CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 gennaio 2022
Cassazione n. 17167/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: t APS re--(2.0 outt& 05-02-1A, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] C N-R.) avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/seR4ite le conclusioni del PG 0,Vs Q.A3 0243. CAA.à2,0"-1-0 A 'Q CC-OgS2..\~. .70 Gite, .)(Z •n•nn••••• [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 23 marzo 2021, in sede di ottemperanza, il Magistrato di Sorveglianza di Sassari ha accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA], disponendo l'esecuzione di una precedente decisione, tramine nomina di commissario ad acta . 2. In motivazione si evidenzia che: a) la precedente decisione, in tema di uso del computer e stampa dei files prodotti, non è stata spontaneamente eseguita; b) resta ferma la competenza della Magistratura di Sorv. di Sassari, nonostante l'avvenuto trasferimento del detenuto. 3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo della [OSCURATO:PERSONA] dello Stato - il Ministero della Giustizia. 3.1 Al primo motivo si deduce vizio di incompetenza per territorio. L'avvenuto trasferimento del detenuto in Novara avrebbe determinato l'assenza di potere giurisdizionale della Magistratura di Sorveglianza di Sassari, anche in punto di ottemperanza ai contenuti di una decisione emessa da quel Tribunale. 3.2 Al secondo motivo si deduce violazione di legge. Sempre in ragione del trasferimento, la stessa ordinanza emessa in cognizione avrebbe perso efficacia. 3.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge. La pronunzia, ordinando la stampa dei files, avrebbe travalicato i limiti del precedente giudicato. 3.4 Al quarto motivo si deduce apparenza di motivazione. Non poteva dedursi dalla decisione emessa in cognizione il diritto di procedere alla stampa di files senza un controllo preventivo della Direzione dell'Istituto. 4. Il difensore del detenuto ha prodotto memoria con cui si chiede il rigetto del ricorso del Ministero della Giustizia. 5. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 5.1 Principio generale in tema di ottemperanza è quello espresso nel testo dell'art. 35 bis ord. pen. al comma 5, lì dove si afferma che l'ottemperanza va chiesta al «magistrato di sorveglianza che ha emesso il provvedimento».Come è stato già precisato nelle decisioni di questa Corte, il giudizio di ottemperanza rappresenta una «prosecuzione funzionale» del giudizio di cognizione (v. Sez. I n. 39142 del 13.4.2017, rv 270996). La competenza, pertanto, resta radicata in capo al giudice che ha emesso il provvedimento della cui esecuzione si discute (giudice che va individuato nel Tribunale in caso di accoglimento del reclamo del detenuto, come precisato da Sez. I n. 21940 del 8.6.2020, rv 279334) anche in caso di avvenuto trasferimento del detenuto in luogo diverso. 5.2 Ciò che rileva, in caso di mutata allocazione del detenuto (tra momento cognitivo e momento esecutivo), è esclusivamente la «permanenza della inottemperanza» ai contenuti della decisione che ha accertato la lesione del diritto soggettivo, il che radica l'interesse del detenuto ad ottenere l'esecuzione della decisione. La permanenza della lesione del diritto soggettivo è ovviamente correlata alle situazioni di fatto verificatesi all'interno della nuova struttura detentiva (su tale aspetto si sofferma Sez. I n. 26071 del 11.12.2017, dep. 2018 , rv 273120), ma ciò può formare oggetto delle valutazioni del giudice in sede di ottemperanza, con ordinaria verifica delle ragioni di fatto che, secondo l'Amministrazione, hanno impedito l'esecuzione del provvedimento emesso in cognizione. Da ciò deriva il rigetto dei primi due motivi di ricorso. 5.3 D terzo e il quarto motivo di ricorso sono inammissibili perché tendono ad una - non consentita - rivalutazione di profili in fatto. [OSCURATO:PERSONA] di Sorveglianza ha in modo non innplausibile interpretato il contenuto della prima decisione, in punto di facoltà di stampare i files prodotti dal detenuto e le verifiche sui contenuti, in caso di volontà di divulgazione, vanno realizzate sui documenti stampati. 5.4 Al rigetto del ricorso non segue altra statuizione, data la natura pubblica del proponente. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]