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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 03950/2022

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

RETO R.G. 1752/2021 Roma, sul ricorso proposto da: 342c -c) [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; rt („(„„ RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro- tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA],roi, [OSCURATO:PERSONA]Aloisio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta mandato in atti; CONTRORICORRENTE avverso: sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 472/2020 depositata in data 03.06.2020 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia; ritenuto che sussistono i presupposti per estinguere il giudizio; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che le spese possano essere compensate, stante la mancata accettazione della rinuncia da parte del controricorrente P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, spese compensate.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RETO R.G. 1752/2021 Roma, sul ricorso proposto da: 342c -c) [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; rt („(„„ RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro- tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA],roi, [OSCURATO:PERSONA]Aloisio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta mandato in atti; CONTRORICORRENTE avverso: sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 472/2020 depositata in data 03.06.2020 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia; ritenuto che sussistono i presupposti per estinguere il giudizio; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che le spese possano essere compensate, stante la mancata accettazione della rinuncia da parte del controricorrente P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, spese compensate. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 03950/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris