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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 14872/2026

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le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso sentite le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Taranto, adito in sede di riesame, ha confermato l'ordinanza emessa il 1° settembre 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto con la quale è stata applicata nei Confronti di [OSCURATO:PERSONA] la custodia cautelare in carcere, in quantogravemente indiziato dei delitti di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1, 4, 6 e 80, comma 1, lett. g), d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capi 22, 27, 30, 33).

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo del difensore di fiducia, articolato in due motivi. 2.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta la nullità dell'ordinanza impugnata ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. con riferimento all'art. 273 cod. proc. pen., non ricorrendo alcun grave indizio di colpevolezza a carico dell'indagato, nonché ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo il Tribunale reso un provvedimento illogico e contraddittorio in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Deduce che priva gli elementi indiziari del loro carattere di gravità la circostanza dell'alterazione del dato investigativo in termini di significato e significante da parte dell'organo inquirente e del giudicante; che non sono state mai trovate nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] stecche di sigarette (mezzo di pagamento dello stupefacente) né è stato mai documentato il loro acquisto/consegna e una loro successiva cessione ai familiari; che non esiste alcun bonifico, accredito o anche consegna a mano dei familiari dell'indagato o di soggetti compiacenti di somme di denaro dell'attività di cessione di sostanza stupefacente; che nessuna delle intercettazioni telefoniche che hanno riguardato l'indagato sono connesse alla sua presunta partecipazione all'attività di spaccio; che non c'è alcun soggetto detenuto che abbia mai riferito di aver acquistato sostanza stupefacente dal [OSCURATO:PERSONA]; che alcuna delle telefonate ha la capacità di integrare la gravità indiziaria richiesta dall'art. 273 cod. proc. pen.; che il Tribunale nell'indicare le intercettazioni da cui deriverebbe la gravità indiziaria ha travalicato il significato letterale delle intercettazioni trascritte e che il contesto di gravità indiziaria non emerge per il contenuto in sé dell'intercettazione.

Deduce, poi: - con riferimento all'intercettazione prog. 208 del 4 luglio 2023 che manca il grave indizio di colpevolezza in ordine a un approvvigionamento per un successivo "spaccio"; - che la frase neutra del "darsi alla pazza gioia" assume connotato di gravità indiziaria per l'aggiunta da parte del Tribunale di una propria considerazione ossia che questa sia connessa "evidentemente in relazione al traffico illecito di stupefacenti"; - che la suindicata frase ricorre nuovamente nel prosieguo dell'ordinanza e che il Tribunale afferma, in assenza di riscontro, che [OSCURATO:PERSONA] avesse una sua "clientela";- che non risultano di diverso tenore le successive telefonate relative al capo 22 che dimostrano l'approvvigionamento, ma non l'attività di cessione di stupefacente; - che l'intercettazione relativa al capo 27 prog. 1031 del 24 luglio 2023/ può1 al più, dimostrare il ruolo di intermediario dell'indagato; - che l'intercettazione prog. 4898 dei 12 agosto 2023 dimostra l'ambiguità del dato intercettivo e che l'unico elemento investigativo valorizzato dal Tribunale è privo del requisito della gravità indiziaria; - che la corretta lettura delle intercettazioni fa perdere la possibilità di ritenere che l'indagato abbia avuto un ruolo nell'attività di cessione di sostanza stupefacente; - che il dato intercettivo non poteva in alcun modo resistere alle diverse obiezioni ed eccezioni formulate dalla difesa, costituite dall'assenza, diversamente dai presunti correi, di ulteriori indici sintomatici dello svolgimento di attività di cessione di sostanza stupefacente o dipesi da precedenti specifici dell'indagato. 2.2 Con il secondo motivo lamenta nullità dell'ordinanza per illogicità e contraddittorietà della motivazione «in ordine alla sussistenza dell'esigenza cautelare ex art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.».

Deduce che il Tribunale ha richiamato la sentenza n. 9041 del 15 febbraio 2022 di questa Corte; che il Tribunale sulla scorta di tale sentenza ha concluso che la condotta successiva dell'indagato, eventualmente scevra da contestazioni criminose a suo carico, non vale a escludere il ravvisato pericolo di reiterazione di condotte analoghe a quelle oggetto del procedimento; che è evidente la contraddittorietà e illogicità della conclusione cui perviene il Tribunale rispetto a una premessa, rappresentata dalla suindicata sentenza, in cui era stato disposto l'annullamento dell'ordinanza, in rapporto all'esigenza cautelare in argomento, sul presupposto dell'assenza, analogamente al caso di specie, di condotte successive da cui poter desumere il perdurante inserimento dell'indagato nel traffico illecito di stupefacenti; che il percorso argomentativo del Tribunale perviene a una conclusione del tutto slegata dalle risultanze investigative, ponendo alla base della propria ipotesi "dell'assenza di rescissione dei legami con il circuito dello spaccio" l'esistenza di elementi investigàtivi e fattuali che non esistono perché nel caso di specie esistono solo le intercettazioni telefoniche; che il Tribunale omette la circostanza che le condotte sono circoscritte al periodo 11.7.2023- 8.8.2023 rispetto a un'attività di indagine e captativa temporalmente più ampio, (giugno-ottobre 2023) di guisa che risulterebbe smentita l'affermazione del Tribunale sulla persistenza del legame tra l'indagato e i correi, atteso che nei mesi di agosto, settembre e ottobre, nonostante prosegua l'attività captativa. e 3quella di introduzione di sostanza stupefacente all'interno della Casa circondariale di Taranto, il [OSCURATO:PERSONA], a differenza dei correi, non compare più e che a questo si aggiunge la condotta post factum dell'indagato, in cui lo stesso non ha posto in essere alcuna I ii~Oht: che possa dimostrare un perdurare dei contatti con i correi.

Deduce, inoltre, che il Tribunale ha elaborato un concetto alquanto ardito ossia una "rinnovata capacità di autocontrollo dell'indagato" che però perdurerebbe da oltre due anni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

2. Il primo motivo è inammissibile.

Giova rammentare che in tema di impugnazione delle misure cautelari il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando ripropone censure che riguardino la ricostruzione del fatto ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audíno, Rv. 215828 - 01; sez. 4, n. 18795 del 2/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884 - 01).

Il controllo di logicità deve tL rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procederà una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti "de libertate", a una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari.

Ne consegue che non sono consentite valutazioni alternative (e, in astratto, persino maggiormente persuasive) dei medesimi fatti posti a base della decisione impugnata, poiché ciò non prova la natura manifesta dell'illogicità della motivazione adottata in sede di merito.

Giova anche rammentare che in materia di intercettazioni, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione (tra le altre Sez. 6, n. 35680 del 10/06/2005, Rv. 232576-01).

È possibile prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. 5, n. 7465 del 428/11/2013, Rv. 259516-01).

Tale orientamento interpretativo è stato autorevolmente ribadito da Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715, che ha affermato il principio di diritto secondo il quale in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (principio ripreso e confermato, tra le altre, da Sez. 3, n. 35593 del 17/02/2016, Folino, Rv. 268389).

Ebbene, non si rinviene nell'ordinanza impugnata alcun vizio della motivazione avendo il Tribunale, decidendo sulle questioni relative ai gravi indizi di colpevolezza, riproposte in questa sede per una non consentita diversa ricostruzione dei fatti, sviluppato una motivazione del tutto solida e adeguata — quantomeno nella presente fase cautelare — in ordine all'ipotesi di introduzione di sostanza stupefacente da parte del [OSCURATO:PERSONA] che si basa sul complesso delle conversazioni captate.

Il Tribunale, in particolare, ha considerato la frequenza degli approvvigionamenti dello stupefacente per quantità non commisurate al consumo personale, l'attenzione al dato qualitativo e ha ritenuto che la destinazione alla successiva cessione a terzi emergesse, in particolare, dalla conversazione con Sghingaroiprog. 4898 del 12 agosto 2023 ("fra io questo coso ora, sto coso ce l'ho fermo, quando lui ti dà l'okay, io te lo mando a te, hai capito?")/ e dalla conversazione, prog. 1401 del 26 luglio 2023/ con la quale [OSCURATO:PERSONA] chiedeva a Fanizza di far arrivare un po' di "paparacchin, un pensierino per sistemare gli amici" ovvero indicando chiaramente la successiva cessione a terzi dello stupefacente.

Anche l'interpretazione dell'intercettazione con la quale [OSCURATO:PERSONA] riferiva allo Schingaro di "darsi alla pazza gioia" appare corretta, avuto riguardo ai complessivo tenore delle conversazioni.

Quanto alla conversazione del 24 luglio 2023 è lo stesso ricorrente che riconosce la rilevanza penale della condotta affermando che [OSCURATO:PERSONA] può avere, al più, svolto il ruolo di intermediario.

Il Tribunale ha anche spiegato logicamente la ragione per la quale non sono state captate conversazioni con familiari del ricorrente e ribadito, alla luce degli elementi esaminati, l'ultroneità di riscontri investigativi ulteriori rispetto alle risultanze indiziarie emerse dalle intercettazioni.

3. Il terzo motivo è infondato.

Il Tribunale ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto di confermare l'esistenza del pericolo concreto e attuale di reiterazione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede evidenziando la pregressa sottoposizione del [OSCURATO:PERSONA] a misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di 014soggiorno per anni tre e i suoi plurimi precedenti penali per violenza privata, danneggiamento, evasione, rapina, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale, falsità, detenzione abusiva di armi, rissa e lesioni personali.

Il Tribunale ha, poi, evidenziato come le condotte criminose dell'indagato,-ben quattro episodi tra luglio e settembre 2023 7-sono state realizzate nonostante lo stato detentivo in essere e, anzi, sfruttando rapporti amicali insorti in precedenti periodi di detenzione, in spregio di qualunque rischio derivante dalle sue condotte e della stessa finalità rieducativa della pena.

Il Tribunale ha anche ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA] risulti inserito in un "circuito criminoso operativo all'interno ed all'esterno del carcere tarantino, in cui collaborano sinergicamente altri detenuti, con il quale [OSCURATO:PERSONA] appare assolutamente complice".

Il Tribunale, in particolare, ha ritenuto irrilevante il decorso del tempo dai fatti evidenziando come sia emerso un collaudato sistema di approvvigionamento dello stupefacente avente metodologia radicata e, dunque, di dimensioni certamente maggiori rispetto alla contestazione elevata nei confronti dell'indagato.

Pertanto, il Tribunale, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, non ha basato la propria decisione sulla sentenza di questa Corte Sez. 3, n. 9041 del 15/07/2022, Gizzi, Rv. 282891 - 01 (riferibile a ipotesi di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990 per la quale vige la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere) che, peraltro, neppure esclude, in motivazione, la possibilità di applicare, a determinate condizioni, una misura coercitiva a distanza di due anni dai fatti. è vero che il Tribunale nel valutare gli elementi offerti dalla difesa e, in particolare, il tempo di circa due anni trascorso dalla consumazione dei fatti oggetto di incolpazione, la fruizione da parte del ricorrente di permessi-premio, il periodo di detenzione domiciliare e di libertà dopo i fatti di cui al presente procedimento, ha definito gli stessi espressivi, al più, di una "rinnovata capacità di controllo", che la difesa ha definito come una condizione non certo improvvisata, deponente per l'assenza di attuale pericolo di reiterazione di reati.

Tuttavia, trattasi di espressione che deve essere collocata e letta nel più ampio contesto motivazionale in cui sono state evidenziate le plurime circostanze che hanno fatto ritenere sussistente, in termini non illogici, nonostante il periodo di mancata reiterazione di condotte illecite negli ultimi due anni, il concreto rischio che l'indagato, per la negativa personalità e per le modalità dei fatti, possa commettere ulteriori condotte delittuose.

In altri termini, il Tribunale, scrutinando le peculiarità della vicenda cautelare, ha inteso indicare che il periodo in cui non sono state realizzate condotte delittuose non elidesse tutte le altre circostanze evidenziate, deponenti per la pericolosità del ricorrente.

L'argomentazione contenuta nella memoria difensiva fondata sulla cessazione della pericolosità del [OSCURATO:PERSONA] dichiarata dal Tribunale di Potenza - Sezione 6misure di prevenzione e su relazione del Ser.D. di Melfi non tiene conto che il Tribunale ha adottato il provvedimento favorevole all'odierno ricorrente senza essere consapevole dei fatti-reato emersi nel presente procedimento, realizzati nella fase finale di un lungo periodo di detenzione.

3. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

Deve disporsi l'adempimento indicato in dispositivo.

P.Q.M.

Riget P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso sentite le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Taranto, adito in sede di riesame, ha confermato l'ordinanza emessa il 1° settembre 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto con la quale è stata applicata nei Confronti di [OSCURATO:PERSONA] la custodia cautelare in carcere, in quantogravemente indiziato dei delitti di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1, 4, 6 e 80, comma 1, lett. g), d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capi 22, 27, 30, 33). 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo del difensore di fiducia, articolato in due motivi. 2.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta la nullità dell'ordinanza impugnata ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. con riferimento all'art. 273 cod. proc. pen., non ricorrendo alcun grave indizio di colpevolezza a carico dell'indagato, nonché ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo il Tribunale reso un provvedimento illogico e contraddittorio in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Deduce che priva gli elementi indiziari del loro carattere di gravità la circostanza dell'alterazione del dato investigativo in termini di significato e significante da parte dell'organo inquirente e del giudicante; che non sono state mai trovate nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] stecche di sigarette (mezzo di pagamento dello stupefacente) né è stato mai documentato il loro acquisto/consegna e una loro successiva cessione ai familiari; che non esiste alcun bonifico, accredito o anche consegna a mano dei familiari dell'indagato o di soggetti compiacenti di somme di denaro dell'attività di cessione di sostanza stupefacente; che nessuna delle intercettazioni telefoniche che hanno riguardato l'indagato sono connesse alla sua presunta partecipazione all'attività di spaccio; che non c'è alcun soggetto detenuto che abbia mai riferito di aver acquistato sostanza stupefacente dal [OSCURATO:PERSONA]; che alcuna delle telefonate ha la capacità di integrare la gravità indiziaria richiesta dall'art. 273 cod. proc. pen.; che il Tribunale nell'indicare le intercettazioni da cui deriverebbe la gravità indiziaria ha travalicato il significato letterale delle intercettazioni trascritte e che il contesto di gravità indiziaria non emerge per il contenuto in sé dell'intercettazione. Deduce, poi: - con riferimento all'intercettazione prog. 208 del 4 luglio 2023 che manca il grave indizio di colpevolezza in ordine a un approvvigionamento per un successivo "spaccio"; - che la frase neutra del "darsi alla pazza gioia" assume connotato di gravità indiziaria per l'aggiunta da parte del Tribunale di una propria considerazione ossia che questa sia connessa "evidentemente in relazione al traffico illecito di stupefacenti"; - che la suindicata frase ricorre nuovamente nel prosieguo dell'ordinanza e che il Tribunale afferma, in assenza di riscontro, che [OSCURATO:PERSONA] avesse una sua "clientela";- che non risultano di diverso tenore le successive telefonate relative al capo 22 che dimostrano l'approvvigionamento, ma non l'attività di cessione di stupefacente; - che l'intercettazione relativa al capo 27 prog. 1031 del 24 luglio 2023/ può1 al più, dimostrare il ruolo di intermediario dell'indagato; - che l'intercettazione prog. 4898 dei 12 agosto 2023 dimostra l'ambiguità del dato intercettivo e che l'unico elemento investigativo valorizzato dal Tribunale è privo del requisito della gravità indiziaria; - che la corretta lettura delle intercettazioni fa perdere la possibilità di ritenere che l'indagato abbia avuto un ruolo nell'attività di cessione di sostanza stupefacente; - che il dato intercettivo non poteva in alcun modo resistere alle diverse obiezioni ed eccezioni formulate dalla difesa, costituite dall'assenza, diversamente dai presunti correi, di ulteriori indici sintomatici dello svolgimento di attività di cessione di sostanza stupefacente o dipesi da precedenti specifici dell'indagato. 2.2 Con il secondo motivo lamenta nullità dell'ordinanza per illogicità e contraddittorietà della motivazione «in ordine alla sussistenza dell'esigenza cautelare ex art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.». Deduce che il Tribunale ha richiamato la sentenza n. 9041 del 15 febbraio 2022 di questa Corte; che il Tribunale sulla scorta di tale sentenza ha concluso che la condotta successiva dell'indagato, eventualmente scevra da contestazioni criminose a suo carico, non vale a escludere il ravvisato pericolo di reiterazione di condotte analoghe a quelle oggetto del procedimento; che è evidente la contraddittorietà e illogicità della conclusione cui perviene il Tribunale rispetto a una premessa, rappresentata dalla suindicata sentenza, in cui era stato disposto l'annullamento dell'ordinanza, in rapporto all'esigenza cautelare in argomento, sul presupposto dell'assenza, analogamente al caso di specie, di condotte successive da cui poter desumere il perdurante inserimento dell'indagato nel traffico illecito di stupefacenti; che il percorso argomentativo del Tribunale perviene a una conclusione del tutto slegata dalle risultanze investigative, ponendo alla base della propria ipotesi "dell'assenza di rescissione dei legami con il circuito dello spaccio" l'esistenza di elementi investigàtivi e fattuali che non esistono perché nel caso di specie esistono solo le intercettazioni telefoniche; che il Tribunale omette la circostanza che le condotte sono circoscritte al periodo 11.7.2023- 8.8.2023 rispetto a un'attività di indagine e captativa temporalmente più ampio, (giugno-ottobre 2023) di guisa che risulterebbe smentita l'affermazione del Tribunale sulla persistenza del legame tra l'indagato e i correi, atteso che nei mesi di agosto, settembre e ottobre, nonostante prosegua l'attività captativa. e 3quella di introduzione di sostanza stupefacente all'interno della Casa circondariale di Taranto, il [OSCURATO:PERSONA], a differenza dei correi, non compare più e che a questo si aggiunge la condotta post factum dell'indagato, in cui lo stesso non ha posto in essere alcuna I ii~Oht: che possa dimostrare un perdurare dei contatti con i correi. Deduce, inoltre, che il Tribunale ha elaborato un concetto alquanto ardito ossia una "rinnovata capacità di autocontrollo dell'indagato" che però perdurerebbe da oltre due anni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. 2. Il primo motivo è inammissibile. Giova rammentare che in tema di impugnazione delle misure cautelari il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando ripropone censure che riguardino la ricostruzione del fatto ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audíno, Rv. 215828 - 01; sez. 4, n. 18795 del 2/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884 - 01). Il controllo di logicità deve tL rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procederà una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti "de libertate", a una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari. Ne consegue che non sono consentite valutazioni alternative (e, in astratto, persino maggiormente persuasive) dei medesimi fatti posti a base della decisione impugnata, poiché ciò non prova la natura manifesta dell'illogicità della motivazione adottata in sede di merito. Giova anche rammentare che in materia di intercettazioni, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione (tra le altre Sez. 6, n. 35680 del 10/06/2005, Rv. 232576-01). È possibile prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. 5, n. 7465 del 428/11/2013, Rv. 259516-01). Tale orientamento interpretativo è stato autorevolmente ribadito da Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715, che ha affermato il principio di diritto secondo il quale in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (principio ripreso e confermato, tra le altre, da Sez. 3, n. 35593 del 17/02/2016, Folino, Rv. 268389). Ebbene, non si rinviene nell'ordinanza impugnata alcun vizio della motivazione avendo il Tribunale, decidendo sulle questioni relative ai gravi indizi di colpevolezza, riproposte in questa sede per una non consentita diversa ricostruzione dei fatti, sviluppato una motivazione del tutto solida e adeguata — quantomeno nella presente fase cautelare — in ordine all'ipotesi di introduzione di sostanza stupefacente da parte del [OSCURATO:PERSONA] che si basa sul complesso delle conversazioni captate. Il Tribunale, in particolare, ha considerato la frequenza degli approvvigionamenti dello stupefacente per quantità non commisurate al consumo personale, l'attenzione al dato qualitativo e ha ritenuto che la destinazione alla successiva cessione a terzi emergesse, in particolare, dalla conversazione con Sghingaroiprog. 4898 del 12 agosto 2023 ("fra io questo coso ora, sto coso ce l'ho fermo, quando lui ti dà l'okay, io te lo mando a te, hai capito?")/ e dalla conversazione, prog. 1401 del 26 luglio 2023/ con la quale [OSCURATO:PERSONA] chiedeva a Fanizza di far arrivare un po' di "paparacchin, un pensierino per sistemare gli amici" ovvero indicando chiaramente la successiva cessione a terzi dello stupefacente. Anche l'interpretazione dell'intercettazione con la quale [OSCURATO:PERSONA] riferiva allo Schingaro di "darsi alla pazza gioia" appare corretta, avuto riguardo ai complessivo tenore delle conversazioni. Quanto alla conversazione del 24 luglio 2023 è lo stesso ricorrente che riconosce la rilevanza penale della condotta affermando che [OSCURATO:PERSONA] può avere, al più, svolto il ruolo di intermediario. Il Tribunale ha anche spiegato logicamente la ragione per la quale non sono state captate conversazioni con familiari del ricorrente e ribadito, alla luce degli elementi esaminati, l'ultroneità di riscontri investigativi ulteriori rispetto alle risultanze indiziarie emerse dalle intercettazioni. 3. Il terzo motivo è infondato. Il Tribunale ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto di confermare l'esistenza del pericolo concreto e attuale di reiterazione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede evidenziando la pregressa sottoposizione del [OSCURATO:PERSONA] a misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di 014soggiorno per anni tre e i suoi plurimi precedenti penali per violenza privata, danneggiamento, evasione, rapina, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale, falsità, detenzione abusiva di armi, rissa e lesioni personali. Il Tribunale ha, poi, evidenziato come le condotte criminose dell'indagato,-ben quattro episodi tra luglio e settembre 2023 7-sono state realizzate nonostante lo stato detentivo in essere e, anzi, sfruttando rapporti amicali insorti in precedenti periodi di detenzione, in spregio di qualunque rischio derivante dalle sue condotte e della stessa finalità rieducativa della pena. Il Tribunale ha anche ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA] risulti inserito in un "circuito criminoso operativo all'interno ed all'esterno del carcere tarantino, in cui collaborano sinergicamente altri detenuti, con il quale [OSCURATO:PERSONA] appare assolutamente complice". Il Tribunale, in particolare, ha ritenuto irrilevante il decorso del tempo dai fatti evidenziando come sia emerso un collaudato sistema di approvvigionamento dello stupefacente avente metodologia radicata e, dunque, di dimensioni certamente maggiori rispetto alla contestazione elevata nei confronti dell'indagato. Pertanto, il Tribunale, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, non ha basato la propria decisione sulla sentenza di questa Corte Sez. 3, n. 9041 del 15/07/2022, Gizzi, Rv. 282891 - 01 (riferibile a ipotesi di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990 per la quale vige la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere) che, peraltro, neppure esclude, in motivazione, la possibilità di applicare, a determinate condizioni, una misura coercitiva a distanza di due anni dai fatti. è vero che il Tribunale nel valutare gli elementi offerti dalla difesa e, in particolare, il tempo di circa due anni trascorso dalla consumazione dei fatti oggetto di incolpazione, la fruizione da parte del ricorrente di permessi-premio, il periodo di detenzione domiciliare e di libertà dopo i fatti di cui al presente procedimento, ha definito gli stessi espressivi, al più, di una "rinnovata capacità di controllo", che la difesa ha definito come una condizione non certo improvvisata, deponente per l'assenza di attuale pericolo di reiterazione di reati. Tuttavia, trattasi di espressione che deve essere collocata e letta nel più ampio contesto motivazionale in cui sono state evidenziate le plurime circostanze che hanno fatto ritenere sussistente, in termini non illogici, nonostante il periodo di mancata reiterazione di condotte illecite negli ultimi due anni, il concreto rischio che l'indagato, per la negativa personalità e per le modalità dei fatti, possa commettere ulteriori condotte delittuose. In altri termini, il Tribunale, scrutinando le peculiarità della vicenda cautelare, ha inteso indicare che il periodo in cui non sono state realizzate condotte delittuose non elidesse tutte le altre circostanze evidenziate, deponenti per la pericolosità del ricorrente. L'argomentazione contenuta nella memoria difensiva fondata sulla cessazione della pericolosità del [OSCURATO:PERSONA] dichiarata dal Tribunale di Potenza - Sezione 6misure di prevenzione e su relazione del Ser.D. di Melfi non tiene conto che il Tribunale ha adottato il provvedimento favorevole all'odierno ricorrente senza essere consapevole dei fatti-reato emersi nel presente procedimento, realizzati nella fase finale di un lungo periodo di detenzione. 3. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Deve disporsi l'adempimento indicato in dispositivo. P.Q.M. Riget P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 14872/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris