CassazionedecretoSezione 5Decisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 15158/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tempore,rappresentato e difeso dall' [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] d'Angelo unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Umbria n.243/2021 depositata il 16/04/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio, non partecipata, del14/04/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4712/2022Numero sezionale 3093/2026Numero di raccolta generale 15158/2026Data pubblicazione 20/05/20261.[OSCURATO:PERSONA] acquistava, con atto di compravendita del 12Aprile 2017, terreno agricolo sito in Orvieto richiedendo l'applicazionedelle agevolazioni di cui all'articolo 9 d.P.R. n. 601 del 1973 previste perl'accorpamento dei terreni agricoli siti in territori montani da parte delcoltivatore diretto e, in subordine, quelle previste per la piccola proprietàcontadina e per i coltivatori diretti di cui all'articolo due, comma 4 bis, d.l.30 dicembre 2009, n. 194, essendo iscritta in tale categoria. L'atto venivaregistrato dal notaio rogante fruendo delle agevolazioni richieste in viaprincipale ai sensi del decreto n. 601/1973. L'agenzia notificava allacontribuente avviso di liquidazione con il quale liquidava una maggioreimposta di registro nella misura di euro 36.750, disconoscendo leagevolazioni applicate dal notaio in quanto i terreni montani di proprietàdella contribuente distavano in linea d’aria a quattro km ovvero sedici kmin itinerario automobilistico dai terreni acquistati della signora [OSCURATO:PERSONA].1.1. La commissione tributaria provinciale di Terni affermava che perusufruire dell'agevolazione di cui all'articolo 9 del citato decreto i fondiacquistati debbono essere contigui a quelli di proprietà dell'acquirente,accogliendo il ricorso introduttivo in relazione al motivo relativoall'illegittimità del diniego di applicazione dell'agevolazione relativa allapiccola proprietà contadina richiesta in via subordinata dalla parte,argomentando che, una volta revocata l'agevolazione più favorevole,l'amministrazione finanziaria può sempre valutare la sussistenza o menodei presupposti per l'agevolazione meno favorevole chiesta in viasubordinata. 1.2. Sull'appello dell'ufficio, la Commissione tributariaregionale dell'Umbria con sentenza n. 243/2021 accoglieva il motivo diricorso introduttivo già respinto dai giudici di prime cure.1.3.In particolare i giudici regionali statuivano che: - il concetto dicontinuità deve essere interpretato in modo funzionale sotto il profilo dellaeconomicamente proficua conduzione delle aziende agricole anche eNumero registro generale 4712/2022Numero sezionale 3093/2026Numero di raccolta generale 15158/2026Data pubblicazione 20/05/2026soprattutto di quelle insistenti in aree di montagna;-l'accorpamento perunità funzionalmente contigue costituisce dunque il presupposto per larichiesta agevolazione in via principale, del resto la stessa norma collega ilconcetto di continuità a quelli di arrotondo arrotondamento edaccorpamento; - l'orientamento della Cassazione conferma ilconvincimento decisionale del collegio laddove evidenzia che la finalitàagevolativa è quella di favorire la redditività complessiva delle aziende inun'ottica di salvaguardia dell'economia agro -silvo - pastorale delle zonemontane; condizione questa che si verifica anche per accorpamenti diterreni limitrofi, tali potendosi intendere quelli ragionevolmente prossimi aquelli posseduti.Avverso detta sentenza l’amministrazione propone ricorso per Cassazioneaffidato a tre motivi, cui replica con controricorso la contribuente.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo mezzo di ricorso, introdotto ai sensi dell'articolo 360 primocomma, n. 4, c.p.c., si denuncia la nullità della sentenza per violazionedel principio del giudicato interno da cui risulta coperto il capo di sentenzadi primo grado relativo al disconoscimento delle agevolazioni di cuiall'articolo 9 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nonché violazioni falsaapplicazione degli articoli 343 e 346 c.p.c. in combinato disposto con ledisposizioni di cui all'articolo 23 cui rinvia l'articolo 54, commi 1 e 2 deld.lgs. 30 dicembre 1992, n. 546 . Si afferma che l'avviso di accertamentoimpugnato aveva negato con due distinti autonomi ordini di valutazionesia l'applicazione dell'agevolazione di cui all'articolo 9 citato in rubrica sia ilbeneficio invocato dalla parte in via gradata circa l'applicabilitàdell'agevolazione di cui alla piccola proprietà rurale, negando l'applicabilitàdella clausola delle agevolazioni alternative.Si deduce di aver contestato, con il ricorso alla commissione provinciale,entrambi i profili dell'avviso in rettifica, ma, a fronte della sentenza diprimo grado che rigettava il ricorso avverso il disconoscimentoNumero registro generale 4712/2022Numero sezionale 3093/2026Numero di raccolta generale 15158/2026Data pubblicazione 20/05/2026dell'agevolazione di cui all'articolo 9 summenzionato, la contribuente nonimpugnava con appello incidentale detto capo della sentenza, mentrel'ufficio gravava la decisione sfavorevole della C.T.P., contestando lapossibilità che il contribuente potesse formulare due autonome seppursubordinate richieste di agevolazione in relazione all'ultima imposizionefiscale. Si afferma che solo il 9 ottobre 2020, oltre il termine di sessantagiorni decorrente dalla data di notifica del ricorso d’appello, lacontribuente provvedeva a costituirsi in giudizio, argomentandosull’applicabilità del disposto dell’art. 0 d.P.R. n. 601/1973 in relazione allaconfigurabilità dell’accorpamento tra fondi acquistati e posseduti, tesirespinta dai giudici di prime cure e non fatta oggetto di appelloincidentale.Ciò nonostante, la Corte regionale affrontava anche la questione decisacon il capo della sentenza non impugnato dalla contribuente, infrangendoil principio tantum devolutum quanto appellatum.2. Il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 4, c.p.c., reca la denuncia di nullità della sentenza per omessapronuncia e violazione del principio tra chiesto e pronunciato, reiterando ledifese svolte con il primo mezzo, aggiungendo che la Corte regionale haomesso di valutare la proposta eccezione di giudicato interno comeemerge dalla memoria del 25 marzo 2020, laddove si evidenziava latardività della riproposizione dei motivi da parte della appellata.3. La terza censura, introdotta ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3),c.p.c., denuncia la violazione dell’art. 9 comma 2 del d.P.R. n. 601/1973.4. Orbene, va premesso che nel processo tributario, l'art. 56 del d.lgs. n. 546del 1992, nel prevedere che le questioni e le eccezioni non accolte inprimo grado, e non specificamente riproposte in appello, si intendonorinunciate, fa riferimento, come il corrispondente art. 346 c.p.c.,all'appellato e non all'appellante, principale o incidentale che sia, in quantol'onere dell'espressa riproposizione riguarda, nonostante l'impiego dellaNumero registro generale 4712/2022Numero sezionale 3093/2026Numero di raccolta generale 15158/2026Data pubblicazione 20/05/2026generica espressione "non accolte", non le domande o le eccezionirespinte in primo grado, bensì solo quelle su cui il giudice non abbiaespressamente pronunciato (ad esempio, perché ritenute assorbite), nonessendo ipotizzabile, in relazione alle domande o eccezioni espressamenterespinte, la terza via - riproposizione/rinuncia - rappresentata dagli artt.56 del detto d.lgs. e 346 c.p.c., rispetto all'unica alternativa possibiledell'impugnazione - principale o incidentale - o dell'acquiescenza, totale oparziale, con relativa formazione di giudicato interno” (Cass. Sez. 5,Sentenza n. 14534 del 06/06/2018; Cass. n. 2753/2023).4.1. Secondo questa Corte, nella sua massima composizione nomofilattica(Cass. sez. Un., 11799 del 12 maggio 2017), qualora un'eccezione dimerito sia stata ritenuta infondata nella motivazione della sentenza delgiudice di primo grado o attraverso un'enunciazione in modo espresso, oinequivoco la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudiced'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittoriosoquanto all'esito finale della lite, esige la proposizione da parte suadell'appello incidentale, che è regolato dall'art. 342 c.p.c., non essendosufficiente la mera riproposizione di cui all'art. 346 c.p.c..4.2. Con riguardo alla necessità dell’appello incidentale rispetto a domande oeccezioni respinte o pretermesse in primo grado, questa Corte,distinguendo tra ipotesi di assorbimento legittimo/illegittimo, ha, altresì,precisato che la parte totalmente vittoriosa nel merito, ma soccombentesu questione pregiudiziale di rito e/o preliminare di merito per rigetto(espresso od implicito) o per omesso esame della stessa - che consistenell'illegittima pretermissione o nella violazione dell'ordine di decisionedelle domande e/o delle eccezioni impresso dalla parte medesima - devespiegare appello incidentale per devolvere alla cognizione del giudicesuperiore la questione rispetto alla quale ha maturato una posizione disoccombenza teorica. Infatti, non può limitarsi alla mera riproposizione diNumero registro generale 4712/2022Numero sezionale 3093/2026Numero di raccolta generale 15158/2026Data pubblicazione 20/05/2026detta questione, che è sufficiente nei soli casi in cui non vi è la necessitàdi sollevare una critica nei confronti della sentenza impugnata, ovveronelle ipotesi di legittimo assorbimento (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 20315del 15/07/2021; Cass. n. 3277/2023).4.3. Come questa Corte ha già chiarito, nel processo tributario d’appello, comein quello civile, la devoluzione al giudice del gravame dell’eccezione dimerito, respinta in primo grado, formulata dalla parte comunquevittoriosa, esige la proposizione dell’appello incidentale, ma se la parteripropone tale eccezione contestando la statuizione sul punto, puòprocedersi alla sua riqualificazione, in applicazione del principiodell’idoneità dell’atto al raggiungimento dello scopo, tenuto anche contoche, nel contenzioso tributario, l’appello incidentale non deve esserenotificato, ma è contenuto nelle controdeduzioni, depositate nel termine dicostituzione dell’appellato, venendo così ad affievolirsi la distinzione traappello incidentale, riproposizione dei motivi e difesa del resistente (Cass.n. 22445/2024; Cass. n. 11974/2023; Cass. n. 2805/2022; Cass.18119/2021; Cass. 24456/2020; con riferimento al processo civileordinario cfr., nello stesso senso, Cass n. 2662/2024). In particolare, conla sentenza del 24 giugno 2021, n. 18119, questa Corte ha statuito ilprincipio secondo cui il motivo che sia stato respinto in primo grado edevoluto alla cognizione del giudice di appello – dalla parte comunquevittoriosa – non come gravame incidentale, ma come mera eccezioneriproposta, deve comunque essere vagliato dal giudice, dopo essere statoriqualificato in applicazione del principio di idoneità dell’atto alraggiungimento dello scopo. In merito, la Corte ha, peraltro, affermatoche nel processo tributario la distinzione tra appello incidentale,riproposizione dei motivi e difesa del resistente si affievoliscenotevolmente, posto che non vi è un obbligo di notificazione dell’appelloincidentale, il quale è semplicemente contenuto nelle controdeduzioni dadepositare nel termine ordinario di costituzione.Numero registro generale 4712/2022Numero sezionale 3093/2026Numero di raccolta generale 15158/2026Data pubblicazione 20/05/20264.4. Nella specie, secondo l’asserto dell’amministrazione, la contribuente sisarebbe costituita oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica dell’attodi appello, con la conseguente esclusione di una possibile riqualificazionedi difese in motivi di appello incidentale, atteso che ai sensi dell’art.54 deld.lgs. n. 546/92 l’appello incidentale deve essere proposto nello stessoinammissibilità, nei modi e nei termini di cui all’art.23 d.lgs, cit., neltermine (perentorio) di giorni sessanta dalla notifica dell’appello principalee nel rispetto del termine ordinario di impugnazione (ovvero del terminebreve di gg.60 ex art. 51, I comma, d.lgs 546/92 decorrente dalla notificadella sentenza impugnata o del termine lungo di mesi sei ex art.38 d.lgs.cit. in rifer. all’art.327 c.p.c.).4.5. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, pertanto, opportuno acquisire il fascicolo di merito alfine di valutare il contenuto e la tempestività della costituzione in appellodella contribuente. P.Q.MLa Corte, rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo per l’acquisizionedel fascicolo di merito.Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria della corte dicassazione del 14 aprile 2026.Il PresidenteLiberato Paolitto