CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 gennaio 2023
Cassazione n. 25727/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14366/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Controricorrente – avverso la SENTENZA DELLA CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA] n. 40/2020depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. C ONSIDERATOCHE 1. [OSCURATO:PERSONA] (odierno ricorrente) convenne in giudizio dinanzial Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (odierna resistente), perspiegare domanda di retratto agrario, rappresentando di essere coltivatore diretto e proprietario di un terreno ad uso seminativo, confinantecon altro fondo rustico, precedentemente di proprietà di KrisVentrelli e succes sivamente acquistato dalla convenuta con atto di compravendita in data 10/5/2005. [OSCURATO:PERSONA] dedusse che, ricorrendotutti i requisiti di legge previsti per l ’ esercizio del diritto di retratto, l ’ alienante avrebbe dovuto notificargli il preliminare di venditastipulato con la Sansone. [OSCURATO:PERSONA] chiese pertanto : (i) di accertare il suo diritto a riscattare dalla Sansone la proprietà dei terreni di cui al citato atto di compravendita . (ii) P er l ’ effetto, di dichiarare l ’ avvenuto riscatto della proprietà dei terreni a proprio favore,con propria sostituzione, con effetto ex tunc , nella posizione che la Sansone aveva nel contratto concluso con la venditrice Ventrelli. (iii) D i condannare la Sansone al rilascio dei terreni in questionea proprio favore. 2. [OSCURATO:PERSONA] si costituì in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. In particolare, la Sansone eccepì : (i) la insussistenza in capo al retraente di tutti i requisiti richiesti dall’art. 8 della l. 590/65, in quanto il Loperfido si era limitato ad affermare genericamente il possesso di tutti i requisiti stabiliti dall’ art. 8, laddove il retratto agrario richiede la prova rigorosa di tali requisiti in capo al retraente, posto che tale azione – in via del tutto eccezionale – va ad incidere sul diritto di proprietà costituzionalmente garantito a favore del soggetto retratto.(ii) La inammissibilità del retratto agrario parziale dell’oggetto del contratto di compravendita impugnato, posto che la norma (eccezionalmente) consente soltanto la sostituzione soggettiva del retraente nel contratto, per cui non è previsto alcuno scorporo dal compendio contrattuale, con relativo trasferimento parziale a favore dell’istante del compendio agrario retratto. 3. Con ordinanza del 24 / 10 / 2007 il Tribunale dispose d ’ ufficio CTU al fine di verificare se i terreni oggetto di domanda potessero scorporarsirispetto all ’ intero complesso immobiliare acquistato dalla Sansone,e, quindi, se avessero una propria autonomia fondiaria. Il CTUriconobbe la natura agricola dei terreni oggetto della domanda diretratto. 4. Con sentenza parziale n. 219/2011 il Tribunale riconobbe la ti tolarità incapo al Loperfido dei requisiti per l ’ esercizio del diritto di retratto e la possibilità di operare retratto parziale nel caso di specie, rimettendola causa sul ruolo, ai fini della costituzione di servitù di passaggioe determinazione della r elativa indennità. 5. Il giudizio di primo grado proseguì, pertanto, per questioni concernenti i termini specifici di riconoscimento del riscatto, allo scopo di valutare e risolvere la questione della interclusione delle proprietà residue che dovevano rimaner e nella titolarità di parte convenutain prime cure , essendo necessario garantire alla Sansone ilpieno esercizio del diritto di proprietà. All ’ uopo venne nuovamente interpellatoil CTU, cui venne chiesto di stabilire il percorso da seguire aifini della costituzione della servitù di passaggio. 6. Con sentenza definitiva n. 855/2014 il Tribunale di Matera ha ritenuto l ’ individuazione delle servitù de quibus , come operata dal CTU, determinando l ’ indennità da riconoscere a beneficio del prelazionario Lope rfido e dichiarando costituite coattivamente le ridette servitù. Ha inoltre determinato le somme dovute in conseguenza dell ’ avvenuto riconoscimento del diritto di riscatto da pagarsiin favore della Sansone. 7. [OSCURATO:PERSONA] impugnò la predetta sentenza chiedend o di respingere ladomanda di retratto parziale proposto dal Loperfido. Avverso tale gravame il Loperfido resisteva, rappresentando l ’ inammissibilità oltreche l ’ infondatezza dell ’ appello. 8. Con sentenza n. 40/2020, depositata in data 27/01/2020, oggetto di ricorso,la Corte d ’ Appello di Potenza ha accolto il gravame avverso la sentenza non definitiva n. 219/2011 del Tribunale di Matera proposto dalla Sansone, ed ha annullato la sentenza definitiva n. 855/14del Tribu nale di Matera. LaCorte territoriale ha fondato la propria decisione sulla carenza di elementi di prova circa il possesso, in capo al Loperfido, di adeguataforza lavoro al momento della vendita del fondo oggetto di prelazione,e cioè che essa non fosse inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità di coltivazione dei fondi (solo Loperfidoe sua moglie si occupa di circa 50 ettari). Inoltre,la Corte ha ritenuto che, pur sussistendo in astratto i presuppostiper il retratto parziale, in concreto l ’ eventuale scorporo dellap orzione oggetto di prelazione comportava l ’ imposizione, sulle restanti porzioni del fondo, di servitù tali da eliminare la loro esclusività di godimento e da menomare il loro valore di scambio. Sicché il riscatto avrebbe dovuto riguardare tutte le particel le, in quanto costituenti fondo oggettivamente unitario, dotato di una propriaautonomia colturale e produttiva. 9. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso perCassazione affidato a due motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] resiste concontroricorso. 10. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis.1. c.p.c. 11. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero presso laCorte. C ONSIDERATOCHE 1. Preliminarmente va dato atto che risulta depositato in cancelleria dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], che si qualifica difensore del ricorrente senza esserlo, certificato di morte in data 23/7/2022 dell ’ avv . [OSCURATO:PERSONA], difensore della Sansone. Poiché l ’ atto è stato depositato da un difensore che non ha alcuna legittimazione nel presentegiudizio, esso va considerato tamquam non esset . Peraltro, l’evento della morte risale a ben prima della comunicazione dell’avviso di fissazione dell ’ adunanza, che risult a ricevuto nella casellapostale del de cuius . Tanto evidenzia ndo che il recapito del decuius era attivo e che , dunque, tale era stato lasciato da chi a lui subentrato iure hereditatis , di modo che costui avrebbe potuto notiziarela Sansone del decesso . Deve, pertanto, esclude rsi che si debba fare luogo ad un rinvio della trattazione , e ciò a maggior ragioneconsiderato l ’ esito per la Sansone favorevole del ricorso. 2. Con i l primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, comma1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ , “ Violazione e falsa applicazione degliartt. 8 e 31 l. n. 590/1965, ai sensi e per gli effetti di cui all ’ art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c. per non aver fatto corretta applicazione delrequisito della forza lavoro, nonché per nullità della sentenza in violazionedegli artt. 111, comma 6, Cost., 132, co. 2, n. 4 c.p.c. e 118disp. att. c.p.c., ai sensi e per gli effetti di cui all ’ art. 360, co. 1, n.4, c.p.c., per non aver ritenuto sussistente il requisito de lla forza lavoro in relazione anche ai fondi oggetto di retratto, con motivazioneapparente ed in ogni caso perplessa ed obiettivamente incomprensibile”. Secondo il ricorrente , la sentenza impugnata risulta illegittima nella misura in cui, pur avendo corre ttamente individuato i principi di diritto cui fare riferimento, riconoscendo la sussistenzadei presupposti per la relativa operatività, li avrebbe poi applicati solo parzialmente, con motivazione apparente e in ogni caso perplessa ed obiettivamente incom prensibile. La Corte territoriale avrebbe motivato la decisione sull ’ errato tacito presupposto che la forza lavoro provata non fosse idonea, ai fini dell’eserciziodel diritto di prelazione e riscatto da parte del Loperfido AngeloRaffaele, a soddisfare il requisito di legge relativo al retratto. 3. Con i l secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia, in relazione all’art.360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ , “ Nullità della sentenza per violazionedell’ art. 112 c.p.c., ai sensi e per gli effetti di cui all ’ art. 360,1° comma, n. 4, c.p.c. per aver la Corte territoriale ritenuto non ammissibileil retratto agrario parziale nel caso de quo, basandosi su elementinon acquisiti come oggetto del contraddittorio poiché non dedotti da alcuna dell e parti, nonché per nullità della sentenza in violazionedell’art. 111, comma 6, Cost., art. 132, co. 4 c.p.c., art.118 disp. att. c.p.c., ai sensi e per gli effetti di cui all ’ art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per aver ritenuto non ammissibile il retratto parzialedel caso de quo con motivazione apparente ed in ogni caso perplessaed obiettivamente incomprensibile ” . Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe illegittima nella misura in cui, pur avendo ritenuto concretamente esercitabile nel caso di specie l’istituto del riscatto agrario parziale, tuttavia ne ha escluso l’operabilità alla luce di considerazioni e circostanze non introdotte da alcuna delle parti in causa, adducendo a sostegno del proprio decisum una motivazione apparente ed in ogni caso perplessa ed obiettivamenteincomprensibile. La Corte territoriale avre bbe argomentato il predetto diniego asserendo, inspiegabilmente ed introducendo nuovi elementi, che, conlo scorporo richiesto dal Loperfido , la resistente avrebbe perso interesse a mantenere fermo l ’ acquisto di una delle particelle non oggetto di domanda, così giustificando un potenziale scioglimento del vincolo contrattuale o comunque una riduzione del prezzo convenuto nello stesso, mentre in realtà la stessa non ha mai oppostoo fatto valere tali eccezioni. 4. Sul primo motivo di ricorso . Il motivo in esame non si confronta con la ratio decidendi della sentenza gravata , leggendola in modo del tutto privo di corrispondenza con il suo effettivo contenuto . Nel rigettare la domanda del ricorrente, la Corte territoriale ha richiamato puntualme nte l ’ approdo giurisprudenziale consolidato dalle ripetute statuizioni della S.C. sui singoli requisiti richiesti dall’art.8 della l. 590/65, e in particolare di quelli oggetto dei motivi specificidi impugnazione (forza lavoro e retratto parziale). Si le gge infattia p. 13, penultimo §, della sentenza “ In giurisprudenza è stato autorevolmenteaffermato che il coltivatore del fondo confinante che, allegandola violazione del suo diritto di prelazione di cui alla legge 26maggio 1965 n. 590, intenda esercitare il retratto, ha l ’ onere di provare il possesso di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dallasuddetta legge, ivi compreso quello relativo al possesso di una adeguata forza lavoro in grado di coltivare non solo la superficie oggettodella domanda di prelazione, ma l ’ intera superficie risultante dalla sommatoria del fondo posseduto e di quello retrattato (cfr. Cass.civ. sez.3, 24 luglio 2012 n.12893; Cass. civ. sez. 3, 1° aprile l 995 n.3836), a nulla rilevando che si tratti di fatto negativo, cioè che il fondo per il quale si intende esercitare la prelazione, in aggiuntaad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi, non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativadella sua famiglia (cfr. Cas s. civ. sez.3, 14 aprile 1989 n. 1804)”(così a p. 13, penultimo §, della sentenza). 4.1 Il motivo in esame introduce una quaestio iuris sulla sussistenza della qualifica di “ coltivatore diretto ” in capo al Loperfido – non oggetto di controversia – laddove oggetto di controversia è esclusivamenteil requisito della “ forza lavoro ” disponibile da parte diquest’ultimo, quale “ coltivatore diretto ” retraente, necessaria alla mera coltivazione del proprio latifondo di ben 52 ettari di terreno, conannesso complesso agrituristico e di ristorazione. Accertamento, questo, necessario per verificare la legittimazione del Loperfido all’azionedi retratto a grario ex art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817,in relazione all ’ art. 8 della l. n. 590/1965, per altro chiesto in forma parziale, con riferimento alla piccola azienda unitaria della retrattaSansone. 4.2 Di conseguenza, la giurisprudenza richiamata in ri corso dal Loperfido,riguardante la rivendicata qualifica di “ coltivatore diretto ” , risulta incongrua con riferimento alla ratio decidendi della sentenza gravata,la quale, si ripete, riguarda la questione della “ forza lavoro ” in capo al Loperfido, vagliat a dalla Corte quale requisito indispensabile ai fini del diritto di retratto ex art. 8 della l . n. 590/1965. Atale specifico riguardo, dalla motivazione della sentenza ( p p . 14,15 e 16 ) emerge che mai la Corte ha ritenuto inidonea la “ forza lavoro”del Loperfido soltanto per effetto dell ’ aggiunta della ulteriore superficiedi h. 0.79.75 (oggetto del preteso storno), ma in relazione allatotalità dei terreni già condotti dal Loperfido. La Corte ha motivato la propria decisione secondo diritto, considerando la coltivazione dell ’ intero complesso immobiliare agrario di ben 52 ettari di proprietà e coltivati dal medesimo Loperfido, per giunta impegnato anche nella connessa attività di agriturismoe ristorazione, con l ’ ausilio della sola moglie, che, per altro, certamente, non è stata mai direttamente impegnata nell’attivitàdi coltivazione del fondo. 4.3 Il motivo in esame non si confronta con la motivazione della sentenza, sul punto specifico del difetto del requisito della “ forza lavoro” in capo al retraente , in quanto attribuisce all ’ affermazione contenuta negli ultimi tre righi della pagina 14 della sentenza e nei primitre della pagina successiva un valore che non ha, cioè quello che la corte di merito avrebbe riconosciuto che il Loperfido alla data dell’esercizio della prelazione e comunque a maggior ragione della stipula dell’atto pubblico coltivasse effettivamenteil fondo da solo e al più con l’ausilio della moglie. Invece, com’è fatto manifesto dalle considerazioni sulle prove testimoniali svolte nell’intera pagina 14, concluse nella sest’ultima, quint’ultima e quart’ultimariga della pag. 14 prima dell’ assunto, la Corte ha solo voluto dire che le emergenze delle prove espletate rivelavano solo che l’esercizio della coltivazione risultava provato da parte del solo Loperfido ed eventualmente della moglie. Tanto si desume inmodo evidente dalla circostanza che nelle dette righe si dice che i testimoni avevano confermato che “soltanto in epoca immediatamente precedente e prossima al luglio 2009” il ricorrente fosse coadiuvato dal figlio. 4.4 Ne segue che la successiva affermazi one a pag. 16 che si assume in contraddizione con quella precedentemente considerata e che viene, peraltro, dopo le ampie considerazioni in iure svolte per tutta la pagina 15, non risulta in alcun modo con essa in contraddizione, rappresentando solo la conclusione dell’esistenza della prova che al momento dell’esercizio della prelazione e della stipula dell’atto fosse risultato dimostrato che solo il ricorrente e, in ipotesi, la moglie lavorassero il fondo. L’affermazione a pag. 16 si connota come inferenzadal risultato della prova che la forza lavorativa dimostrata come impiegata, quella del ricorrente e della moglie, non potesse essere pari o superiore a quella di un terzo della forza lavorativa necessaria per coltivare 50 ettari. 4.5 Va aggiunto che l a Corte territoriale ha scrutinato i motivi di appello della Sansone, riesaminando con accuratezza giuridica le eccepite carenzemotivazionali del primo giudice e, soprattutto, le consulenze tecniche acriticamente avvalorate in prime cure, con specifico riferimentoai requisiti stabiliti dall ’ art. 8, dichiarati come posseduti, manon provati dal Loperfido. Sulpunto specifico della carenza e, comunque, non provata forza lavorodel retraente, la Corte territoriale ha correttamente motivato lapropria decisione, sec ondo il seguente condivisibile e ragionevole iterlogico-giuridico: “ Il profilo dimensionale del terreno della nuova proprietàassurge a dignità di parametro principale di riferimento in funzionedella verifica della sussistenza del requisito in parola. Di tal che,in difetto di adeguata e rassicurante prova offerta da [OSCURATO:PERSONA] al riguardo, può ragionevolmente dubitarsi che, all’epocadell ’ esercizio del diritto di prelazione, la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare dello stesso Loperfido (forza lavorativa impegnata esclusivamente dal Loperfido e dalla moglie) fossepari o superiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo che nella intera estensione superavai 50 ettari (rectius: 53 ettari, con attività di agriturismo e ristorazione” (così da p. 10, ultimo §, a p. 11, primo §, della sentenza). 4.6 I l motivo – ferme le notazioni preliminari svolte con riferimento alla decisiva erroneità della lettura della motivazione - non supera il vaglio di cui all ’ art . 360 bis 1 cod. proc. civ , in quanto, avendo il provvedimento impugnato deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte, il ricorrente non offre elementiper mutare orientamento della stessa. Il motivo è pertanto inammissibile. 5. Sul secondo motivo di ricorso . Il secondo motivo, una volta consolidatasi la motivazione di rigetto del secondo motivo di appello circa la carenza dei requisiti con esso discussi, risulta assorbito: il suo scrutinio, se anche si risolvesse positivamente per il ricorrente, risulterebbe inutile, nel senso che non potrebbe giustificare la cassazione della sentenza, in quanto la sua ipotetica fondatezza non potrebbe in alcun modo portare ad un accoglimento della domanda, che il giudice di appello, in riforma della sentenza di primo grado ha ritento infondata. 5.1 Comunque, se il motivo fosse esaminabile, risulterebbe inammissibile. La prima censura, quella di violazione dell ’ art. 112 c.p.c., oltre ad essere proposta con manifesta violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c., dato che si assume genericamente che la corte avrebbe “introdotto nuovi elementi” non allegati dalla Sansone senza fornire l’indicazione specifica degli atti difensivi della medesima che confermerebbero l’assunto, ed oltre a prospettare un assunto che non si confronta con il potere del giudice di merito di apprezzare i fatti introdotti dalle parti in giudizio al di là della rilevazione della invocazione della loro efficacia, là dove si verta in ipotesi che non siano riconducibili al novero delle c.d. eccezioni in senso stretto, in ogni caso trascura che la sentenza ha dato ampiamente conto che la questione del retratto parziale era stata posta dalla Sansone con il terzo motivo di appello, che viene riferito a pag. 16 e fino alla 17, sicché l’assunto del motivo risulta – ferma l ’ ass orbenza dei due gradati rilievi di inammissibilità appena sopra enunciati, anche manifestamente contrastare con il tenore della decisione, con ulteriore ragione di inammissibilità. 6. Il ricorso è pertanto inammissibile, stante l ’ inammissibilità di entrambi i motivi. 7. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguonola soccombenza . P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio