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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 settembre 2023

Cassazione n. 27196/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1343/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] ( già [OSCURATO:PERSONA]), in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difes o dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliat o in [OSCURATO:PERSONA] 36, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA] di NAPOLI n. 5373/2018depositata il 23/11/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2023 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] .

Fatti di causa

1. Il 20 ottobre 2008 la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., operante nella vendita e manutenzione di apparecchiature per la diagnostica, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, [OSCURATO:SOCIETA]., al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti per inadempimento contrattuale.

In particolare, deduceva di aver sottoscritto con tale società un contratto di telefonia e di aver avuto un guasto a due linee telefoniche, riparato dal gestore dopo sessantadue giorni.

Si costituiva ritualmente la convenuta, contestando la fondatezza della domanda avversaria. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure, assunta la prova testimoniale, con sentenza n. 5274/2011, del 3 maggio 2011, accertava la violazione degli obblighi contrattuali da parte di [OSCURATO:SOCIETA] e la condannava a pagare all’attrice a titolo risarcitorio € 48.146,96, oltre interessi e refusione spese di lite.

2. Avverso tale decisione proponeva appello [OSCURATO:SOCIETA], chiedendone l’integrale riforma e l’accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.

Precisamente, censurava la sentenza per aver: i) ritenuto sussistere un suo inadempimento, quando invece dai documenti in atti risultava che il guasto era stato causato da atti vandalici e la riparazione era avvenuta in tempi ragionevoli; ii) liquidato, in via equitativa, alla [OSCURATO:PERSONA] o srl la somma di € 48.146,96, in mancanza di idonea prova, da parte di tale società, dell’esistenza dei lamentati danni.

2.1. La Corte d ’ appello , con sentenza n. 5373/2018 del 23 novembre 2018, ha confermato la decisione del Tribunale.

In particolare, il Collegio, ha dichiarato inammissibile la prima censura sia per: (a) violazione del divieto di nova in appello sancito dall’art.345 c.p.c., avendo il gestore solo con il gravame prospettato che il disservizio era dipeso da ignoti delinquenti che avevano danneggiato la centralina, per cui era configurabile l’ipotesi di «guasto di particolare complessità»; (b) inosservanza del principio di specificità dei motivi di gravame ex art. 342, 1° co., c.p.c., non avendo indicato i documenti che dimostrerebbero la fondatezza dei suoi assunti, né illustrato il loro contenuto e significato.

In relazione al danno risarcito il Collegio ha osservato che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l aveva dimostrato l’avvenuto calo di fatturato nei primi tre mesi dell’anno 2007, ovvero gli stessi mesi in cui si erano verificati i disservizi alla principale linea telefonica della società, rispetto al medesimo arco di tempo del 2006, e che si era realizzato per l’impossibilità di utilizzare le linee telefoniche principali.

Affermava anche che tale differenza concretizzava un danno risarcibile dovuto alla mancata acquisizione di ordinativi da parte della società attrice.

La Corte d’appello ha ritenuto che il danno patito dall’[OSCURATO:PERSONA], e consistito nella perdita della possibilità di essere contattata dai clienti abituali e da eventuale nuova clientela ai fini dell’acquisizione di ordinativi.

Un tale pregiudizio patrimoniale, che si configura come danno da perdita di chances - intesa come mera possibilità di conseguire un vantaggio economico, secondo una valutazione ex ante da ricondursi, diacronicamente al momento del verificarsi del fatto illecito contrattuale o extracontrattuale che ha inciso su tale possibilità -, è stato determinato dal giudice a quo, con valutazione equitativa, in una minima percentuale (10%) del calo di fatturato emergente dal confronto tra il volume di affari registrato nei primi tre mesi del 2007 - durante i quali si era manifestato il disservizio - e i corrispondenti me si dell ’ anno precedente.

Ha ritenuto quindi che tale danno ha, in tutta evidenza, maggiore pregnanza allorquando l’utenza telefonica afferisca ad un’attività professionale o commerciale. 3.Avverso tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 3.1.Le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.

Ragioni della decisione

4.1. Con l ’ unico motivo d i ricorso la ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 1223 e 1226 c.c., 115, 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3 –Omesso esame di un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 n. 5”.

La Corte avrebbe disatteso un punto decisivo della controversia costituito dal secondo motivo di appello, avendo ritenuto corretta la liquidazione equitativa compiuta dal primo giudice, mentre avrebbe disatteso i principi dettati dagli artt. 1226 e ss c.c. e la documentazione depositata da [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non avrebbe provato il calo di fatturato, per cui il giudice del merito non avrebbe dovuto procedere alla relativa liquidazione. 5.Il motivo di ricorso è inammissibile sotto plurimi profili.

Innanzitutto, è stato formulato in modo non conforme alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6 c.p.c., stante l’inosservanza del principi o di specificità , anche declinato secondo le indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/ Italia, la quale ha ribadito, in sintesi, che il fine legittimo, in linea generale ed astratta, del principio di autosufficienza del ricorso è la semplificazione dell’attività del giudice di legittimità unitamente alla garanzia della certezza del diritto e alla corretta amministrazione della giustizia, (ai p.ti 74 e 75 in motivazione), investendo questa Corte del compito di non farne una interpretazione troppo formale che limiti il diritto di accesso ad un organo giudiziario (al p.to 81 in motivazione), esso (il principio di autosufficienza) può dirsi soddisfatto solo se la parte riproduce il contenuto del documento o degli atti processuali su cui si fonda il ricorso e se sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (così Cass., Sez.

Un., 18/03/2022, n. 8950).

Un tale requisito può essere concretamente soddisfatto “anche” fornendo nel ricorso, in ottemperanza dell’art. 369, comma 2°, n. 4 cod. proc. civ., i riferimenti idonei ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati rispettivamente, i documenti e gli atti processuali su cui il ricorso si fonda” (Cass. 19/04/2022, n. 12481); ad ogni buon conto, qualunque sia il tipo di errore denunciato (in procedendo o in iudicando), il ricorrente ha l’onere di indicare specificatamente, a pena di inammissibilità, i motivi di impugnazione, esplicandone il contenuto e individuando, in modo puntuale, gli atti processuali e i documenti sui quali il ricorso si fonda, oltre ai fatti che potevano condurre, se adeguatamente considerati, ad una diversa decisione.

E ciò perché il ricorso deve “contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata” (v.

Cass., Sez.

III, Ord., 8/08/2023, n. 24179; Cass. , Sez.

III, Ord., 13/07/2023, n. 20139; Cass., Sez.

V, Ord., 10/07/2023, n. 19524; Cass., Sez.

V, Ord., 22/06/2023, n. 17983; Cass., Sez.

I, Ord., 25/05/2023, n. 14595; Cass., Sez.

III, Ord., 14/02/2023, n. 4571; Cass., Sez.

V, 20/07/2022, n. 22680; Cass., Sez. 1, 19/04/2022, n. 12481; Cass., Sez.

V, Ord., 13/01/2021, n. 342; Cass., Sez. 1, 10/12/2020, n. 28184; Cass., SS.

UU., 27/12/2019, n. 34469).

Nella specie, non risulta adeguatamente indicato in ricorso, neppure potendo colmare tale lacuna alcun atto successivo, in quali termini e tempi sia stata sottoposta la specifica questione ai giudici del merito, in riferimento agli aspetti sottoposti all’esame di questa Corte.

La censura, inoltre, è inammissibile perché il ricorrente, che denunci il vizio di cui all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., deve non solo indicare le norme di legge asseritamente violate, come fatto da [OSCURATO:SOCIETA], ma anche esaminarne il contenuto precettivo e confrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, richiamandole in modo specifico (cfr. ex multis, Cass., SS.

UU., 28/10/2020, n. 23745; Cass., Sez.

III, Ord., 18/08/2023, n. 24819; Cass., Sez. lav., Ord., 20/07/2023, n. 21798; Cass. , Sez.

II, 13/07/2023, n. 20059; Cass., Sez.

II, Ord., 19/06/2023, n. 17430; Cass., Sez.

III, Ord., 11/05/2023, n. 12954; Cass., Sez.

V, 24/03/2023, n. 8472; Cass., Sez.

I, Ord., 20/12/2022, n. 37257; Cass., Sez.

VI-2, Ord., 11/03/2022, n. 8003).

Parimenti inammissibile è la censura di omesso esame di fatto decisivo: in primo luogo, perché non attiene ad un fatto fenomenico, nell’accezione elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte; in secondo luogo, ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., trattandosi di un’ipotesi di c.d. doppia conforme, in quanto le statuizioni di merito sono fondate sul medesimo iter logico argomentativo (cfr. ex multis Cass., Sez.

II, Ord., 26/07/2023, n. 22497; Cass., Sez.

V, Ord., 25/07/2023, n. 22261; Cass. , Sez. lav., Ord., 20/07/2023, n. 21682; Cass. , Sez. lav., Ord., 28/06/2023, n. 18491; Cass., Sez.

V, 14/03/2023, n. 7382; Cass., Sez. lav., Ord., 1/03/2023, n. 6169; Cass. , Sez.

V, Ord., 24/02/2023, n. 5803; Cass., Sez.

VI-2, Ord., 9/03/2022, n. 7724); in terzo luogo, perché, lungi dal prospettare un’effettiva violazione e falsa applicazione dilegge, consistendo in realtà in una doglianza della valutazione delle risultanze processuali compiuta dalla Corte territoriale e , prima ancora, dal Tribunale : infatti, spetta al solo giudice di merito individuare le fonti del suo convincimento, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi; né detto giudice è tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (cfr. ex plurimis, v., tra le più recenti, Cass., Sez. lav., Ord., 1/08/2023, n. 23351; Cass., Sez.

I, Ord., 26/07/2023, n. 22540; Cass. , Sez.

V, 3/07/2023, n. 18758; Cass., Sez.

I, Ord., 15/06/2023, n. 17154; Cass., Sez.

III, Ord., 10/02/2023, n. 4247; Cass., Sez.

I, Ord.4/04/2023, n. 9293; Cass., Sez.

III, Ord., 22/02/2023, n. 5490; Cass., Sez.

I, Ord., 16/01/2023, n. 1015; Cass. Sez.

V, Ord., 5/09/2022, n. 26018; Cass. , Sez .

VI - 2, Ord., 9/03/2022, n. 7724; Cass., SS.

UU., 16/11/2020, n. 25950).

Nel caso, la Corte d’appello ha valutato le allegazioni e le prove offerte dalle parti, ricostruendo i fatti costitutivi della domanda risarcitoria proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e, avuto riguardo a quelle acquisite, le ha ritenute idonee a dimostrare l’esistenza del lamentato danno da perdita di chance, riconducibile in via esclusiva alla negligente condotta di [OSCURATO:SOCIETA] per aver ritardato a riparare il guasto alle linee telefoniche intestate all’appellata.

Nella sua motivazione, la Corte ha esplicitamente condiviso e fatto proprie le ragioni indicate dal primo giudice, argomentando tale sua decisione in modo coerente, logico e non contraddittorio (v. pp. 7-9 sentenza impugnata n. 5373/2018).

In tale contesto, neppure è configurabile la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., atteso che, in tema di scrutinio di legittimità del ragionamento probatorio adottato dal giudice di merito, è inammissibile la doglianza sulla valutazione delle prove compiuta dal giudice, rientrando tale attività nel suo potere di valutazione delle prove sancito dall’art. 116 c.p.c. (cfr. Cass., Sez.

I, Ord., 7/08/2023, n. 24032; Cass., Sez.

I, Ord., 26/07/2023, n. 22483; Cass., Sez.

III, Ord., 20/07/2023, n. 21847; Cass., Sez.

V, Ord., 15/06/2023, n. 17095; Cass. , Sez.

III, Ord., 16/05/2023, n. 13331; Cass., Sez.

II, 29/03/2023, n. 8834; Cass., Sez. lav., Ord., 24/02/2023, n. 5799; Cass., Sez.

I, Ord., 27/12/2022, n. 37839; Cass., Sez. lavoro, Ord., 31/03/2022, n. 10463; Cass. , SS.UU. 30/09/2020, n. 20867).

Per il resto, la doglianza è assorbita da quanto appena sopra illustrato e la qui gravata sentenza si sottrae alle censure complessivamente mossele, neppure potendo giovare, per la diversità dei presupposti e delle peculiarità dei rispettivi giudizi e dei rispettivi atti processuali , all ’ odierna ricorrente il precedente (Cass., ord. 26/0/2023, n. 22716) invocato nella memoria prodotta ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Sulla scorta dei suddetti principi, dunque, la valutazione delle risultanze processuali compiuta dalla Corte d’appello - e prima ancora dal Tribunale - è immune da censure, non essendo la relativa motivazione viziata da un punto di vista logico e giuridico. 6.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.

M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente , che liquida in comple ssivi Euro 5.500 , oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1343/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] ( già [OSCURATO:PERSONA]), in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difes o dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliat o in [OSCURATO:PERSONA] 36, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA] di NAPOLI n. 5373/2018depositata il 23/11/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2023 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . Fatti di causa 1. Il 20 ottobre 2008 la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., operante nella vendita e manutenzione di apparecchiature per la diagnostica, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, [OSCURATO:SOCIETA]., al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti per inadempimento contrattuale. In particolare, deduceva di aver sottoscritto con tale società un contratto di telefonia e di aver avuto un guasto a due linee telefoniche, riparato dal gestore dopo sessantadue giorni. Si costituiva ritualmente la convenuta, contestando la fondatezza della domanda avversaria. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure, assunta la prova testimoniale, con sentenza n. 5274/2011, del 3 maggio 2011, accertava la violazione degli obblighi contrattuali da parte di [OSCURATO:SOCIETA] e la condannava a pagare all’attrice a titolo risarcitorio € 48.146,96, oltre interessi e refusione spese di lite. 2. Avverso tale decisione proponeva appello [OSCURATO:SOCIETA], chiedendone l’integrale riforma e l’accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado. Precisamente, censurava la sentenza per aver: i) ritenuto sussistere un suo inadempimento, quando invece dai documenti in atti risultava che il guasto era stato causato da atti vandalici e la riparazione era avvenuta in tempi ragionevoli; ii) liquidato, in via equitativa, alla [OSCURATO:PERSONA] o srl la somma di € 48.146,96, in mancanza di idonea prova, da parte di tale società, dell’esistenza dei lamentati danni. 2.1. La Corte d ’ appello , con sentenza n. 5373/2018 del 23 novembre 2018, ha confermato la decisione del Tribunale. In particolare, il Collegio, ha dichiarato inammissibile la prima censura sia per: (a) violazione del divieto di nova in appello sancito dall’art.345 c.p.c., avendo il gestore solo con il gravame prospettato che il disservizio era dipeso da ignoti delinquenti che avevano danneggiato la centralina, per cui era configurabile l’ipotesi di «guasto di particolare complessità»; (b) inosservanza del principio di specificità dei motivi di gravame ex art. 342, 1° co., c.p.c., non avendo indicato i documenti che dimostrerebbero la fondatezza dei suoi assunti, né illustrato il loro contenuto e significato. In relazione al danno risarcito il Collegio ha osservato che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l aveva dimostrato l’avvenuto calo di fatturato nei primi tre mesi dell’anno 2007, ovvero gli stessi mesi in cui si erano verificati i disservizi alla principale linea telefonica della società, rispetto al medesimo arco di tempo del 2006, e che si era realizzato per l’impossibilità di utilizzare le linee telefoniche principali. Affermava anche che tale differenza concretizzava un danno risarcibile dovuto alla mancata acquisizione di ordinativi da parte della società attrice. La Corte d’appello ha ritenuto che il danno patito dall’[OSCURATO:PERSONA], e consistito nella perdita della possibilità di essere contattata dai clienti abituali e da eventuale nuova clientela ai fini dell’acquisizione di ordinativi. Un tale pregiudizio patrimoniale, che si configura come danno da perdita di chances - intesa come mera possibilità di conseguire un vantaggio economico, secondo una valutazione ex ante da ricondursi, diacronicamente al momento del verificarsi del fatto illecito contrattuale o extracontrattuale che ha inciso su tale possibilità -, è stato determinato dal giudice a quo, con valutazione equitativa, in una minima percentuale (10%) del calo di fatturato emergente dal confronto tra il volume di affari registrato nei primi tre mesi del 2007 - durante i quali si era manifestato il disservizio - e i corrispondenti me si dell ’ anno precedente. Ha ritenuto quindi che tale danno ha, in tutta evidenza, maggiore pregnanza allorquando l’utenza telefonica afferisca ad un’attività professionale o commerciale. 3.Avverso tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 3.1.Le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. Ragioni della decisione 4.1. Con l ’ unico motivo d i ricorso la ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 1223 e 1226 c.c., 115, 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3 –Omesso esame di un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 n. 5”. La Corte avrebbe disatteso un punto decisivo della controversia costituito dal secondo motivo di appello, avendo ritenuto corretta la liquidazione equitativa compiuta dal primo giudice, mentre avrebbe disatteso i principi dettati dagli artt. 1226 e ss c.c. e la documentazione depositata da [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non avrebbe provato il calo di fatturato, per cui il giudice del merito non avrebbe dovuto procedere alla relativa liquidazione. 5.Il motivo di ricorso è inammissibile sotto plurimi profili. Innanzitutto, è stato formulato in modo non conforme alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6 c.p.c., stante l’inosservanza del principi o di specificità , anche declinato secondo le indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/ Italia, la quale ha ribadito, in sintesi, che il fine legittimo, in linea generale ed astratta, del principio di autosufficienza del ricorso è la semplificazione dell’attività del giudice di legittimità unitamente alla garanzia della certezza del diritto e alla corretta amministrazione della giustizia, (ai p.ti 74 e 75 in motivazione), investendo questa Corte del compito di non farne una interpretazione troppo formale che limiti il diritto di accesso ad un organo giudiziario (al p.to 81 in motivazione), esso (il principio di autosufficienza) può dirsi soddisfatto solo se la parte riproduce il contenuto del documento o degli atti processuali su cui si fonda il ricorso e se sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (così Cass., Sez. Un., 18/03/2022, n. 8950). Un tale requisito può essere concretamente soddisfatto “anche” fornendo nel ricorso, in ottemperanza dell’art. 369, comma 2°, n. 4 cod. proc. civ., i riferimenti idonei ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati rispettivamente, i documenti e gli atti processuali su cui il ricorso si fonda” (Cass. 19/04/2022, n. 12481); ad ogni buon conto, qualunque sia il tipo di errore denunciato (in procedendo o in iudicando), il ricorrente ha l’onere di indicare specificatamente, a pena di inammissibilità, i motivi di impugnazione, esplicandone il contenuto e individuando, in modo puntuale, gli atti processuali e i documenti sui quali il ricorso si fonda, oltre ai fatti che potevano condurre, se adeguatamente considerati, ad una diversa decisione. E ciò perché il ricorso deve “contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata” (v. Cass., Sez. III, Ord., 8/08/2023, n. 24179; Cass. , Sez. III, Ord., 13/07/2023, n. 20139; Cass., Sez. V, Ord., 10/07/2023, n. 19524; Cass., Sez. V, Ord., 22/06/2023, n. 17983; Cass., Sez. I, Ord., 25/05/2023, n. 14595; Cass., Sez. III, Ord., 14/02/2023, n. 4571; Cass., Sez. V, 20/07/2022, n. 22680; Cass., Sez. 1, 19/04/2022, n. 12481; Cass., Sez. V, Ord., 13/01/2021, n. 342; Cass., Sez. 1, 10/12/2020, n. 28184; Cass., SS. UU., 27/12/2019, n. 34469). Nella specie, non risulta adeguatamente indicato in ricorso, neppure potendo colmare tale lacuna alcun atto successivo, in quali termini e tempi sia stata sottoposta la specifica questione ai giudici del merito, in riferimento agli aspetti sottoposti all’esame di questa Corte. La censura, inoltre, è inammissibile perché il ricorrente, che denunci il vizio di cui all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., deve non solo indicare le norme di legge asseritamente violate, come fatto da [OSCURATO:SOCIETA], ma anche esaminarne il contenuto precettivo e confrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, richiamandole in modo specifico (cfr. ex multis, Cass., SS. UU., 28/10/2020, n. 23745; Cass., Sez. III, Ord., 18/08/2023, n. 24819; Cass., Sez. lav., Ord., 20/07/2023, n. 21798; Cass. , Sez. II, 13/07/2023, n. 20059; Cass., Sez. II, Ord., 19/06/2023, n. 17430; Cass., Sez. III, Ord., 11/05/2023, n. 12954; Cass., Sez. V, 24/03/2023, n. 8472; Cass., Sez. I, Ord., 20/12/2022, n. 37257; Cass., Sez. VI-2, Ord., 11/03/2022, n. 8003). Parimenti inammissibile è la censura di omesso esame di fatto decisivo: in primo luogo, perché non attiene ad un fatto fenomenico, nell’accezione elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte; in secondo luogo, ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., trattandosi di un’ipotesi di c.d. doppia conforme, in quanto le statuizioni di merito sono fondate sul medesimo iter logico argomentativo (cfr. ex multis Cass., Sez. II, Ord., 26/07/2023, n. 22497; Cass., Sez. V, Ord., 25/07/2023, n. 22261; Cass. , Sez. lav., Ord., 20/07/2023, n. 21682; Cass. , Sez. lav., Ord., 28/06/2023, n. 18491; Cass., Sez. V, 14/03/2023, n. 7382; Cass., Sez. lav., Ord., 1/03/2023, n. 6169; Cass. , Sez. V, Ord., 24/02/2023, n. 5803; Cass., Sez. VI-2, Ord., 9/03/2022, n. 7724); in terzo luogo, perché, lungi dal prospettare un’effettiva violazione e falsa applicazione dilegge, consistendo in realtà in una doglianza della valutazione delle risultanze processuali compiuta dalla Corte territoriale e , prima ancora, dal Tribunale : infatti, spetta al solo giudice di merito individuare le fonti del suo convincimento, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi; né detto giudice è tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (cfr. ex plurimis, v., tra le più recenti, Cass., Sez. lav., Ord., 1/08/2023, n. 23351; Cass., Sez. I, Ord., 26/07/2023, n. 22540; Cass. , Sez. V, 3/07/2023, n. 18758; Cass., Sez. I, Ord., 15/06/2023, n. 17154; Cass., Sez. III, Ord., 10/02/2023, n. 4247; Cass., Sez. I, Ord.4/04/2023, n. 9293; Cass., Sez. III, Ord., 22/02/2023, n. 5490; Cass., Sez. I, Ord., 16/01/2023, n. 1015; Cass. Sez. V, Ord., 5/09/2022, n. 26018; Cass. , Sez . VI - 2, Ord., 9/03/2022, n. 7724; Cass., SS. UU., 16/11/2020, n. 25950). Nel caso, la Corte d’appello ha valutato le allegazioni e le prove offerte dalle parti, ricostruendo i fatti costitutivi della domanda risarcitoria proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e, avuto riguardo a quelle acquisite, le ha ritenute idonee a dimostrare l’esistenza del lamentato danno da perdita di chance, riconducibile in via esclusiva alla negligente condotta di [OSCURATO:SOCIETA] per aver ritardato a riparare il guasto alle linee telefoniche intestate all’appellata. Nella sua motivazione, la Corte ha esplicitamente condiviso e fatto proprie le ragioni indicate dal primo giudice, argomentando tale sua decisione in modo coerente, logico e non contraddittorio (v. pp. 7-9 sentenza impugnata n. 5373/2018). In tale contesto, neppure è configurabile la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., atteso che, in tema di scrutinio di legittimità del ragionamento probatorio adottato dal giudice di merito, è inammissibile la doglianza sulla valutazione delle prove compiuta dal giudice, rientrando tale attività nel suo potere di valutazione delle prove sancito dall’art. 116 c.p.c. (cfr. Cass., Sez. I, Ord., 7/08/2023, n. 24032; Cass., Sez. I, Ord., 26/07/2023, n. 22483; Cass., Sez. III, Ord., 20/07/2023, n. 21847; Cass., Sez. V, Ord., 15/06/2023, n. 17095; Cass. , Sez. III, Ord., 16/05/2023, n. 13331; Cass., Sez. II, 29/03/2023, n. 8834; Cass., Sez. lav., Ord., 24/02/2023, n. 5799; Cass., Sez. I, Ord., 27/12/2022, n. 37839; Cass., Sez. lavoro, Ord., 31/03/2022, n. 10463; Cass. , SS.UU. 30/09/2020, n. 20867). Per il resto, la doglianza è assorbita da quanto appena sopra illustrato e la qui gravata sentenza si sottrae alle censure complessivamente mossele, neppure potendo giovare, per la diversità dei presupposti e delle peculiarità dei rispettivi giudizi e dei rispettivi atti processuali , all ’ odierna ricorrente il precedente (Cass., ord. 26/0/2023, n. 22716) invocato nella memoria prodotta ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Sulla scorta dei suddetti principi, dunque, la valutazione delle risultanze processuali compiuta dalla Corte d’appello - e prima ancora dal Tribunale - è immune da censure, non essendo la relativa motivazione viziata da un punto di vista logico e giuridico. 6.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente , che liquida in comple ssivi Euro 5.500 , oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato p
Sentenza Cassazione n. 27196/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris