CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 luglio 2024
Cassazione n. 24676/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 23707-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.23707/2019 Cron. Rep. Ud.04/07/2024 CC -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1059/2018 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 13/02/2019 R.G.N. 241/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - c he , c on sentenza del 13 febbraio 2019 , la Corte d’ A ppello di Palermo confermava la decisione resa dal Tribunale di Palermo ed accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” di Palermo, avente ad oggetto il riconoscimento a favore degli istanti del diritto alla riliquidazione del compenso loro dovuto a titolo di “produttività” per gli anni 2005/2010, per essere stato il predetto compenso quantificato dall’[OSCURATO:PERSONA] datrice sulla base di un criterio di computo inapplicabile agli istanti; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto che l’[OSCURATO:PERSONA] datrice non aveva espressamente contestato il criterio di computo invocato dagli istanti né la documentazione dagli stessi prodotta a sostegno della pretesa, limitandosi a sostenere che la quantificazione operata fosse corretta alla stregua dell’ipotesi transattiva definita con l’accordo sindacale del 2011, non opponibile agli istanti i quali non vi avevano prestato adesione non procedendo individualmentealla sottoscrizione di un atto transattivo ex art.2113 c.c. cui era subordinata l’operatività dell’accordo nei confronti di ciascun lavoratore; - che p er la cassazione di tale decisione ricorre l’[OSCURATO:PERSONA] ospedaliera Universitaria “[OSCURATO:PERSONA]”, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resistono, con controricorso, tutti gli originari istanti; - che i controricorrenti hanno poi presentato memoria . CONSIDERATOCHE - nell’affrontare in via pregiudiziale, l’eccezione di nullità della procura alle liti sollevata dai controricorrenti con la memoria ex art. 378 c.p.c., per aver e conferito il relativo mandato anziché all’Avvocatura dello Stato ad un avvocato del libero foro in difetto dei presupposti derogatori, questo Collegio ne ha ritenuto l’infondatezza,risultando in atti l’essere il conferimento fondato su una delibera specifica e congruamente motivata debitamente sottoposta al consiglio di amministrazione per il controllo di legittimità, in conformità all’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass., S.U., n. 24876/2017) - venendo al merito dell’impugnazione, è a dirsi come con il primo motivo, l’[OSCURATO:PERSONA] ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., imputa alla Corte territoriale di avereritenuto applicabile il principio di non contestazione non ad un fatto dedotto in giudizio ma ad un documento cui non era correlata alcuna allegazione posta a sostegno della specifica domanda; - con il secondo motivo, denunciando nuovamente la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., l’[OSCURATO:PERSONA] ricorrente deduce che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che il documento dovesse essere specificamente contestato in sede di espletamento della consulenza tecnica d’ufficio; - con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 2702 c.c. e 214 c.p.c., lamenta a carico della Corte territoriale l’arbitrarietà alla stregua delle norme invocate dell’attribuzione all’odierna ricorrente della provenienza del documento in parola; - tutti gli esposti motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, per essere gli stessi volti ad eccepire l’inutilizzabilità di detto documento ovvero l’erroneità o l’incompletezza dei dati in esso riportati, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi inammissibili, non misurandosi le censure sollevate dall’[OSCURATO:PERSONA] ricorrente con il più ampio percorso argomentativo che si legge nella sentenza impugnata la cui ratio decidendinon è fondata sulla sola non contestazione della provenienza del documento in parola, bensì sulla complessiva condotta processuale dell’[OSCURATO:PERSONA] la quale, oltre a limitarsi a fare infondatamente leva sull’accordo aziendale del 28 marzo 2011, quanto al costo del personale(da apprezzare ai fini della corretta quantificazione del fondo) nulla aveva dedotto, tanto che il Tribunale aveva invitato il CTU a tenere conto della produzione documentale effettuata dai ricorrenti, autorizzando, comunque, l’ausiliare ad utilizzare ulteriore documentazione, se reperita; - aggiunge, poi, l a sentenza gravata (pag. 6) che l’[OSCURATO:PERSONA] non aveva in alcun modo provato, come era suo onere, la correttezza del proprio operato nella quantificazione e consequenziale erogazione dei compensi né aveva posto a disposizione del CTU, nel termine assegnato dal Tribunale, idonea documentazione sulla quale basare un’opzione contabile alternativa ( pag. 7); - il ricorso, che in più parti si risolve in una inammissibile richiesta di una diversa valutazione della documentazione in rilievo, si limita a denunciare la violazione dell’art. 115 c.p.c. senza nulla dedurre sull’onere probatorio, posto dalla Corte territoriale a carico dell’[OSCURATO:PERSONA], nonché sulla valutazione della condotta processuale apprezzabile ex art. 116 c.p.c., sicché va dichiarato inammissibile; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 10.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto