CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31402/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo, con il quale si contesta la violazione di legge per mancata riqualificazione del fatto nella contravvenzione di incauto acquisto ai sensi dell'art. 712 cod. pen., risulta reiterativo di profili di censura già prospettati in appello e già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, dunque privo di effettivo confronto con le argomentazioni logiche e giuridiche poste a base della decisione del provvedimento impugnato; che, infatti, i giudici di appello, hanno puntualmente richiamato in sentenza (pag. 2) circostanze fattuali dalle quali ha logicamente ricavato la consapevolezza dell'imputato in ordine alla provenienza delittuosa della bicicletta elettrica trovata in suo possesso (la mancata esibizione di documenti attestanti un lecito acquisto presso regolare fornitore e il prezzo "vile" che [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato di avere corrisposto ad un non meglio indicato venditore). Trattasi di assunto del tutto in linea con il consolidato orientamento di legittimità secondo cui il criterio distintivo tra il delitto di ricettazione e la contravvenzione di acquisto di cose di sospetta provenienza prevista dall'art. 712 cod. pen. consiste proprio nell'elemento psicologico nel senso che nel primo caso l'agente, come nella specie, ha la consapevolezza della provenienza delittuosa della cosa acquistata o ricevuta (o comunque si rappresenta la concreta possibilità in tal senso, con relativa accettazione del rischio), mentre nel secondo caso in capo all'agente si configura una condotta colposa e cioè una mera mancanza di diligenza nel verificare l'origine del bene (Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515; Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324; Sez. 2, n. 41002 del 20/09/2013, Moscato, Rv. 257237; Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. n. 270179). ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e al diniego di attenuanti generiche, è generico perché non connotato da puntualità e concreta specificità, oltre che manifestamente infondato, poiché la Corte di appello, seppur succintamente, ha assolto all'onere argomentativo escludendo la particolare tenuità del fatto in ragione del rilevante valore economico del bene ricettato (una bicicletta elettrica) e negando la diminuente di cui all'art. 62 bis cod. pen. in assenza di elementi positivi che la giustificassero; che, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod. pen. ritenuto, LA evidentemente, decisivo (Sez. 3, Sentenza n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 — 01); che il mancato riconoscimento di attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione delle attenuanti generiche non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos