CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 09522/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
essandro Carpentieri unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, e, peressa, quale mandataria, [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Battaglia-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 909/2022depositata il 20/04/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.1) I Sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali fideiussori dellaPhonix Italia [OSCURATO:SOCIETA]. (ora spa), e quest’ultima, con atto di citazione notificatoin data 12/8/2013, hanno convenuto avanti al Tribunale di Ferrara laNumero registro generale 16741/2022Numero sezionale 1557/2026Numero di raccolta generale 9522/2026Data pubblicazione 14/04/2026Cassa di [OSCURATO:SOCIETA], lamentando che la banca, nel corso deiloro rapporti bancari (c/c n. 23445, c/c n. 23446, conto anticipo fatture n.27194 e collegate linee di credito), avesse illegittimamente addebitatointeressi usurari, anatocistici trimestrali, interessi ultralegali, commissionie spese, e chiedendo la declaratoria delle dedotte nullità contrattuali, larideterminazione del saldo dare/avere e la restituzione dell’indebito. LaBanca contestava le domande ed eccepiva la prescrizione.Dalla disposta CTU contabile emergeva l’illegittima previsione diinteressi anatocistici in relazione ai rapporti di c/c n. 23445 e n. 23446,l’illegittima applicazione di interessi passivi riguardo al c/c n. 27194 perassenza di valida forma scritta, nonché l’illegittima variazione(peggiorativa) delle condizioni economiche applicate e poi, però, il CTUevidenziava che non era possibile ricostruire i rapporti per mancataproduzione di idonea documentazione contabile.A seguito di interruzione del procedimento per messa in lca dellaCassa di [OSCURATO:SOCIETA] e di successiva riassunzione delprocesso e di scambio delle ultime difese (nella comparsa conclusionale glirapporto n. 23446, mantenendo ferme le domande di accertamento dellenullità contrattuali e di rideterminazione del saldo), il Tribunale di Ferrara,con sentenza n. 574/2018, pubblicata il 19/7/2018, ha accertatol’illegittima previsione di interessi anatocistici e di interessi passivi, comeverificato dal CTU, e la nullità delle variazioni economiche, e ha respinto lealtre domande attoree, cioè la domanda di rideterminazione dei saldi deirapporti e di restituzione, ritenendo non assolto l’onere della provagravante a carico degli attori.Interposto appello da parte degli attori, che hanno dedotto laviolazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. e chiesto larideterminazione del dare/avere tra le parti e la restituzione degli indebiti,la Corte d’Appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale,Numero registro generale 16741/2022Numero sezionale 1557/2026Numero di raccolta generale 9522/2026Data pubblicazione 14/04/2026rilevando che, nel caso in cui sia promossa un’azione di accertamentonegativo, l’onere probatorio grava sul correntista, che il Tribunale avevacorrettamente considerato che gli attori non avessero dato prova dei fatticostitutivi delle loro domande e che, effettivamente, come verificato dalCTU, la documentazione prodotta non era stata sufficiente.La Corte ha poi ritenuto tardiva la rinuncia della parte appellante aparte della domanda di ripetizione dell’indebito, perché esplicitata solonella comparsa conclusionale di primo grado.2) Con ricorso notificato il 20/6/2022 i sig.ri [OSCURATO:PERSONA] eZaminga Fabio hanno impugnato la sentenza della Corte d’Appello diBologna, proponendo un unico motivo di ricorso.[OSCURATO:SOCIETA], cessionaria dei crediti, e per essa la mandataria [OSCURATO:SOCIETA], resistono con controricorso.I ricorrenti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Motivo di impugnazione: “Violazione e falsa applicazione degliartt. 112, 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”.I ricorrenti censurano la sentenza impugnata perché emessa inviolazione dell’art. 2697 c.c. nella parte in cui ha ritenuto il mancatoassolvimento dell’onere della prova a carico di parte attrice relativamentealla domanda di rideterminazione del saldo dare/avere e di ripetizione diindebito.I ricorrenti riportano quanto affermato dal CTU in primo grado, inrelazione alla documentazione contabile prodotta in atti: “Parte attrice haprodotto la sola pagina dei prospetti trimestrali attraverso la quale labanca comunica i conteggi degli interessi e delle spese. Ai tre elaborati èstata allegata solamente la pagina di ciascun prospetto trimestraleriportante il conteggio degli interessi delle commissioni di massimoscoperto e delle spese trimestrali….Nel fascicolo di causa non sonopresenti gli estratti conto dei rapporti in questione che sono documentiNumero registro generale 16741/2022Numero sezionale 1557/2026Numero di raccolta generale 9522/2026Data pubblicazione 14/04/2026imprescindibili per poter rispondere compiutamente ai quesiti posti, inquanto il ricorso a metodi empirici di ricostruzione, quali il c.s. metodoindiretto, partendo dai saldi per valuta dello scalare - presente solo per ilc/c n.23446 -, porta risultati non riconciliabili con dati oggettivi derivantida documenti riconosciuti dalle parti in causa…La mancanza degli estratticonto rende impossibile fornire le risposte ai quesiti, la individuazionedelle rimesse solutorie effettuate nel decennio antecedente la richiesta direstituzione, nonché la ricostruzione del saldo del conto corrente oltre alimitare la quantificazione dell’effetto anatocistico nell’ambito di ciascunanno, posto che la capitalizzazione semplice presupporrebbe laricostruzione completa del rapporto sulla base degli estratti conto”.I ricorrenti sostengono che, in realtà, il CTU, sulla base dellaproduzione offerta dalle parti in causa, come era riuscito ad accertarel’illegittima applicazione di somme, così avrebbe potuto procedere allarideterminazione del saldo dei conti, considerata anche la giurisprudenzadi questa Corte, secondo la quale è possibile fare ricorso alla CTU ancheove sia incompleta la produzione degli estratti conto.Il motivo è inammissibile.1.1) La censura dei ricorrenti è inammissibile, perché, secondocostante giurisprudenza di questa Corte, la violazione del precetto di cuiall'articolo 2697 del codice civile si configura nell'ipotesi in cui il giudiceabbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che neera gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguitodi una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenutoerroneamente che la parte onerata avesse assolto o non assolto taleonere, poiché in questo caso vi è un soltanto un erroneo apprezzamentosull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio dicui all'articolo 360, n. 5 c.p.c. (Cass. civ., sez. II, 6/05/2025, n. 11925;Cass. civ., sez. I, 3/02/2025, n. 2573; Cass. civ., sez. III, 6/11/2024, n.28520; Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 5 settembre 2006, n.Numero registro generale 16741/2022Numero sezionale 1557/2026Numero di raccolta generale 9522/2026Data pubblicazione 14/04/202619064; Cass. 14 febbraio 2000, n. 2155; Cass. 2 dicembre 1993, n.11949).In altri termini, la violazione del precetto dettato dall'articolo 2697c.p.c. intanto si concretizza, in quanto il giudice, preso atto del mancatoraggiungimento della prova del fatto da provare, attribuisca le relativeconseguenze sfavorevoli non alla parte assoggettata all'onere della prova,ma all'altra parte.Ciò, evidentemente, non ha nulla a che vedere con il caso in esame, incui, rettamente individuata la parte onerata della prova, ossia gli originariconti correnti e ripetizione di indebito, i pagamenti effettuati ed il difetto dicausa solvendi, la Corte d’Appello ha ritenuto che detta parte,esattamente individuata come onerata della prova, non vi avevaottemperato.Si osserva, inoltre, che la giurisprudenza di questa Corte è da tempoferma nel reputare che l'onere della prova incombente sull'attore, il qualechieda la rideterminazione del saldo di un conto corrente e la ripetizionedell'indebito, possa essere assolto non soltanto a mezzo della produzionedella serie completa degli estratti conto, ma anche, eventualmente,(scalari, videate di home banking, distinte di versamento, ecc.), nonchédisponibile, se del caso gli interventi di azzeramento del saldo ovvero di«ricucitura» del saldo precedente documentato a quello successivo puredocumentato, omessa la considerazione di quello intermedio nondocumentato (per es.: Cass. civ. n. 1763 del 17/01/2024; Cass. civ., sez.I, 27/12/2022, n. 37800), ma che il giudizio sul punto sia riservato algiudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, salvo il controllomotivazionale nei già detti limiti.Numero registro generale 16741/2022Numero sezionale 1557/2026Numero di raccolta generale 9522/2026Data pubblicazione 14/04/2026Il motivo in esame, dunque, rivela la sua reale natura di censura dipieno merito concernente l'apprezzamento da parte della Corte territorialedel materiale probatorio a sua disposizione e diretta a sostituire levalutazioni del giudice circa gli accertamenti del CTU con una diversavalorizzazione della documentazione in atti e una diversa ricostruzionecontabile, dedotte come violazioni giuridiche, ma in realtà interamenteinerenti al giudizio di fatto.1.2) Quanto alla censura sulla rinuncia della domanda di ripetizione,per essere i conti correnti ancora aperti, ed alla sostituzione di essa conquella di semplice rideterminazione del saldo, esclusa la ripetizionedell'indebito, essa è inammissibile.Infatti, la censura denuncia un errore non causale, dal momento che,ove pure la Corte territoriale avesse errato nel ritenere che la parteappellante, odierna ricorrente, non potesse rinunciare in conclusionale alladomanda di ripetizione di indebito, ciò non inciderebbe sull’esito della lite,non venendo neppure sfiorata la ratio decidendi posta a sostegno delladecisione spiegata, consistente nella già ricordata inosservanza dell’onereprobatorio gravante sui ricorrenti.2) Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile.Alla luce di ciò, resta irrilevante l’eccezione preliminare sollevata dallaparte controricorrente circa il difetto di autonoma legittimazione attiva deifideiussori Guzzinati e Zaminga, che hanno proposto ricorso in cassazioneautonomamente, senza la partecipazione, in questo grado, della societàPhonix Italia [OSCURATO:SOCIETA]In ogni caso, l’eccezione è infondata, come correttamenteargomentato dai ricorrenti nella memoria 20/3/2026, perché a causa dellanatura accessoria della garanzia il fideiussore ha un interesse concreto epagamento di somme non dovute.Numero registro generale 16741/2022Numero sezionale 1557/2026Numero di raccolta generale 9522/2026Data pubblicazione 14/04/2026Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e siliquidano in dispositivo a carico dei ricorrenti.Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto,ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cheha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processualidell'obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, in solido tra loro,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper la stessa impugnazione. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, insolido tra loro, a rimborsare alla controricorrente le spese del presentegiudizio, che liquida in €. 6.000, oltre a €. 200 per esborsi, oltre alle spesegenerali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, in solido tra loro, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il giorno 1/4/2026 nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]