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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 luglio 2024

Cassazione n. 28381/2024

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untivo [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - rel.

Consigliere - Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] – CC [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - R.G.N 10698/2017 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 10698/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresenta ta e dife sa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] i ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- avverso la sentenza nr. 93/2017 della Corte d’Appello di Firenze, depositata in data 19/1/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11 luglio 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. chiese ed ottenne nel 2006 un decreto ingiuntivo nei confronti della propria correntista, [OSCURATO:PERSONA] i Innocentis.a.s, e dei suoi due fideiussori - il socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA] e la signora [OSCURATO:PERSONA] - per il pagamento della somma di € 360.931,41. 1.2 Gli ingiunti proposero opposizione, alla quale però la società e l’accomandatario rinunciarono dopo aver presentato domanda di accesso al concordato preventivo.

Il giudizio continuò quindi nei soli confronti di [OSCURATO:PERSONA] e si concluse in primo grado con sentenza del Tribunale di Firenze che revocò il provvedimento monitorio e condannò l’opponente a pagare alla Banca la minor somma di € 120.319,91, calcolata depurando il saldo passivo del conto dagli interessi anatocistici. 2 L’appello proposto dalla Chimenti contro la sentenza è stato accolto dalla Corte d’Appello di Firenze, che, ritenuta ammissibile la produzione nel grado della documentazione (piano di riparto del concordato ebonifici dei pagamenti) formatasi dopo la scadenza dei termini ex art. 184 c.p.c. assegnati alle parti dal primo giudice, ha accertato che la Banca aveva già ricevuto in sede concordataria la somma di € 190.313,61, superiore all’importo costituente il debito della garante accertato dalla sentenza del tribunale, ed ha pertanto interamente rigettato la domanda dell’appellata. 2 Banca [OSCURATO:PERSONA] s . p . a . ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato ad un unico motivo, cui [OSCURATO:PERSONA] ha replicato con controricorsoillustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art 112 c.p.c., per avere la corte del merito omesso di esaminare le difese con le quali essa, dopo ave r evidenziato in fatto di essere stata riconosciuta creditrice della s.a.s., in sede concordataria, di un importo superiore ai 360.000 euro e di aver ricevuto dal concordato la somma di € 190.313,61, aveva rilevato che permaneva il suo diritto ad ottenere dalla Chimenti ilpagamento del credito re siduo (nei limiti in cui era stato riconosciuto dal primo giudice), non soggetto alla falcidia concordataria nei confronti dellagarante. 1.1.Il motivo è inammissibile sotto un duplice profilo .

1.2. Va in primo luogo rilevato che, s econdo la costante giurisprudenza di questa Corte,il vizio di omessa pronuncia attiene al momento decisorio e presuppone che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, ciò che si verifica soltanto quando il giudice non abbia deciso su uno o più capi della domanda autonomamente apprezzabili o comunque su questioni di merito, ovvero quando abbia pronunciato soltanto nei confronti di alcune delle parti, mentre il mancato o insufficiente esame delle argomentazioni di queste ultime integra un vizio di natura diversa, relativo all'attività svolta dal giudice a supporto dell'adozione del provvedimento impugnato (cfr., fra tante, Cass. nn. 5730/2020, 22177/2019, 18190/ 2006 , 3388/2005). 1.3.Il fatto che la corte d’appello non abbia preso in esame tutte le difese formulate dalla Banca non può pertanto integrare il vizio di omessa pronuncia. 1.4.Peraltro, contrariamente a quanto dedotto nel motivo, la corte d’appello ha in realtà esaminato le argomentazione dell ’allora appellata e le ha ritenute infondate, là dove ha affermato che “l’appellata confonde… la natura dei due importi, ove ritiene che la cifra di € 190.313,61 (pagati…) debba essere sottratta a quella di € 335.696,98.

Tale ultima cifra rappresenta infatti l’importo massimo a cui il fideiussore era obbligato in garanzia e non l’ammontare del debito garantito, che nel procedimento di primo grado è stato definitivamente quantificato”. 1.5.Tale ratio decidendi non è stata minimamente censurata dalla ricorrente, la quale, in palese contrasto col predetto accertamento, continua a sostenere che la somma di € 120.319,91, che Chimenti era stata condannata a pagare dal tribunale, costitui va il residuo debito garantito, ancora dovutole all’esito dell’esecuzione del riparto del concordato, e dunque non denuncia sotto alcun profilo l’eventuale errore compiutosul punto dalla corte d’appello , per aver travisato i fattio, meglio, il contenuto e la portata della sentenza di primo grado (neppure allegata specificamente al ricorso, né richiamata all’interno del motivo).

2. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorsoe condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio,che liquida in complessive € 8.700 di cui € 200 per esborsi oltre IVA, CAP e rimborso forfettario al 15%.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
untivo [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - rel. Consigliere - Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] – CC [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - R.G.N 10698/2017 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 10698/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresenta ta e dife sa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] i ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- avverso la sentenza nr. 93/2017 della Corte d’Appello di Firenze, depositata in data 19/1/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11 luglio 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. chiese ed ottenne nel 2006 un decreto ingiuntivo nei confronti della propria correntista, [OSCURATO:PERSONA] i Innocentis.a.s, e dei suoi due fideiussori - il socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA] e la signora [OSCURATO:PERSONA] - per il pagamento della somma di € 360.931,41. 1.2 Gli ingiunti proposero opposizione, alla quale però la società e l’accomandatario rinunciarono dopo aver presentato domanda di accesso al concordato preventivo. Il giudizio continuò quindi nei soli confronti di [OSCURATO:PERSONA] e si concluse in primo grado con sentenza del Tribunale di Firenze che revocò il provvedimento monitorio e condannò l’opponente a pagare alla Banca la minor somma di € 120.319,91, calcolata depurando il saldo passivo del conto dagli interessi anatocistici. 2 L’appello proposto dalla Chimenti contro la sentenza è stato accolto dalla Corte d’Appello di Firenze, che, ritenuta ammissibile la produzione nel grado della documentazione (piano di riparto del concordato ebonifici dei pagamenti) formatasi dopo la scadenza dei termini ex art. 184 c.p.c. assegnati alle parti dal primo giudice, ha accertato che la Banca aveva già ricevuto in sede concordataria la somma di € 190.313,61, superiore all’importo costituente il debito della garante accertato dalla sentenza del tribunale, ed ha pertanto interamente rigettato la domanda dell’appellata. 2 Banca [OSCURATO:PERSONA] s . p . a . ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato ad un unico motivo, cui [OSCURATO:PERSONA] ha replicato con controricorsoillustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art 112 c.p.c., per avere la corte del merito omesso di esaminare le difese con le quali essa, dopo ave r evidenziato in fatto di essere stata riconosciuta creditrice della s.a.s., in sede concordataria, di un importo superiore ai 360.000 euro e di aver ricevuto dal concordato la somma di € 190.313,61, aveva rilevato che permaneva il suo diritto ad ottenere dalla Chimenti ilpagamento del credito re siduo (nei limiti in cui era stato riconosciuto dal primo giudice), non soggetto alla falcidia concordataria nei confronti dellagarante. 1.1.Il motivo è inammissibile sotto un duplice profilo . 1.2. Va in primo luogo rilevato che, s econdo la costante giurisprudenza di questa Corte,il vizio di omessa pronuncia attiene al momento decisorio e presuppone che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, ciò che si verifica soltanto quando il giudice non abbia deciso su uno o più capi della domanda autonomamente apprezzabili o comunque su questioni di merito, ovvero quando abbia pronunciato soltanto nei confronti di alcune delle parti, mentre il mancato o insufficiente esame delle argomentazioni di queste ultime integra un vizio di natura diversa, relativo all'attività svolta dal giudice a supporto dell'adozione del provvedimento impugnato (cfr., fra tante, Cass. nn. 5730/2020, 22177/2019, 18190/ 2006 , 3388/2005). 1.3.Il fatto che la corte d’appello non abbia preso in esame tutte le difese formulate dalla Banca non può pertanto integrare il vizio di omessa pronuncia. 1.4.Peraltro, contrariamente a quanto dedotto nel motivo, la corte d’appello ha in realtà esaminato le argomentazione dell ’allora appellata e le ha ritenute infondate, là dove ha affermato che “l’appellata confonde… la natura dei due importi, ove ritiene che la cifra di € 190.313,61 (pagati…) debba essere sottratta a quella di € 335.696,98. Tale ultima cifra rappresenta infatti l’importo massimo a cui il fideiussore era obbligato in garanzia e non l’ammontare del debito garantito, che nel procedimento di primo grado è stato definitivamente quantificato”. 1.5.Tale ratio decidendi non è stata minimamente censurata dalla ricorrente, la quale, in palese contrasto col predetto accertamento, continua a sostenere che la somma di € 120.319,91, che Chimenti era stata condannata a pagare dal tribunale, costitui va il residuo debito garantito, ancora dovutole all’esito dell’esecuzione del riparto del concordato, e dunque non denuncia sotto alcun profilo l’eventuale errore compiutosul punto dalla corte d’appello , per aver travisato i fattio, meglio, il contenuto e la portata della sentenza di primo grado (neppure allegata specificamente al ricorso, né richiamata all’interno del motivo). 2. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorsoe condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio,che liquida in complessive € 8.700 di cui € 200 per esborsi oltre IVA, CAP e rimborso forfettario al 15%. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di
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