CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 marzo 2023
Cassazione n. 30509/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2022 del TRIBUNALE di LUCCAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Lucca con sentenza del 1°/7/2022, all'esito del processo celebrato con le forme del rito abbreviato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 4.000,00 di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 4 L. 110/1975. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge in relazione all'art. 442, comma 2 capoverso cod. proc. pen. in quanto il giudice avrebbe erroneamente applicato la riduzione di un terzo in luogo di quella di un mezzo prevista per le contravvenzioni. 3. In data 17 marzo 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. L'art. 442, comma 2 capoverso cod. proc. pen. prevede espressamente che all'esito del giudizio abbreviato "in caso di condanna la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione ...". Nel caso di specie, pertanto, una volta determinata la pena finale in euro 6.000,00 di multa, il giudice avrebbe dovuto procedere alla riduzione della metà della pena e non di un solo terzo come effettuato. Regione questa per la quale la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in quanto la pena, applicato correttamente l'art. 442, comma 2 cod. proc. pen., può essere rideterminata ai sensi dell'art. 620, comma i lett. I) cod. proc. pen. in euro 3.000,00, pari alla metà della pena finale individuata dal giudice di merito P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione della pena che ridetermina in euro 3.000,00 di ammenda. Così