoirrevocabile il capo della sentenza di primo grado in cui il Tribunaleriteneva pacifico in causa l’accertamento peritale, per non avere iconsulenti di parte svolto osservazioni riguardo ai vizi riscontrati e allevalutazioni delle loro cause; tale affermazione sarebbe erronea, in quantola Corte territoriale avrebbe indebitamente qualificato come irrevocabili e,quindi, coperte da giudicato, le risultanze della C.T.U., traendone uneffetto preclusivo, nonostante le questioni relative ai vizi e alla loroeziologia le fossero state ritualmente devolute con l’impugnazione; sisostiene, pertanto, che il giudice d’appello abbia, da un lato, fattomalgoverno delle regole sulla non contestazione e, dall’altro,erroneamente ravvisato un giudicato interno su un capo che non potevaritenersi sottratto al riesame, così precludendo l’esame delle critiche e deidocumenti prodotti a loro sostegno.

In particolare, il ricorrente assumeche la C.T.U. e il capo della sentenza di primo grado che l’aveva recepitafossero stati oggetto di uno specifico motivo di appello, anche conriguardo alla quantificazione del danno, alla ricostruzione dei vizi e allaloro eziologia, avendo prodotto in appello documentazione sopravvenuta(in particolare un dossier fotografico) idonea a dimostrare che i fenomeniinfiltrativi, che il C.T.U. riteneva destinati ad aggravarsi nel tempo,sarebbero in realtà venuti meno, prospettando quindi l’erroneità delleconclusioni peritali e la necessità di una nuova indagine tecnica; diconseguenza, il ricorrente contesta l’affermazione della Corte d’appellosecondo cui il relativo capo della decisione di primo grado non sarebbestato impugnato e sarebbe divenuto irrevocabile, sostenendo invece cheNumero registro generale 4514/2023Numero sezionale 1842/2026Numero di raccolta generale 16924/2026Data pubblicazione 29/05/2026proprio su quel punto si appuntava la censura; a supporto della sua tesirichiama l’arresto delle Sezioni Unite n. 5624/2022, per sostenere che lecritiche alla C.T.U. aventi carattere valutativo non sono soggette apreclusioni e possono essere formulate anche per la prima volta inappello, con la conseguenza che la Corte territoriale avrebbe dovutoesaminare sia le contestazioni mosse sia la documentazione prodotta,anche ai fini dell’eventuale rinnovazione della consulenza tecnica.Il ricorrente richiama diffusamente la C.T.U. per evidenziarne ilcontenuto (vizi da umidità di risalita, cause individuate, previsione diaggravamento nel tempo e quantificazione del danno), al fine didimostrare che proprio tali conclusioni erano state specificamentecontestate in appello, sia sotto il profilo dell’esistenza dei fenomeni siasotto quello della loro eziologia e della quantificazione; sostiene che laconsulenza sarebbe stata smentita dai fatti sopravvenuti, documentati inappello, dai quali emergerebbe che, pur in assenza di interventi diripristino, i fenomeni di infiltrazione si sarebbero nel frattempo risolti, conconseguente inattendibilità delle valutazioni peritali e inesistenza deldanno nei termini accertati; ribadisce che la verifica dell’esistenza deldanno non può ritenersi preclusa, trattandosi di elemento costitutivo delladomanda risarcitoria, il cui accertamento spetta al giudice anche alla lucedel riparto dell’onere della prova, che grava sull’attore quanto all’an e alquantum; contesta quindi la sentenza nella parte in cui ha dichiarato“inconferente” la documentazione prodotta in appello, rilevando che talegiudizio si fonda esclusivamente sull’asserita irrevocabilità del caporelativo alla C.T.U., capo che invece era stato impugnato; deduce che,eliminato tale presupposto, la motivazione sul mancato esame deidocumenti si risolve in un’affermazione apodittica, integrando unamotivazione apparente; si sofferma sulla ammissibilità delle produzionidocumentali in appello, sostenendo che i documenti prodotti (atto divendita, attestazione di agibilità, fotografie) erano sopravvenuti o nonNumero registro generale 4514/2023Numero sezionale 1842/2026Numero di raccolta generale 16924/2026Data pubblicazione 29/05/2026producibili prima per causa non imputabile e quindi ammissibili ai sensidell’art. 345 c.p.c.; attribuisce a tali documenti valore decisivo, in quantodimostrerebbero l’assenza di interventi di ripristino, la mancanza di vizi ela piena commerciabilità e salubrità dell’immobile nonché l’inattendibilitàdella C.T.U.; evidenzia, inoltre, che la controparte avrebbe resodichiarazioni rilevanti (anche in atti notarili e difese) incompatibili con latesi del danno; conclude nel senso che la Corte d’appello, ignorando talielementi, avrebbe omesso di motivare su un punto decisivo (l’esistenzadel danno) e avrebbe dovuto, quantomeno, disporre la rinnovazione dellaC.T.U., invece di negarla con affermazione meramente assertiva.2.1.

Il motivo è fondato.Le censure investono in primo luogo la qualificazione operata dal giudiced’appello del capo della decisione di primo grado relativo alla C.T.U. comenon impugnato e, per ciò solo, divenuto irrevocabile.

In realtà,l’affermazione del Tribunale secondo cui «l’accertamento peritale sul puntodeve ritenersi non contestato» non integrava un autonomo capo delladecisione suscettibile di passare in giudicato, ma esprimeva unapprezzamento delle risultanze peritali, considerandole come pacifiche incausa.

Ne consegue che tale statuizione non poteva essere sottratta alsindacato del giudice d’appello mediante il richiamo al giudicato interno,ove fosse stata investita dalle censure di gravame.La doglianza del ricorrente coglie nel segno là dove evidenzia che egliaveva, con l’atto di appello, rimesso in discussione l’esistenza stessa deivizi, la loro eziologia e la quantificazione del danno, facendo valerel’inattendibilità della C.T.U. anche alla luce di documentazionesopravvenuta; con la conseguenza che la Corte territoriale non potevalimitarsi ad affermare che il relativo capo era «divenuto irrevocabile».La pronuncia impugnata, invece, ha trasformato l’apprezzamento delTribunale circa la mancata contestazione della C.T.U. in una statuizionepassata in giudicato, traendone un effetto preclusivo assoluto eNumero registro generale 4514/2023Numero sezionale 1842/2026Numero di raccolta generale 16924/2026Data pubblicazione 29/05/2026precludendo, per questa via, l’esame delle critiche e della documentazioneprodotta in appello.Come opportunamente rileva il ricorrente, Cass., Sez.

Un., n.5624/2022, ha chiarito che «Le contestazioni e i rilievi critici delle partialla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullitàrelative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere nontecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nellacomparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovifatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni onuove prove ma si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione dellerisultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo delgiudice in relazione a tale mezzo istruttorio».

Le critiche formulate per laprima volta in appello avrebbero potuto essere considerate «uncomportamento processuale idoneo a pregiudicare il diritto fondamentaledella parte ad una ragionevole durata del processo ai sensi dell'art. 111Cost. e, in applicazione dell'art. 92, comma 1, ultima parte c.p.c., ilgiudice avrebbe potuto tenerne conto nella regolamentazione delle spesedi lite» (ancora Cass. n. 5624/2022), ma giammai la Corte territorialeavrebbe potuto valorizzare la mancata contestazione in sede di C.T.U. perfondare un giudicato.Va altresì rilevato che dal ricorso emerge, con specifico riferimentoall’indicazione del contenuto, della collocazione e della data di formazione,che la documentazione prodotta in appello si è formata successivamentealla sentenza di primo grado; ne consegue che la relativa produzione nonè preclusa dal divieto di cui all’art. 345 c.p.c., restando riservata al giudicedi rinvio la valutazione della sua decisività ai fini del riesame dellequestioni devolutegli.3.

Con il secondo motivo il ricorrente prospetta la violazione dell’art.2697 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., in riferimento all’art. 360, primo comma,Numero registro generale 4514/2023Numero sezionale 1842/2026Numero di raccolta generale 16924/2026Data pubblicazione 29/05/2026n. 3 c.p.c., nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 132,secondo comma n. 4) c.p.c., 111 Cost. e 6 CEDU per la presenza dimotivazione apparente, ex art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.È attinta da censura la sentenza nella parte in cui ha individuato a suocarico il ruolo di direttore dei lavori anche con riguardo alla posa dellaguaina impermeabilizzante, fondando tale conclusione sulle dichiarazionirese dalle altre parti del giudizio.In particolare, la decisione si baserebbe sulle dichiarazioni dell’attore, ilquale, in sede di interrogatorio formale, aveva affermato di avereconferito «anche la direzione dei lavori» e, più specificamente, che «perquanto riguarda la guaina impermeabilizzante, di essa si occupò il geom.Bigongiari»; nonché sulle dichiarazioni del co-convenuto Mazzucco, ilquale aveva riferito di avere chiesto chiarimenti al [OSCURATO:PERSONA] sulla posa inopera della guaina impermeabilizzante, di essere stato da questiindirizzato all’odierno ricorrente, di essersi quindi rivolto allo stesso «per iltipo di prodotto da utilizzare e per le modalità di posa in opera»,aggiungendo che «le misure non tornavano» e che fu necessario eseguiredei tagli nella guaina, le cui modalità «furono indicate dal geom.Bigongiari», precisando di avere operato secondo tali indicazioni; quantoal [OSCURATO:PERSONA], la sua posizione sarebbe emersa soltanto indirettamente,Mazzucco al ricorrente per le decisioni operative sulla guaina.Il ricorrente assume che tali dichiarazioni provengono da soggettiportatori di un evidente interesse all’esito della controversia — l’attore alfine di ottenere la condanna, i co-convenuti allo scopo di attenuare oescludere la propria responsabilità — e si duole che la Corte d’appello leabbia illegittimamente poste a fondamento della decisione, in violazionedel principio secondo cui nessuna parte può trarre prova a proprio favoreda proprie dichiarazioni non suffragate da riscontri terzi.Numero registro generale 4514/2023Numero sezionale 1842/2026Numero di raccolta generale 16924/2026Data pubblicazione 29/05/2026Contesta, inoltre, che tali dichiarazioni siano state ritenute confermatedalle deposizioni testimoniali, le quali, al contrario, non avrebbero fornitoalcun elemento concreto in ordine alla effettiva attribuzione degli incarichiné alla responsabilità per la posa della guaina impermeabilizzante.In particolare, il teste [OSCURATO:PERSONA], collaboratore del [OSCURATO:PERSONA], avevadichiarato di avere partecipato alle opere strutturali senza avere maipresenziato alla posa della guaina, di avere visto in cantiere il Mazzucco eil Toscano ma non l’odierno ricorrente, e di sapere — «dai documenti dicantiere» — che quest’ultimo era indicato come direttore dei lavoriarchitettonici; aveva inoltre riferito di avere redatto per conto di [OSCURATO:PERSONA] ildisegno del progetto strutturale in cui era rappresentata la guaina,precisando che tale rappresentazione aveva funzione meramentedescrittiva e non implicava indicazioni tecniche sulla posa.Il teste [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di essersi recatofrequentemente in cantiere e di non avere mai visto l’odierno ricorrentedurante tali accessi.La conclusione del ricorrente è che tali deposizioni si limitino a riferirecircostanze negative (sua mancata presenza in cantiere), ovvero elementiirrilevanti (indicazioni formali desunte dalla documentazione), e non sianoidonee a dimostrare chi fosse effettivamente titolare della direzione deilavori con riguardo alla posa della guaina, né a confermare le dichiarazionidelle parti; pertanto, la Corte avrebbe fatto malgoverno delle regolesull’onere della prova e sulla valutazione delle risultanze istruttorie,fondando la decisione su elementi non probanti e su apprezzamenti noncoerenti con il thema decidendum, rendendo una motivazione meramenteapparente, in quanto basata su affermazioni non sorrette da adeguatosupporto probatorio e non idonee a rendere percepibile il percorso logicoseguito dal giudice nell’attribuzione delle responsabilità.3.1.

Il motivo è infondato.Numero registro generale 4514/2023Numero sezionale 1842/2026Numero di raccolta generale 16924/2026Data pubblicazione 29/05/2026Non è esatto che la Corte territoriale abbia motivato “per adesione” alletesi difensive dei controinteressati, assumendole come vere in viafideistica.

La sentenza, infatti, non recepisce quelle prospettazioni comepostulati indimostrati, ma le assume come ipotesi ricostruttive daverificare e, quindi, come argomenti da vagliare alla luce del complessodel materiale istruttorio; ed è proprio sul piano della verifica che lamotivazione si colloca, poiché collega l’esito decisorio non già alla meraprovenienza di tali allegazioni da soggetti portatori di interesse, bensì allaloro ritenuta coerenza con gli ulteriori elementi acquisiti, segnatamentecon le deposizioni testimoniali e con la documentazione richiamata, cosìrendendo percepibile il percorso seguito nell’attribuzione delleresponsabilità.

In sostanza il giudice d’appello non ha tratto la “prova”dalle sole dichiarazioni di parte, ma ha considerato quelle dichiarazionicome tasselli di una ricostruzione che ha reputato supportata da riscontriistruttori.Da qui discende che la critica del ricorrente – secondo cui le deposizionidi [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero apportato nulla diutile, perché avrebbero riferito soltanto circostanze negative o comunquenon decisive - non integra un vizio della motivazione in senso proprio -intelligibile, delle ragioni per le quali ha ritenuto che la direzione dei lavori,anche con riguardo alla posa della guaina impermeabilizzante, dovesseessere ascritta al ricorrente, dovendosi rammentare che il vizio dimotivazione, se c’è, deve emergere dalla sentenza in sé e per séconsiderata e non dal confronto con elementi estrinseci (Cass., Sez.

Un., 7aprile 2014, n. 8053) - né individua un errore di sussunzione o untravisamento della regola di giudizio, ma si risolve nella contrapposizionedi una diversa lettura della conducenza istruttoria delle medesimedeposizioni rispetto a quella, invece positiva, compiuta dal giudice dimerito.

È, in altri termini, una contestazione oppositivaNumero registro generale 4514/2023Numero sezionale 1842/2026Numero di raccolta generale 16924/2026Data pubblicazione 29/05/2026dell’apprezzamento delle prove: ciò che viene richiesto è che il giudice dilegittimità sostituisca la propria valutazione a quella della Cortedistrettuale, svalutando le testimonianze che quest’ultima ha reputatoconfermative.La censura, così congegnata, non integra neppure le dedotte violazioni dilegge.

Quanto all’art. 2697 c.c., non si è in presenza di un’erratadistribuzione dell’onere probatorio o di una decisione fondata su unainversione dello stesso, poiché la Corte non ha attribuito rilievo decisivoall’assenza di prova in capo alla parte onerata, ma ha ricostruito il fattoda esso il convincimento circa il ruolo svolto da ciascun soggetto nellavicenda e traendo da tale ricostruzione le conseguenze in punto diresponsabilità.

Ne consegue che le doglianze si risolvono, in realtà, nellacontestazione dell’apprezzamento delle prove, estranea al paradigmadell’art. 2697 c.c. (Cass., Sez.

Un., 5 agosto 2016, n. 16598, inmotivazione; e già Cass. 10 giugno 2016, n. 11892).Parimenti infondata è la deduzione di violazione dell’art. 116 c.p.c.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, tale vizio èconfigurabile solo quando il giudice di merito abbia valutato una provalegale secondo il prudente apprezzamento o, viceversa, abbia attribuitovalore legale a elementi che ne sono privi; nella specie, invece, la censurasi limita a denunciare una diversa lettura delle risultanze istruttorie, conriferimento alle dichiarazioni di parte e alle deposizioni testimoniali,sollecitando una rivalutazione del merito non consentita in sede dilegittimità (v. ex multis, tra le pronunce massimate più recenti, Cass. 17novembre 2021, n. 34786).4.

Con il terzo motivo parte ricorrente si duole della violazione delle leggi2.02.1974, n. 64 e 5.11.1971, n. 1086, nonché dell’art. 46 del d.P.R.[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 328 e dell’art. 2232 c.c., ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c., e della violazione e falsa applicazione degli artt. 132,Numero registro generale 4514/2023Numero sezionale 1842/2026Numero di raccolta generale 16924/2026Data pubblicazione 29/05/2026secondo comma n. 4 c.p.c., 111 Cost. e 6 CEDU per esposizione di unamotivazione meramente apparente su un punto decisivo dellacontroversia, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. e, inaggiunta, della violazione dell’art. 2697 e dell’art. 116 c.p.c., ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.Il ricorrente censura, anzitutto, la sentenza nella parte in cui haricostruito i rispettivi ruoli dei tecnici, attribuendogli la direzione dei lavorianche con riguardo alla posa della guaina impermeabilizzante e, più ingenerale, configurando a suo carico una funzione di “direttore dei lavorigenerale”; deduce, in proposito, la violazione delle norme che disciplinanole competenze professionali, sostenendo che tale figura non esista sulpiano giuridico e che, invece, risultava documentalmente la nomina di duedistinti direttori dei lavori, uno per la parte strutturale ([OSCURATO:PERSONA]) e uno per laparte architettonica (Bigongiari), come da comunicazione di inizio lavorisottoscritta da tutte le parti; sotto altro profilo, il ricorrente collega taleerronea ricostruzione alla violazione delle norme che riservano laprogettazione e la direzione delle opere strutturali, specie in zona sismica,a ingegneri o architetti, deducendo che la Corte d'appello, attribuendogliresponsabilità anche su tali opere, abbia disatteso la disciplina di settore(L. n. 64 del 1974, L. n. 1086 del 1971, d.P.R. n. 328 del 2001).

Ilricorrente contesta, poi, la qualificazione della guaina impermeabilizzantecome elemento non strutturale, assumendo che, alla luce dellagiurisprudenza di legittimità e delle indicazioni tecniche richiamate, essadovesse essere considerata incidente sugli elementi strutturali, con laconseguenza che la relativa progettazione e direzione dei lavorispettavano al progettista strutturale.

Denuncia, inoltre, il vizio dimotivazione apparente in ordine sia alla configurazione della figura del“direttore dei lavori generale”, ritenuta apodittica e priva di basenormativa, sia alla qualificazione della guaina come elemento nonstrutturale, sostenendo che la Corte si sia limitata ad affermazioniNumero registro generale 4514/2023Numero sezionale 1842/2026Numero di raccolta generale 16924/2026Data pubblicazione 29/05/2026assertive senza effettiva giustificazione, aggiungendo che il giudice a quoavrebbe attribuito rilievo probatorio alla documentazione tecnica (inparticolare al cosiddetto “fascicolo dell’opera”) di provenienza unilaterale,sottoscritta dal ricorrente solo “per ricevuta”, e comunque non idonea adimostrare il conferimento di un incarico di direzione generale dei lavori;si duole, ancora, della valutazione delle prove orali e peritali, richiamandoanche quanto dedotto in altri motivi, e sostenendo che il giudice a quoabbia fatto malgoverno delle risultanze istruttorie nel ricondurre alla suasfera di controllo la realizzazione dei tagli nella guaina e, quindi, laprincipale causa dei danni.4.1.

Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.La Corte territoriale ─ all’esito di una corretta ricostruzione del quadronormativo di riferimento (che l’ha tra l’altro condotta ad evidenziarel’inapplicabilità ratione temporis della normativa tecnica regionalerichiamata e l’impossibilità di trarre dalla evocata pronuncia di Cass. n.2726 del 2002 alcuna espressa qualificazione della guainaimpermeabilizzante come «elemento strutturale») ─ ha giustificato ilrigetto della tesi censoria ora riproposta dal ricorrente con il motivo inesame essenzialmente sul rilievo, frutto di un insindacabile accertamentodi fatto basato sugli esiti della consulenza, che «la maggior parte deifenomeni di umidità … era da attribuirsi ad inappropriati tagli praticatidalla M.D.C. nella guaina stessa, per consentire il transito degli impianti»,in tal modo dunque evidenziando, per vari convergenti ma autonomipercorsi argomentativi, una origine dei danni non riconducibile, per tale«maggior parte», a responsabilità del direttore dei lavori strutturali, mapiuttosto a quella di chi era preposto alla direzione generale dei lavori esegnatamente a quella della posa in opera degli impianti.Si tratta di una valutazione che attiene alla ricostruzione tecnico-fattualedell’opera, che esula dal controllo di legittimità, ove non si traduca in unaerronea individuazione della norma applicabile.Numero registro generale 4514/2023Numero sezionale 1842/2026Numero di raccolta generale 16924/2026Data pubblicazione 29/05/2026Non sussiste il vizio di motivazione apparente.La Corte d’appello ha infatti esposto un percorso argomentativointelligibile, sia in relazione alla insussistenza, in capo al soggetto indicato,della qualità del direttore dei lavori strutturali, sia con riguardo alla naturadella guaina e alla ripartizione delle competenze, richiamando le risultanzeperitali, le prove orali e la documentazione acquisita.Le doglianze, sotto tale profilo, si risolvono nella contestazione dellacorrettezza e persuasività di tale ricostruzione, introducendo argomentitratti aliunde ed estrinseci rispetto al perimetro del vizio denunciabile aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. (v. supra).Analoghe considerazioni valgono in relazione alla deduzione di violazionedegli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c.La sentenza impugnata non ha invertito l’onere della prova né hauna valutazione complessiva del materiale istruttorio, dando rilievo anchealla documentazione tecnica e alle prove orali; le censure si risolvono,pertanto, in una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita inquesta sede.In definitiva, il motivo, pur formalmente prospettato come violazione dilegge e vizio di motivazione, si sostanzia nella contestazione dellaricostruzione tecnico-fattuale operata dal giudice di merito e deve,pertanto, essere disatteso.5.

Con il quarto motivo parte ricorrente imputa al giudice a quo laviolazione e falsa applicazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4)c.p.c., 111 Cost. e 6 CEDU per la presenza di motivazione apparente, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., e la violazione degli artt.1292 e ss. cod. civ. nonché dell’art. 2055 cod. civ. in relazione allaposizione del [OSCURATO:PERSONA], in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.Il ricorrente deduce che, già in appello, aveva espressamenteprospettato che, anche a voler ipotizzare una sua responsabilità per i viziNumero registro generale 4514/2023Numero sezionale 1842/2026Numero di raccolta generale 16924/2026Data pubblicazione 29/05/2026accertati, essa non avrebbe potuto escludere la concorrente responsabilitàdel [OSCURATO:PERSONA], dovendosi in tal caso configurare una responsabilità solidale tratutti i soggetti coinvolti; contesta quindi la sentenza nella parte in cui haescluso la solidarietà, limitando la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] ai soli danniderivanti dalla progettazione della guaina, sulla base di un’affermazioneritenuta meramente assertiva («è logico che…»), priva di reale sviluppoargomentativo, e pertanto tale da integrare una motivazione apparente, inviolazione dell’art. 132 c.p.c. e denunciabile ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4 c.p.c.; deduce, inoltre, la violazione degli artt. 1292 ss. e2055 c.c., sostenendo che, a fronte di un unico evento dannoso imputabilea più soggetti, la responsabilità solidale sussiste anche in presenza di titolidiversi e di condotte autonome, essendo sufficiente il concorso causaledelle rispettive condotte; evidenzia che la stessa domanda attorea erastata proposta nei confronti di tutti i convenuti in via solidale e che ladiversa incidenza delle rispettive condotte rileva solo nei rapporti internitra condebitori, non potendo giustificare l’esclusione della solidarietà neiconfronti del danneggiato; conclude che la Corte d’appello, escludendo laresponsabilità solidale del [OSCURATO:PERSONA] nonostante il contributo causale da questifornito, abbia violato i principi in materia di solidarietà passiva e, alcontempo, abbia reso una motivazione solo apparente sul punto, conconseguente nullità della sentenza.5.1.

La censura coglie nel segno.In via preliminare, occorre interrogarsi sul presupposto della solidarietàex delicto di cui all’art. 2055 cod. civ., evocato dalla censura, là dove lanorma richiama, con espressione volutamente ellittica, il “fatto dannoso”imputabile a più persone.Il dato normativo non consente di identificare in modo immediato se taleunitarietà debba essere riferita all’evento di danno ovvero alleconseguenze dannose, ed è proprio tale ambiguità ad aver alimentatoopzioni ricostruttive non sempre coerenti sul piano sistematico.Numero registro generale 4514/2023Numero sezionale 1842/2026Numero di raccolta generale 16924/2026Data pubblicazione 29/05/2026Una lettura maggiormente aderente alla struttura dell’illecito civile e alladistinzione, ormai acquisita nella giurisprudenza di questa Corte, tracausalità materiale e causalità giuridica (Cass., Sez.

Un., 11 gennaio2008, n. 576), induce, tuttavia, a ritenere che, in presenza di condotteautonome e non coordinate, il presupposto della solidarietà non possaarrestarsi al solo piano dell’evento lesivo (danno-evento), ma debbaessere individuato sul diverso e più rilevante piano delle conseguenzepregiudizievoli (danno-conseguenza).Infatti, il fatto che una pluralità di condotte incida sul medesimo bene ointeresse giuridico non è di per sé sufficiente a fondare una responsabilitàsolidale, poiché l’unitarietà dell’evento lesivo non implica necessariamentel’unitarietà del danno risarcibile.

È, invece, la convergenza causale versole medesime conseguenze dannose a giustificare il trattamento unitariosul piano obbligatorio, atteso che è solo in tale ipotesi che si realizzaquella situazione di indivisibilità del pregiudizio che legittima la pretesa deldanneggiato all’integrale ristoro nei confronti di ciascun corresponsabile.Ne deriva che la solidarietà non ricorre per il solo fatto che le condottelesive concorrenti insistano sul medesimo bene o interesse giuridicamenterilevante, ma soltanto quando esse concorrano a determinareconseguenze dannose non autonomamente distinguibili oppuredistinguibili solo sul piano quantitativo della loro incidenza, evenienzaquest’ultima che — come si ricava dal secondo comma dell’art. 2055 cod.civ. — rileva esclusivamente ai fini del regresso interno e non incide sulvincolo solidale nel rapporto esterno (Cass., Sez.

Un., 27 aprile 2022, n.13143, cui adde, tra le pronunce massimate più recenti, Cass. 16 aprile2025, n. 9969).Per converso, deve escludersi la solidarietà ogniqualvolta, pur a fronte diun medesimo bene o interesse inciso, le diverse condotte abbiano datoluogo a esiti pregiudizievoli tra loro autonomi e separabili, non già inragione della diversa entità del danno - circostanza irrilevante - ma inNumero registro generale 4514/2023Numero sezionale 1842/2026Numero di raccolta generale 16924/2026Data pubblicazione 29/05/2026ragione della loro distinta identità; ipotesi nella quale difetta quel requisitodi unitarietà del danno-conseguenza che solo consente di ricondurre lediverse responsabilità a un medesimo rapporto obbligatorio solidale.

In talsenso si è espressa anche la più recente giurisprudenza di legittimità,affermandosi che si esula dall’ambito applicativo dell’art. 2055 cod. civ. inpresenza di una pluralità di condotte causative di danni autonomamenteidentificabili (Cass. 15 ottobre 2024, n. 26736).Detta impostazione consente di evitare esiti distorsivi, nei quali la meracomunanza del bene o interesse leso dalle diverse condotte finirebbe perloro ontologicamente e temporalmente ben distinti.Tanto precisato sul piano dei principi, deve osservarsi che, nel caso dispecie, l’accertamento operato dal giudice di merito - rimasto incensuratosotto il profilo strutturale - depone univocamente nel senso che i diversicontributi causali accertati, pur riferibili a soggetti distinti, hanno concorsoalla produzione delle medesime conseguenze pregiudizievoli, consistite neidanni da infiltrazione verificatisi nel fabbricato.Ne consegue che ricorre proprio quella convergenza causale verso undanno-conseguenza unitario che integra il presupposto della responsabilitàsolidale, restando irrilevante, sul piano del rapporto esterno, la diversaincidenza quantitativa delle singole condotte, destinata a rilevare soltanto,ove dedotta, ai fini del regresso interno tra i corresponsabili.La Corte territoriale, invece, ha escluso la responsabilità solidale delLenci limitandone il coinvolgimento ai soli danni derivanti dallaprogettazione della guaina taglia-muro, sul presupposto che «è logico cheil Tribunale abbia stabilito che l’ing. [OSCURATO:PERSONA] dovesse rispondere unicamentedei danni provocati dal suo operato».Tale affermazione si appalesa dunque frutto della dedotta violazione dilegge, sub specie di vizio di sussunzione.Numero registro generale 4514/2023Numero sezionale 1842/2026Numero di raccolta generale 16924/2026Data pubblicazione 29/05/2026Invero, in materia di responsabilità per danno imputabile a più soggetti,la solidarietà passiva postula soltanto che il fatto dannoso sia causalmenteriferibile a una pluralità di autori, anche quando le rispettive condottesiano tra loro autonome o si collochino su piani diversi (contrattuale edextracontrattuale), rilevando, ai sensi dell’art. 2055 c.c., l’unitarietàdell’evento dannoso da intendersi — nei termini sopra precisati — conriguardo alle conseguenze pregiudizievoli che ne derivano per ildanneggiato.Ne consegue che, essendo stato accertato un contributo causaleconcorrente di più soggetti alla produzione del medesimo danno, ladifferente incidenza delle rispettive condotte avrebbe dovuto assumererilievo soltanto nei rapporti interni tra condebitori e non già giustificare, diper sé, l’esclusione della responsabilità solidale di tutti verso il creditore.Nel caso di specie, la sentenza impugnata, pur dando atto di uncoinvolgimento, sia pure minore, del [OSCURATO:PERSONA] nella genesi dei medesimi vizi,non ne ha tratto le conseguenze previste dalla norma, limitandosi aun’affermazione meramente assertiva («è logico che…») che non siconfronta con i principi regolatori della materia.Al fine di escludere la solidarietà dal lato passivo della dedottaobbligazione risarcitoria il giudice avrebbe dovuto, infatti, degradare lacondotta del [OSCURATO:PERSONA] a mera occasione del danno occorso, proprio perché «Aifini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, comma 1, c.c., normasulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 c.p., è richiestosolo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché lecondotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli diresponsabilità - contrattuale ed extracontrattuale -, in quanto la normaconsidera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, e riferisce tale unicitàunicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle normegiuridiche violate; la fattispecie di responsabilità implica che sia accertatoil nesso di causalità tra le condotte caso per caso, in modo da potersiNumero registro generale 4514/2023Numero sezionale 1842/2026Numero di raccolta generale 16924/2026Data pubblicazione 29/05/2026escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciutaefficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'eventodannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni» (Cass., Sez.Un., 27 aprile 2022, n. 13143), atteso che «ciò che rileva è sempre il fattonella sua unicità… è possibile escludere il nesso di causalità rispetto adalcune delle condotte quando, motivando caso per caso, possariconoscersi a uno degli antecedenti causali un'efficienza nonsemplicemente preponderante, ma determinante e assorbente, tale daescludere ogni effettivo nesso tra l'evento e gli altri fatti ridotti al semplicerango di occasioni (Cass. 10 luglio 2023, n. 19492; Cass. 9 settembre2021, n. 24405).Invece, la Corte d’appello non ha affatto escluso in radice il contributocausale del [OSCURATO:PERSONA], ma ha riconosciuto a suo carico una responsabilità siapure limitata; quindi il problema non è di inesistenza del concorso, bensìdi errata esclusione della solidarietà a fronte di un concorso causale giàaccertato.I passaggi della sentenza che lo dimostrano sono i seguenti: «…nell’integrazione di CTU, l’ing.

Kostner stimava nel 10% la percentuale diresponsabilità del progettista [OSCURATO:PERSONA] … e tale valutazione apparivasenz’altro congrua …»; «… è logico che il Tribunale abbia stabilito chel’ing. [OSCURATO:PERSONA] dovesse rispondere unicamente dei danni provocati dal suooperato…»; « i problemi di umidità erano da imputare a diversi erroricompiuti in relazione alle opere di impermeabilizzazione dell’immobile, maquelli di gran lunga più eclatanti risultavano collegati all’inadeguata sceltadi realizzare fori nella guaina per consentire il passaggio degli impianti» eancora «i fenomeni di umidità presenti nell’immobile si presentavanocome scarsamente riconducibili all’errato posizionamento della guainataglia-muro (scelta operata dal solo ing. [OSCURATO:PERSONA]), mentre la maggior partedi essi era da attribuirsi ad inappropriati tagli praticati dalla M.D.C. nellaguaina stessa», detti tagli «si sarebbero rivelati la causa primaria delleNumero registro generale 4514/2023Numero sezionale 1842/2026Numero di raccolta generale 16924/2026Data pubblicazione 29/05/2026infiltrazioni», «Ne consegue che anche l’attribuzione operata dal Giudice diprime cure di una percentuale del 50% della responsabilità alla dittaesecutrice dei lavori per i danni oggetto di causa … risulta corretta».In sostanza, la Corte d’appello, pur in presenza di un accertato concorsocausale alla produzione di un medesimo danno (infiltrazioni da difetti dellaguaina), ha trattato le responsabilità come se si trattasse di danni distintie autonomamente imputabili, il che, come detto, si pone in contrasto conla giurisprudenza di questa Corte già evocata, secondo cui la solidarietà èesclusa solo «in presenza di una pluralità di condotte causative di danniautonomamente identificabili» e quando si assuma che una condotta abbia«efficienza non semplicemente preponderante, ma determinante eassorbente».Nel caso di specie, il giudice a quo non ha accertato l’esistenza di dannidistinti; non ha individuato un’unica causa assorbente, ma una causaprevalente.

Al contrario, a fronte dell’accertato concorso causale nellaproduzione del medesimo danno - desumibile dalla stessa graduazionepercentuale delle responsabilità - ha escluso il vincolo di solidarietà inchiaro contrasto con l’art. 2055, primo comma, cod. civ. e l’esegesiaccolta dalla giurisprudenza di questa Corte.Il giudice del rinvio dovrà dunque fare applicazione del seguenteprincipio di diritto: «In tema di responsabilità solidale ex art. 2055 cod.civ., il presupposto dell’unicità del fatto dannoso, quando le condotte deidiversi autori siano autonome e non coordinate, non va individuatonell’evento di danno in sé considerato, inteso come lesione dell’interesseprotetto (danno-evento), bensì nelle conseguenze dannose risarcibili(danno-conseguenza); ne consegue che la solidarietà ricorre solo quandole diverse condotte abbiano concorso alla produzione delle medesimeconseguenze pregiudizievoli, non autonomamente distinguibili se nonsotto il profilo del rispettivo contributo alla loro entità, mentre deveescludersi quando le diverse condotte abbiano determinato danni tra loroNumero registro generale 4514/2023Numero sezionale 1842/2026Numero di raccolta generale 16924/2026Data pubblicazione 29/05/2026distinti e causalmente separabili, ancorché insistenti sul medesimo bene ointeresse giuridico tutelato».6.

In accoglimento, dunque, del primo e del quarto motivo di ricorso, neitermini sopra esposti, la sentenza impugnata deve essere cassata e lacausa rinviata al giudice a quo, cui va anche demandato il regolamentodelle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo ed il quarto motivo di ricorso, nei termini di cuiin motivazione; rigetta il secondo ed il terzo; cassa la sentenza impugnatain relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Firenze, indiversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21/05/2026.Il PresidenteEmilio Iannello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
on domiciliazione digitale ex lege;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], condomiciliazione digitale ex lege;-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege;-controricorrente-e nei confronti diNumero registro generale 4514/2023Numero sezionale 1842/2026Numero di raccolta generale 16924/2026Data pubblicazione 29/05/2026TOSCANO CESARE, [OSCURATO:PERSONA];-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 1936/2022depositata il 07/09/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], proprietario di un immobile sito in Lucca, commissionavanel 2007 lavori di ristrutturazione di detto fabbricato, da destinare a civileabitazione, alla ditta M.D.C. di [OSCURATO:PERSONA] e alla ditta individualeCesare Toscano, conferendo l’incarico di progettazione strutturale adAlessandro [OSCURATO:PERSONA] e quello di progettazione architettonica nonché didirezione dei lavori a [OSCURATO:PERSONA].Poco tempo dopo la conclusione dei lavori, nell’anno 2009, simanifestavano ripetute infiltrazioni d’acqua, con conseguenti danniall’immobile. Nel 2011 il [OSCURATO:PERSONA] promuoveva ATP nei confronti delleimprese esecutrici e dei professionisti coinvolti, al fine di accertare i vizidell’opera, le cause e la riferibilità delle responsabilità nonché laquantificazione dei danni.All’esito dell’ATP, nel quale il C.T.U. ravvisava una corresponsabilità traprogettista, direttore dei lavori e impresa esecutrice, il [OSCURATO:PERSONA], con ricorsoex art. 702-bis c.p.c., chiamava in giudizio la ditta M.D.C. di DavideMazzucco e la ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], esecutrici dei lavori,[OSCURATO:PERSONA], quale progettista strutturale, nonché GabrieleBigongiari, quale progettista architettonico e direttore dei lavori,chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, quantificati incomplessivi euro 48.752,95, oltre ad accessori, nonché al rimborso dellespese sostenute per il procedimento per ATP.I convenuti si costituivano contestando le pretese attoree: l’impresaM.D.C. deduceva di essersi attenuta ai progetti predisposti dai tecnici e diNumero registro generale 4514/2023Numero sezionale 1842/2026Numero di raccolta generale 16924/2026Data pubblicazione 29/05/2026avere operato quale mera esecutrice delle loro direttive; il Bigongiariescludeva ogni responsabilità, attribuendo i vizi alla progettazionestrutturale; il [OSCURATO:PERSONA] sosteneva di avere svolto esclusivamente attivitàprogettuale in ordine alle strutture portanti, imputando i difetti allaprogettazione architettonica e alla fase esecutiva. Rimaneva contumace ilToscano.Disposto il mutamento di rito ed espletate prove orali e una C.T.U.integrativa, volta anche a stimare in termini percentuali le responsabilitàdi ciascun convenuto nella causazione dei danni, con sentenza n.306/2018 il Tribunale di Lucca accertava la concorrente responsabilitàdell’impresa appaltatrice (la M.D.C. del Mazzucco) e del direttore dei lavori(il Bigongiari) nell’esecuzione non a regola d’arte delle opere nonché laresponsabilità del progettista strutturale (il [OSCURATO:PERSONA]) limitatamente allaerrata progettazione della guaina taglia-muro, e condannava, per l’effetto,il Mazzucco e il Bigongiari, in solido, al pagamento di euro 43.311,94, oltreaccessori; il Mazzucco veniva altresì condannato in via esclusiva alpagamento di euro 2.746,84, per i danni riconducibili a specifici viziimputati solo alla sua impresa; il [OSCURATO:PERSONA], in quanto progettista strutturale,veniva condannato in via esclusiva al pagamento di euro 2.694,17, per idanni derivanti dall’errata progettazione della guaina taglia-muro; a caricodel Mazzucco e del Bigongiari venivano poste, in solido, le spese di lite e lespese di consulenza tecnica, mentre nei rapporti tra l’attore e il [OSCURATO:PERSONA] lespese venivano compensate.Avverso tale decisione proponeva appello il Bigongiari, deducendol’erronea individuazione delle responsabilità, con particolare riguardo allaposizione del [OSCURATO:PERSONA], l’erronea quantificazione dei danni e la statuizionesulle spese; resisteva il [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la conferma della sentenza conestensione della solidarietà anche al [OSCURATO:PERSONA]; il Mazzucco proponeva appelloincidentale, chiedendo una diversa ripartizione delle quote diresponsabilità e in particolare la riduzione della percentuale diNumero registro generale 4514/2023Numero sezionale 1842/2026Numero di raccolta generale 16924/2026Data pubblicazione 29/05/2026responsabilità attribuita alla sua impresa nella misura del 15%; resisteva ilLenci chiedendo il rigetto degli appelli.La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 1936/2022, ha rigettatol’appello principale e quelli incidentali e, per l’effetto, ha confermato lasentenza del Tribunale.Ha ritenuto corretta la ricostruzione delle responsabilità operata in primogrado, evidenziando, sulla base delle risultanze peritali e delle prove orali,che i danni da infiltrazioni erano in via prevalente (nella misura del 50%)riconducibili ai tagli eseguiti nella guaina impermeabilizzante dalla dittaesecutrice, in accordo con il direttore dei lavori (il Bigongiari), mentre laresponsabilità del progettista strutturale restava limitata all’errataprogettazione della guaina taglia-muro. Ha quindi escluso sia l’estensionedella responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] sia la riduzione di quella dell’impresaesecutrice dei lavori, reputando congrue anche le percentuali diresponsabilità individuate dal C.T.U., ed ha rigettato le censure relativealla quantificazione del danno e alla richiesta di nuova consulenza tecnica,rilevando il contrasto «con le condotte difensive tenute dalla parte inprimo grado», certo essendo che, alle operazioni peritali cui avevapartecipato, il CTP del Bigongiari non si era avvalso della «facoltà, da unlato, di esprimere al C.T.U. proprie osservazioni sull’individuazione, sullagenesi o sulla consistenza dei vizi e, dall’altro, di segnalare le conclusioniritenute più corrette al riguardo» e quindi ritenendo non impugnato e, perl’effetto, divenuto irrevocabile il capo della sentenza di primo grado ove ilTribunale aveva affermato che «l’accertamento peritale sul punto deveritenersi non contestato, in quanto i consulenti tecnici delle parti nonhanno svolto osservazioni riguardo ai vizi riscontrati e alle valutazioni sulleloro cause, i quali devono pertanto assumersi come pacifici in causa». Lespese del grado sono state regolate secondo soccombenza, con condannadegli appellanti al pagamento delle spese in favore del [OSCURATO:PERSONA] ecompensazione tra le altre parti.Numero registro generale 4514/2023Numero sezionale 1842/2026Numero di raccolta generale 16924/2026Data pubblicazione 29/05/2026Il Bigongiari ha proposto ricorso per la cassazione di detta sentenza,basato su quattro motivi, cui hanno resistito con autonomi controricorsi ilPagliai e il [OSCURATO:PERSONA].La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.Il ricorrente ed entrambi i controricorrenti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Occorre preliminarmente rilevare che il ricorso risulta diretto anchenei confronti di [OSCURATO:PERSONA], litisconsorte contumace sia in primogrado che nel processo d’appello, ma non vi è prova in atti delperfezionamento della notifica nei suoi confronti avviata a mezzo posta.Deve tuttavia considerarsi che: trattasi di soggetto convenuto in primogrado dal [OSCURATO:PERSONA] quale titolare di altra impresa esecutrice dei lavoripretesa corresponsabile dei danni, nei cui confronti nessuno degli altriconvenuti aveva avanzato domande di condanna o di regresso; la pretesarisarcitoria per tale parte era stata in primo grado rigettata e né il [OSCURATO:PERSONA],né gli altri appellati avevano proposto motivi di gravame checoinvolgessero la posizione del Toscano e investissero la decisione dirigetto già pronunciata in primo grado nei suoi confronti; nemmeno imotivi di ricorso investono in alcuna misura tale statuizione, ormai passatain giudicato.Deve dunque ritenersi che la notifica nei confronti del Toscano sia statarichiesta a soli fini di litis denuntiatio, ex art. 332 c.p.c.Non occorre, dunque, far luogo all'ordine di notificazionedell'impugnazione ai sensi di tale norma, essendo l'impugnazione per ilpredetto ormai preclusa.2. Con il primo motivo si denunciano «vizio di cui all’art. 360, 1° comma,n. 3 c.p.c. - violazione degli artt. 342, 345 e 195 c.p.c. nonché dell’art.2909 cod. civ. (paragrafi 4, 5 e 8). - vizio di cui all’art. 360, 1° comma, n.3 e/o 4 e/o 5 c.p.c.: violazione e falsa applicazione degli artt. 132, 2°Numero registro generale 4514/2023Numero sezionale 1842/2026Numero di raccolta generale 16924/2026Data pubblicazione 29/05/2026comma n. 4, c.p.c., 111 Cost. e 6 CEDU per esposizione di unamotivazione meramente apparente su un punto decisivo della controversia(paragrafi 6, 7 e 8). - vizio di cui all’art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c.;violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115 c.p.c. per il mancato esame didocumenti decisivi».Il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha ritenutoirrevocabile il capo della sentenza di primo grado in cui il Tribunaleriteneva pacifico in causa l’accertamento peritale, per non avere iconsulenti di parte svolto osservazioni riguardo ai vizi riscontrati e allevalutazioni delle loro cause; tale affermazione sarebbe erronea, in quantola Corte territoriale avrebbe indebitamente qualificato come irrevocabili e,quindi, coperte da giudicato, le risultanze della C.T.U., traendone uneffetto preclusivo, nonostante le questioni relative ai vizi e alla loroeziologia le fossero state ritualmente devolute con l’impugnazione; sisostiene, pertanto, che il giudice d’appello abbia, da un lato, fattomalgoverno delle regole sulla non contestazione e, dall’altro,erroneamente ravvisato un giudicato interno su un capo che non potevaritenersi sottratto al riesame, così precludendo l’esame delle critiche e deidocumenti prodotti a loro sostegno. In particolare, il ricorrente assumeche la C.T.U. e il capo della sentenza di primo grado che l’aveva recepitafossero stati oggetto di uno specifico motivo di appello, anche conriguardo alla quantificazione del danno, alla ricostruzione dei vizi e allaloro eziologia, avendo prodotto in appello documentazione sopravvenuta(in particolare un dossier fotografico) idonea a dimostrare che i fenomeniinfiltrativi, che il C.T.U. riteneva destinati ad aggravarsi nel tempo,sarebbero in realtà venuti meno, prospettando quindi l’erroneità delleconclusioni peritali e la necessità di una nuova indagine tecnica; diconseguenza, il ricorrente contesta l’affermazione della Corte d’appellosecondo cui il relativo capo della decisione di primo grado non sarebbestato impugnato e sarebbe divenuto irrevocabile, sostenendo invece cheNumero registro generale 4514/2023Numero sezionale 1842/2026Numero di raccolta generale 16924/2026Data pubblicazione 29/05/2026proprio su quel punto si appuntava la censura; a supporto della sua tesirichiama l’arresto delle Sezioni Unite n. 5624/2022, per sostenere che lecritiche alla C.T.U. aventi carattere valutativo non sono soggette apreclusioni e possono essere formulate anche per la prima volta inappello, con la conseguenza che la Corte territoriale avrebbe dovutoesaminare sia le contestazioni mosse sia la documentazione prodotta,anche ai fini dell’eventuale rinnovazione della consulenza tecnica.Il ricorrente richiama diffusamente la C.T.U. per evidenziarne ilcontenuto (vizi da umidità di risalita, cause individuate, previsione diaggravamento nel tempo e quantificazione del danno), al fine didimostrare che proprio tali conclusioni erano state specificamentecontestate in appello, sia sotto il profilo dell’esistenza dei fenomeni siasotto quello della loro eziologia e della quantificazione; sostiene che laconsulenza sarebbe stata smentita dai fatti sopravvenuti, documentati inappello, dai quali emergerebbe che, pur in assenza di interventi diripristino, i fenomeni di infiltrazione si sarebbero nel frattempo risolti, conconseguente inattendibilità delle valutazioni peritali e inesistenza deldanno nei termini accertati; ribadisce che la verifica dell’esistenza deldanno non può ritenersi preclusa, trattandosi di elemento costitutivo delladomanda risarcitoria, il cui accertamento spetta al giudice anche alla lucedel riparto dell’onere della prova, che grava sull’attore quanto all’an e alquantum; contesta quindi la sentenza nella parte in cui ha dichiarato“inconferente” la documentazione prodotta in appello, rilevando che talegiudizio si fonda esclusivamente sull’asserita irrevocabilità del caporelativo alla C.T.U., capo che invece era stato impugnato; deduce che,eliminato tale presupposto, la motivazione sul mancato esame deidocumenti si risolve in un’affermazione apodittica, integrando unamotivazione apparente; si sofferma sulla ammissibilità delle produzionidocumentali in appello, sostenendo che i documenti prodotti (atto divendita, attestazione di agibilità, fotografie) erano sopravvenuti o nonNumero registro generale 4514/2023Numero sezionale 1842/2026Numero di raccolta generale 16924/2026Data pubblicazione 29/05/2026producibili prima per causa non imputabile e quindi ammissibili ai sensidell’art. 345 c.p.c.; attribuisce a tali documenti valore decisivo, in quantodimostrerebbero l’assenza di interventi di ripristino, la mancanza di vizi ela piena commerciabilità e salubrità dell’immobile nonché l’inattendibilitàdella C.T.U.; evidenzia, inoltre, che la controparte avrebbe resodichiarazioni rilevanti (anche in atti notarili e difese) incompatibili con latesi del danno; conclude nel senso che la Corte d’appello, ignorando talielementi, avrebbe omesso di motivare su un punto decisivo (l’esistenzadel danno) e avrebbe dovuto, quantomeno, disporre la rinnovazione dellaC.T.U., invece di negarla con affermazione meramente assertiva.2.1. Il motivo è fondato.Le censure investono in primo luogo la qualificazione operata dal giudiced’appello del capo della decisione di primo grado relativo alla C.T.U. comenon impugnato e, per ciò solo, divenuto irrevocabile. In realtà,l’affermazione del Tribunale secondo cui «l’accertamento peritale sul puntodeve ritenersi non contestato» non integrava un autonomo capo delladecisione suscettibile di passare in giudicato, ma esprimeva unapprezzamento delle risultanze peritali, considerandole come pacifiche incausa. Ne consegue che tale statuizione non poteva essere sottratta alsindacato del giudice d’appello mediante il richiamo al giudicato interno,ove fosse stata investita dalle censure di gravame.La doglianza del ricorrente coglie nel segno là dove evidenzia che egliaveva, con l’atto di appello, rimesso in discussione l’esistenza stessa deivizi, la loro eziologia e la quantificazione del danno, facendo valerel’inattendibilità della C.T.U. anche alla luce di documentazionesopravvenuta; con la conseguenza che la Corte territoriale non potevalimitarsi ad affermare che il relativo capo era «divenuto irrevocabile».La pronuncia impugnata, invece, ha trasformato l’apprezzamento delTribunale circa la mancata contestazione della C.T.U. in una statuizionepassata in giudicato, traendone un effetto preclusivo assoluto eNumero registro generale 4514/2023Numero sezionale 1842/2026Numero di raccolta generale 16924/2026Data pubblicazione 29/05/2026precludendo, per questa via, l’esame delle critiche e della documentazioneprodotta in appello.Come opportunamente rileva il ricorrente, Cass., Sez. Un., n.5624/2022, ha chiarito che «Le contestazioni e i rilievi critici delle partialla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullitàrelative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere nontecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nellacomparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovifatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni onuove prove ma si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione dellerisultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo delgiudice in relazione a tale mezzo istruttorio». Le critiche formulate per laprima volta in appello avrebbero potuto essere considerate «uncomportamento processuale idoneo a pregiudicare il diritto fondamentaledella parte ad una ragionevole durata del processo ai sensi dell'art. 111Cost. e, in applicazione dell'art. 92, comma 1, ultima parte c.p.c., ilgiudice avrebbe potuto tenerne conto nella regolamentazione delle spesedi lite» (ancora Cass. n. 5624/2022), ma giammai la Corte territorialeavrebbe potuto valorizzare la mancata contestazione in sede di C.T.U. perfondare un giudicato.Va altresì rilevato che dal ricorso emerge, con specifico riferimentoall’indicazione del contenuto, della collocazione e della data di formazione,che la documentazione prodotta in appello si è formata successivamentealla sentenza di primo grado; ne consegue che la relativa produzione nonè preclusa dal divieto di cui all’art. 345 c.p.c., restando riservata al giudicedi rinvio la valutazione della sua decisività ai fini del riesame dellequestioni devolutegli.3. Con il secondo motivo il ricorrente prospetta la violazione dell’art.2697 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., in riferimento all’art. 360, primo comma,Numero registro generale 4514/2023Numero sezionale 1842/2026Numero di raccolta generale 16924/2026Data pubblicazione 29/05/2026n. 3 c.p.c., nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 132,secondo comma n. 4) c.p.c., 111 Cost. e 6 CEDU per la presenza dimotivazione apparente, ex art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.È attinta da censura la sentenza nella parte in cui ha individuato a suocarico il ruolo di direttore dei lavori anche con riguardo alla posa dellaguaina impermeabilizzante, fondando tale conclusione sulle dichiarazionirese dalle altre parti del giudizio.In particolare, la decisione si baserebbe sulle dichiarazioni dell’attore, ilquale, in sede di interrogatorio formale, aveva affermato di avereconferito «anche la direzione dei lavori» e, più specificamente, che «perquanto riguarda la guaina impermeabilizzante, di essa si occupò il geom.Bigongiari»; nonché sulle dichiarazioni del co-convenuto Mazzucco, ilquale aveva riferito di avere chiesto chiarimenti al [OSCURATO:PERSONA] sulla posa inopera della guaina impermeabilizzante, di essere stato da questiindirizzato all’odierno ricorrente, di essersi quindi rivolto allo stesso «per iltipo di prodotto da utilizzare e per le modalità di posa in opera»,aggiungendo che «le misure non tornavano» e che fu necessario eseguiredei tagli nella guaina, le cui modalità «furono indicate dal geom.Bigongiari», precisando di avere operato secondo tali indicazioni; quantoal [OSCURATO:PERSONA], la sua posizione sarebbe emersa soltanto indirettamente,Mazzucco al ricorrente per le decisioni operative sulla guaina.Il ricorrente assume che tali dichiarazioni provengono da soggettiportatori di un evidente interesse all’esito della controversia — l’attore alfine di ottenere la condanna, i co-convenuti allo scopo di attenuare oescludere la propria responsabilità — e si duole che la Corte d’appello leabbia illegittimamente poste a fondamento della decisione, in violazionedel principio secondo cui nessuna parte può trarre prova a proprio favoreda proprie dichiarazioni non suffragate da riscontri terzi.Numero registro generale 4514/2023Numero sezionale 1842/2026Numero di raccolta generale 16924/2026Data pubblicazione 29/05/2026Contesta, inoltre, che tali dichiarazioni siano state ritenute confermatedalle deposizioni testimoniali, le quali, al contrario, non avrebbero fornitoalcun elemento concreto in ordine alla effettiva attribuzione degli incarichiné alla responsabilità per la posa della guaina impermeabilizzante.In particolare, il teste [OSCURATO:PERSONA], collaboratore del [OSCURATO:PERSONA], avevadichiarato di avere partecipato alle opere strutturali senza avere maipresenziato alla posa della guaina, di avere visto in cantiere il Mazzucco eil Toscano ma non l’odierno ricorrente, e di sapere — «dai documenti dicantiere» — che quest’ultimo era indicato come direttore dei lavoriarchitettonici; aveva inoltre riferito di avere redatto per conto di [OSCURATO:PERSONA] ildisegno del progetto strutturale in cui era rappresentata la guaina,precisando che tale rappresentazione aveva funzione meramentedescrittiva e non implicava indicazioni tecniche sulla posa.Il teste [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di essersi recatofrequentemente in cantiere e di non avere mai visto l’odierno ricorrentedurante tali accessi.La conclusione del ricorrente è che tali deposizioni si limitino a riferirecircostanze negative (sua mancata presenza in cantiere), ovvero elementiirrilevanti (indicazioni formali desunte dalla documentazione), e non sianoidonee a dimostrare chi fosse effettivamente titolare della direzione deilavori con riguardo alla posa della guaina, né a confermare le dichiarazionidelle parti; pertanto, la Corte avrebbe fatto malgoverno delle regolesull’onere della prova e sulla valutazione delle risultanze istruttorie,fondando la decisione su elementi non probanti e su apprezzamenti noncoerenti con il thema decidendum, rendendo una motivazione meramenteapparente, in quanto basata su affermazioni non sorrette da adeguatosupporto probatorio e non idonee a rendere percepibile il percorso logicoseguito dal giudice nell’attribuzione delle responsabilità.3.1. Il motivo è infondato.Numero registro generale 4514/2023Numero sezionale 1842/2026Numero di raccolta generale 16924/2026Data pubblicazione 29/05/2026Non è esatto che la Corte territoriale abbia motivato “per adesione” alletesi difensive dei controinteressati, assumendole come vere in viafideistica. La sentenza, infatti, non recepisce quelle prospettazioni comepostulati indimostrati, ma le assume come ipotesi ricostruttive daverificare e, quindi, come argomenti da vagliare alla luce del complessodel materiale istruttorio; ed è proprio sul piano della verifica che lamotivazione si colloca, poiché collega l’esito decisorio non già alla meraprovenienza di tali allegazioni da soggetti portatori di interesse, bensì allaloro ritenuta coerenza con gli ulteriori elementi acquisiti, segnatamentecon le deposizioni testimoniali e con la documentazione richiamata, cosìrendendo percepibile il percorso seguito nell’attribuzione delleresponsabilità. In sostanza il giudice d’appello non ha tratto la “prova”dalle sole dichiarazioni di parte, ma ha considerato quelle dichiarazionicome tasselli di una ricostruzione che ha reputato supportata da riscontriistruttori.Da qui discende che la critica del ricorrente – secondo cui le deposizionidi [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero apportato nulla diutile, perché avrebbero riferito soltanto circostanze negative o comunquenon decisive - non integra un vizio della motivazione in senso proprio -intelligibile, delle ragioni per le quali ha ritenuto che la direzione dei lavori,anche con riguardo alla posa della guaina impermeabilizzante, dovesseessere ascritta al ricorrente, dovendosi rammentare che il vizio dimotivazione, se c’è, deve emergere dalla sentenza in sé e per séconsiderata e non dal confronto con elementi estrinseci (Cass., Sez. Un., 7aprile 2014, n. 8053) - né individua un errore di sussunzione o untravisamento della regola di giudizio, ma si risolve nella contrapposizionedi una diversa lettura della conducenza istruttoria delle medesimedeposizioni rispetto a quella, invece positiva, compiuta dal giudice dimerito. È, in altri termini, una contestazione oppositivaNumero registro generale 4514/2023Numero sezionale 1842/2026Numero di raccolta generale 16924/2026Data pubblicazione 29/05/2026dell’apprezzamento delle prove: ciò che viene richiesto è che il giudice dilegittimità sostituisca la propria valutazione a quella della Cortedistrettuale, svalutando le testimonianze che quest’ultima ha reputatoconfermative.La censura, così congegnata, non integra neppure le dedotte violazioni dilegge. Quanto all’art. 2697 c.c., non si è in presenza di un’erratadistribuzione dell’onere probatorio o di una decisione fondata su unainversione dello stesso, poiché la Corte non ha attribuito rilievo decisivoall’assenza di prova in capo alla parte onerata, ma ha ricostruito il fattoda esso il convincimento circa il ruolo svolto da ciascun soggetto nellavicenda e traendo da tale ricostruzione le conseguenze in punto diresponsabilità. Ne consegue che le doglianze si risolvono, in realtà, nellacontestazione dell’apprezzamento delle prove, estranea al paradigmadell’art. 2697 c.c. (Cass., Sez. Un., 5 agosto 2016, n. 16598, inmotivazione; e già Cass. 10 giugno 2016, n. 11892).Parimenti infondata è la deduzione di violazione dell’art. 116 c.p.c.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, tale vizio èconfigurabile solo quando il giudice di merito abbia valutato una provalegale secondo il prudente apprezzamento o, viceversa, abbia attribuitovalore legale a elementi che ne sono privi; nella specie, invece, la censurasi limita a denunciare una diversa lettura delle risultanze istruttorie, conriferimento alle dichiarazioni di parte e alle deposizioni testimoniali,sollecitando una rivalutazione del merito non consentita in sede dilegittimità (v. ex multis, tra le pronunce massimate più recenti, Cass. 17novembre 2021, n. 34786).4. Con il terzo motivo parte ricorrente si duole della violazione delle leggi2.02.1974, n. 64 e 5.11.1971, n. 1086, nonché dell’art. 46 del d.P.R.[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 328 e dell’art. 2232 c.c., ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c., e della violazione e falsa applicazione degli artt. 132,Numero registro generale 4514/2023Numero sezionale 1842/2026Numero di raccolta generale 16924/2026Data pubblicazione 29/05/2026secondo comma n. 4 c.p.c., 111 Cost. e 6 CEDU per esposizione di unamotivazione meramente apparente su un punto decisivo dellacontroversia, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. e, inaggiunta, della violazione dell’art. 2697 e dell’art. 116 c.p.c., ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.Il ricorrente censura, anzitutto, la sentenza nella parte in cui haricostruito i rispettivi ruoli dei tecnici, attribuendogli la direzione dei lavorianche con riguardo alla posa della guaina impermeabilizzante e, più ingenerale, configurando a suo carico una funzione di “direttore dei lavorigenerale”; deduce, in proposito, la violazione delle norme che disciplinanole competenze professionali, sostenendo che tale figura non esista sulpiano giuridico e che, invece, risultava documentalmente la nomina di duedistinti direttori dei lavori, uno per la parte strutturale ([OSCURATO:PERSONA]) e uno per laparte architettonica (Bigongiari), come da comunicazione di inizio lavorisottoscritta da tutte le parti; sotto altro profilo, il ricorrente collega taleerronea ricostruzione alla violazione delle norme che riservano laprogettazione e la direzione delle opere strutturali, specie in zona sismica,a ingegneri o architetti, deducendo che la Corte d'appello, attribuendogliresponsabilità anche su tali opere, abbia disatteso la disciplina di settore(L. n. 64 del 1974, L. n. 1086 del 1971, d.P.R. n. 328 del 2001). Ilricorrente contesta, poi, la qualificazione della guaina impermeabilizzantecome elemento non strutturale, assumendo che, alla luce dellagiurisprudenza di legittimità e delle indicazioni tecniche richiamate, essadovesse essere considerata incidente sugli elementi strutturali, con laconseguenza che la relativa progettazione e direzione dei lavorispettavano al progettista strutturale. Denuncia, inoltre, il vizio dimotivazione apparente in ordine sia alla configurazione della figura del“direttore dei lavori generale”, ritenuta apodittica e priva di basenormativa, sia alla qualificazione della guaina come elemento nonstrutturale, sostenendo che la Corte si sia limitata ad affermazioniNumero registro generale 4514/2023Numero sezionale 1842/2026Numero di raccolta generale 16924/2026Data pubblicazione 29/05/2026assertive senza effettiva giustificazione, aggiungendo che il giudice a quoavrebbe attribuito rilievo probatorio alla documentazione tecnica (inparticolare al cosiddetto “fascicolo dell’opera”) di provenienza unilaterale,sottoscritta dal ricorrente solo “per ricevuta”, e comunque non idonea adimostrare il conferimento di un incarico di direzione generale dei lavori;si duole, ancora, della valutazione delle prove orali e peritali, richiamandoanche quanto dedotto in altri motivi, e sostenendo che il giudice a quoabbia fatto malgoverno delle risultanze istruttorie nel ricondurre alla suasfera di controllo la realizzazione dei tagli nella guaina e, quindi, laprincipale causa dei danni.4.1. Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.La Corte territoriale ─ all’esito di una corretta ricostruzione del quadronormativo di riferimento (che l’ha tra l’altro condotta ad evidenziarel’inapplicabilità ratione temporis della normativa tecnica regionalerichiamata e l’impossibilità di trarre dalla evocata pronuncia di Cass. n.2726 del 2002 alcuna espressa qualificazione della guainaimpermeabilizzante come «elemento strutturale») ─ ha giustificato ilrigetto della tesi censoria ora riproposta dal ricorrente con il motivo inesame essenzialmente sul rilievo, frutto di un insindacabile accertamentodi fatto basato sugli esiti della consulenza, che «la maggior parte deifenomeni di umidità … era da attribuirsi ad inappropriati tagli praticatidalla M.D.C. nella guaina stessa, per consentire il transito degli impianti»,in tal modo dunque evidenziando, per vari convergenti ma autonomipercorsi argomentativi, una origine dei danni non riconducibile, per tale«maggior parte», a responsabilità del direttore dei lavori strutturali, mapiuttosto a quella di chi era preposto alla direzione generale dei lavori esegnatamente a quella della posa in opera degli impianti.Si tratta di una valutazione che attiene alla ricostruzione tecnico-fattualedell’opera, che esula dal controllo di legittimità, ove non si traduca in unaerronea individuazione della norma applicabile.Numero registro generale 4514/2023Numero sezionale 1842/2026Numero di raccolta generale 16924/2026Data pubblicazione 29/05/2026Non sussiste il vizio di motivazione apparente.La Corte d’appello ha infatti esposto un percorso argomentativointelligibile, sia in relazione alla insussistenza, in capo al soggetto indicato,della qualità del direttore dei lavori strutturali, sia con riguardo alla naturadella guaina e alla ripartizione delle competenze, richiamando le risultanzeperitali, le prove orali e la documentazione acquisita.Le doglianze, sotto tale profilo, si risolvono nella contestazione dellacorrettezza e persuasività di tale ricostruzione, introducendo argomentitratti aliunde ed estrinseci rispetto al perimetro del vizio denunciabile aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. (v. supra).Analoghe considerazioni valgono in relazione alla deduzione di violazionedegli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c.La sentenza impugnata non ha invertito l’onere della prova né hauna valutazione complessiva del materiale istruttorio, dando rilievo anchealla documentazione tecnica e alle prove orali; le censure si risolvono,pertanto, in una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita inquesta sede.In definitiva, il motivo, pur formalmente prospettato come violazione dilegge e vizio di motivazione, si sostanzia nella contestazione dellaricostruzione tecnico-fattuale operata dal giudice di merito e deve,pertanto, essere disatteso.5. Con il quarto motivo parte ricorrente imputa al giudice a quo laviolazione e falsa applicazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4)c.p.c., 111 Cost. e 6 CEDU per la presenza di motivazione apparente, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., e la violazione degli artt.1292 e ss. cod. civ. nonché dell’art. 2055 cod. civ. in relazione allaposizione del [OSCURATO:PERSONA], in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.Il ricorrente deduce che, già in appello, aveva espressamenteprospettato che, anche a voler ipotizzare una sua responsabilità per i viziNumero registro generale 4514/2023Numero sezionale 1842/2026Numero di raccolta generale 16924/2026Data pubblicazione 29/05/2026accertati, essa non avrebbe potuto escludere la concorrente responsabilitàdel [OSCURATO:PERSONA], dovendosi in tal caso configurare una responsabilità solidale tratutti i soggetti coinvolti; contesta quindi la sentenza nella parte in cui haescluso la solidarietà, limitando la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] ai soli danniderivanti dalla progettazione della guaina, sulla base di un’affermazioneritenuta meramente assertiva («è logico che…»), priva di reale sviluppoargomentativo, e pertanto tale da integrare una motivazione apparente, inviolazione dell’art. 132 c.p.c. e denunciabile ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4 c.p.c.; deduce, inoltre, la violazione degli artt. 1292 ss. e2055 c.c., sostenendo che, a fronte di un unico evento dannoso imputabilea più soggetti, la responsabilità solidale sussiste anche in presenza di titolidiversi e di condotte autonome, essendo sufficiente il concorso causaledelle rispettive condotte; evidenzia che la stessa domanda attorea erastata proposta nei confronti di tutti i convenuti in via solidale e che ladiversa incidenza delle rispettive condotte rileva solo nei rapporti internitra condebitori, non potendo giustificare l’esclusione della solidarietà neiconfronti del danneggiato; conclude che la Corte d’appello, escludendo laresponsabilità solidale del [OSCURATO:PERSONA] nonostante il contributo causale da questifornito, abbia violato i principi in materia di solidarietà passiva e, alcontempo, abbia reso una motivazione solo apparente sul punto, conconseguente nullità della sentenza.5.1. La censura coglie nel segno.In via preliminare, occorre interrogarsi sul presupposto della solidarietàex delicto di cui all’art. 2055 cod. civ., evocato dalla censura, là dove lanorma richiama, con espressione volutamente ellittica, il “fatto dannoso”imputabile a più persone.Il dato normativo non consente di identificare in modo immediato se taleunitarietà debba essere riferita all’evento di danno ovvero alleconseguenze dannose, ed è proprio tale ambiguità ad aver alimentatoopzioni ricostruttive non sempre coerenti sul piano sistematico.Numero registro generale 4514/2023Numero sezionale 1842/2026Numero di raccolta generale 16924/2026Data pubblicazione 29/05/2026Una lettura maggiormente aderente alla struttura dell’illecito civile e alladistinzione, ormai acquisita nella giurisprudenza di questa Corte, tracausalità materiale e causalità giuridica (Cass., Sez. Un., 11 gennaio2008, n. 576), induce, tuttavia, a ritenere che, in presenza di condotteautonome e non coordinate, il presupposto della solidarietà non possaarrestarsi al solo piano dell’evento lesivo (danno-evento), ma debbaessere individuato sul diverso e più rilevante piano delle conseguenzepregiudizievoli (danno-conseguenza).Infatti, il fatto che una pluralità di condotte incida sul medesimo bene ointeresse giuridico non è di per sé sufficiente a fondare una responsabilitàsolidale, poiché l’unitarietà dell’evento lesivo non implica necessariamentel’unitarietà del danno risarcibile. È, invece, la convergenza causale versole medesime conseguenze dannose a giustificare il trattamento unitariosul piano obbligatorio, atteso che è solo in tale ipotesi che si realizzaquella situazione di indivisibilità del pregiudizio che legittima la pretesa deldanneggiato all’integrale ristoro nei confronti di ciascun corresponsabile.Ne deriva che la solidarietà non ricorre per il solo fatto che le condottelesive concorrenti insistano sul medesimo bene o interesse giuridicamenterilevante, ma soltanto quando esse concorrano a determinareconseguenze dannose non autonomamente distinguibili oppuredistinguibili solo sul piano quantitativo della loro incidenza, evenienzaquest’ultima che — come si ricava dal secondo comma dell’art. 2055 cod.civ. — rileva esclusivamente ai fini del regresso interno e non incide sulvincolo solidale nel rapporto esterno (Cass., Sez. Un., 27 aprile 2022, n.13143, cui adde, tra le pronunce massimate più recenti, Cass. 16 aprile2025, n. 9969).Per converso, deve escludersi la solidarietà ogniqualvolta, pur a fronte diun medesimo bene o interesse inciso, le diverse condotte abbiano datoluogo a esiti pregiudizievoli tra loro autonomi e separabili, non già inragione della diversa entità del danno - circostanza irrilevante - ma inNumero registro generale 4514/2023Numero sezionale 1842/2026Numero di raccolta generale 16924/2026Data pubblicazione 29/05/2026ragione della loro distinta identità; ipotesi nella quale difetta quel requisitodi unitarietà del danno-conseguenza che solo consente di ricondurre lediverse responsabilità a un medesimo rapporto obbligatorio solidale. In talsenso si è espressa anche la più recente giurisprudenza di legittimità,affermandosi che si esula dall’ambito applicativo dell’art. 2055 cod. civ. inpresenza di una pluralità di condotte causative di danni autonomamenteidentificabili (Cass. 15 ottobre 2024, n. 26736).Detta impostazione consente di evitare esiti distorsivi, nei quali la meracomunanza del bene o interesse leso dalle diverse condotte finirebbe perloro ontologicamente e temporalmente ben distinti.Tanto precisato sul piano dei principi, deve osservarsi che, nel caso dispecie, l’accertamento operato dal giudice di merito - rimasto incensuratosotto il profilo strutturale - depone univocamente nel senso che i diversicontributi causali accertati, pur riferibili a soggetti distinti, hanno concorsoalla produzione delle medesime conseguenze pregiudizievoli, consistite neidanni da infiltrazione verificatisi nel fabbricato.Ne consegue che ricorre proprio quella convergenza causale verso undanno-conseguenza unitario che integra il presupposto della responsabilitàsolidale, restando irrilevante, sul piano del rapporto esterno, la diversaincidenza quantitativa delle singole condotte, destinata a rilevare soltanto,ove dedotta, ai fini del regresso interno tra i corresponsabili.La Corte territoriale, invece, ha escluso la responsabilità solidale delLenci limitandone il coinvolgimento ai soli danni derivanti dallaprogettazione della guaina taglia-muro, sul presupposto che «è logico cheil Tribunale abbia stabilito che l’ing. [OSCURATO:PERSONA] dovesse rispondere unicamentedei danni provocati dal suo operato».Tale affermazione si appalesa dunque frutto della dedotta violazione dilegge, sub specie di vizio di sussunzione.Numero registro generale 4514/2023Numero sezionale 1842/2026Numero di raccolta generale 16924/2026Data pubblicazione 29/05/2026Invero, in materia di responsabilità per danno imputabile a più soggetti,la solidarietà passiva postula soltanto che il fatto dannoso sia causalmenteriferibile a una pluralità di autori, anche quando le rispettive condottesiano tra loro autonome o si collochino su piani diversi (contrattuale edextracontrattuale), rilevando, ai sensi dell’art. 2055 c.c., l’unitarietàdell’evento dannoso da intendersi — nei termini sopra precisati — conriguardo alle conseguenze pregiudizievoli che ne derivano per ildanneggiato.Ne consegue che, essendo stato accertato un contributo causaleconcorrente di più soggetti alla produzione del medesimo danno, ladifferente incidenza delle rispettive condotte avrebbe dovuto assumererilievo soltanto nei rapporti interni tra condebitori e non già giustificare, diper sé, l’esclusione della responsabilità solidale di tutti verso il creditore.Nel caso di specie, la sentenza impugnata, pur dando atto di uncoinvolgimento, sia pure minore, del [OSCURATO:PERSONA] nella genesi dei medesimi vizi,non ne ha tratto le conseguenze previste dalla norma, limitandosi aun’affermazione meramente assertiva («è logico che…») che non siconfronta con i principi regolatori della materia.Al fine di escludere la solidarietà dal lato passivo della dedottaobbligazione risarcitoria il giudice avrebbe dovuto, infatti, degradare lacondotta del [OSCURATO:PERSONA] a mera occasione del danno occorso, proprio perché «Aifini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, comma 1, c.c., normasulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 c.p., è richiestosolo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché lecondotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli diresponsabilità - contrattuale ed extracontrattuale -, in quanto la normaconsidera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, e riferisce tale unicitàunicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle normegiuridiche violate; la fattispecie di responsabilità implica che sia accertatoil nesso di causalità tra le condotte caso per caso, in modo da potersiNumero registro generale 4514/2023Numero sezionale 1842/2026Numero di raccolta generale 16924/2026Data pubblicazione 29/05/2026escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciutaefficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'eventodannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni» (Cass., Sez.Un., 27 aprile 2022, n. 13143), atteso che «ciò che rileva è sempre il fattonella sua unicità… è possibile escludere il nesso di causalità rispetto adalcune delle condotte quando, motivando caso per caso, possariconoscersi a uno degli antecedenti causali un'efficienza nonsemplicemente preponderante, ma determinante e assorbente, tale daescludere ogni effettivo nesso tra l'evento e gli altri fatti ridotti al semplicerango di occasioni (Cass. 10 luglio 2023, n. 19492; Cass. 9 settembre2021, n. 24405).Invece, la Corte d’appello non ha affatto escluso in radice il contributocausale del [OSCURATO:PERSONA], ma ha riconosciuto a suo carico una responsabilità siapure limitata; quindi il problema non è di inesistenza del concorso, bensìdi errata esclusione della solidarietà a fronte di un concorso causale giàaccertato.I passaggi della sentenza che lo dimostrano sono i seguenti: «…nell’integrazione di CTU, l’ing. Kostner stimava nel 10% la percentuale diresponsabilità del progettista [OSCURATO:PERSONA] … e tale valutazione apparivasenz’altro congrua …»; «… è logico che il Tribunale abbia stabilito chel’ing. [OSCURATO:PERSONA] dovesse rispondere unicamente dei danni provocati dal suooperato…»; « i problemi di umidità erano da imputare a diversi erroricompiuti in relazione alle opere di impermeabilizzazione dell’immobile, maquelli di gran lunga più eclatanti risultavano collegati all’inadeguata sceltadi realizzare fori nella guaina per consentire il passaggio degli impianti» eancora «i fenomeni di umidità presenti nell’immobile si presentavanocome scarsamente riconducibili all’errato posizionamento della guainataglia-muro (scelta operata dal solo ing. [OSCURATO:PERSONA]), mentre la maggior partedi essi era da attribuirsi ad inappropriati tagli praticati dalla M.D.C. nellaguaina stessa», detti tagli «si sarebbero rivelati la causa primaria delleNumero registro generale 4514/2023Numero sezionale 1842/2026Numero di raccolta generale 16924/2026Data pubblicazione 29/05/2026infiltrazioni», «Ne consegue che anche l’attribuzione operata dal Giudice diprime cure di una percentuale del 50% della responsabilità alla dittaesecutrice dei lavori per i danni oggetto di causa … risulta corretta».In sostanza, la Corte d’appello, pur in presenza di un accertato concorsocausale alla produzione di un medesimo danno (infiltrazioni da difetti dellaguaina), ha trattato le responsabilità come se si trattasse di danni distintie autonomamente imputabili, il che, come detto, si pone in contrasto conla giurisprudenza di questa Corte già evocata, secondo cui la solidarietà èesclusa solo «in presenza di una pluralità di condotte causative di danniautonomamente identificabili» e quando si assuma che una condotta abbia«efficienza non semplicemente preponderante, ma determinante eassorbente».Nel caso di specie, il giudice a quo non ha accertato l’esistenza di dannidistinti; non ha individuato un’unica causa assorbente, ma una causaprevalente. Al contrario, a fronte dell’accertato concorso causale nellaproduzione del medesimo danno - desumibile dalla stessa graduazionepercentuale delle responsabilità - ha escluso il vincolo di solidarietà inchiaro contrasto con l’art. 2055, primo comma, cod. civ. e l’esegesiaccolta dalla giurisprudenza di questa Corte.Il giudice del rinvio dovrà dunque fare applicazione del seguenteprincipio di diritto: «In tema di responsabilità solidale ex art. 2055 cod.civ., il presupposto dell’unicità del fatto dannoso, quando le condotte deidiversi autori siano autonome e non coordinate, non va individuatonell’evento di danno in sé considerato, inteso come lesione dell’interesseprotetto (danno-evento), bensì nelle conseguenze dannose risarcibili(danno-conseguenza); ne consegue che la solidarietà ricorre solo quandole diverse condotte abbiano concorso alla produzione delle medesimeconseguenze pregiudizievoli, non autonomamente distinguibili se nonsotto il profilo del rispettivo contributo alla loro entità, mentre deveescludersi quando le diverse condotte abbiano determinato danni tra loroNumero registro generale 4514/2023Numero sezionale 1842/2026Numero di raccolta generale 16924/2026Data pubblicazione 29/05/2026distinti e causalmente separabili, ancorché insistenti sul medesimo bene ointeresse giuridico tutelato».6. In accoglimento, dunque, del primo e del quarto motivo di ricorso, neitermini sopra esposti, la sentenza impugnata deve essere cassata e lacausa rinviata al giudice a quo, cui va anche demandato il regolamentodelle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo ed il quarto motivo di ricorso, nei termini di cuiin motivazione; rigetta il secondo ed il terzo; cassa la sentenza impugnatain relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Firenze, indiversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21/05/2026.Il PresidenteEmilio Iannello
Sentenza Cassazione n. 16924/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris