Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 10373/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: VERDUCCI Pietro, n. il 5/3/1949 a Cremona; avverso la sentenza del 11/12/2020 della Corte di appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 11 dicembre 2020 la Corte di appello di Venezia confermava, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza emessa dal tribunale di Padova il 16 dicembre 2019, con la quale lo stesso era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di truffa posti in continuazione tra loro.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, a ministero del difensore, deducendo a motivi della impugnazione le seguenti argomentazioni:

2.1. Art. 606, comma 1, lett. c, in relazione agli artt. 177 e 178, comma 1, lett. c, cod. proc. pen..

Il 2 settembre 2020 la Corte di appello di Venezia aveva emesso decreto di citazione a giudizio fissando l'udienza per 1'11 dicembre successivo.

Il decreto non recava indicazione sulla celebrazione di un rito diverso dalla udienza pubblica, con la partecipazione eventuale dell'imputato e quella necessaria del difensore.

Il 9 novembre 2020 entrava in vigore il decreto-legge n. 149/2020, che imponeva un diverso regime ordinario di celebrazione delle udienze, ma nessun nuovo avviso (con indicazione della necessità di instare per la partecipazione in presenza) era notificato all'appellante ed al suo difensore.

Il girono fissato per la celebrazione della udienza l'imputato ed il suo difensore si presentavano in udienza ove venivano resi edotti che, in assenza della tempestiva richiesta di partecipazione in presenza, indicata al comma 4 del cit. art. 23, il processo si sarebbe celebrato in udienza camerale non partecipata.

La Corte d'appello non teneva conto della tardiva richiesta di trattazione orale, definendo il processo in palese violazione del diritto di assistenza tecnica all'imputato e di partecipazione dell'imputato al processo.

Dal che consegue la nullità della udienza camerale celebrata e della sentenza emessa a seguito del giudizio;

2.2. Mancanza o manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), avendo la Corte di merito del tutto pretermesso gli argomenti spesi con i motivi di gravame in tema di inattendibilità delle persone offese e verifica delle condizioni di liquidità ed efficienza della società per conto della quale operava commercialmente il ricorrente, che dunque alcun raggiro avrebbe operato nei confronti dei contraenti che avevano ceduto merce confidando nella solvibilità dell'acquirente, le cui condizioni di difficoltà finanziaria( si erano evidentemente realizzate successivamente.[OSCURATO:PERSONA] Entrambi i motivi di ricorso sono manifestamente infondati.

1. Ai sensi dell'art. 23 del decreto legge 9 novembre 2020, n. 149, dalla data di entrata in vigore (9 novembre 2020) e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la Corte di appello deve procedere in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero facciano richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire.

Ai sensi del comma 4 del citato art. 23, la richiesta di discussione orale e di comparizione deve essere formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore o dall'imputato entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza.

Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica .

La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte d'appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

Alla deliberazione la corte di appello procede con le modalità di cui all'articolo 23, comma 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

Il dispositivo della decisione è comunicato alle parti.

La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma.

Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti nei quali l'udienza per il giudizio di appello è fissata entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

In deroga alla disposizione di cui al comma 4, nei procedimenti nei quali l'udienza è fissata tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la richiesta di discussione orale o di partecipazione dell'imputato all'udienza è formulata entro il termine perentorio di cinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

1.1. Nel caso di specie, la Corte dà atto che nessuna delle parti ha avanzato richiesta di discussione orale o di presenziare in udienza e che il processo doveva essere trattato in camera di consiglio non partecipata; il contraddittorio tra le parti, pertanto, era assicurato dagli adempimenti previsti dal comma 2 del citato art. 23, con facoltà per le parti di far pervenire le rispettive conclusioni in forma scritta presso la cancelleria della Corte.

Il decreto legge 9 novembre 2020, n. 149, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» è stato abrogato dall'art. 1, comma 2 della legge 18 dicembre 2020, n. 176, riguardante la «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.», ma, ai sensi del medesimo art. 1, comma 2, della legge 18 dicembre 2020, n. 176, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto legge 9 novembre 2020, n. 149.

Nessun avviso era pertanto dovuto alle parti ed ai loro difensori, trattandosi di riforma processuale che modifica il "rito" della celebrazione delle udienze retta dal principio tempus regit actum (Sez. 6, n. 40287 del 20/10/2021, Rv. 282180), la cui conoscenza si presume per effetto della pubblicazione del testo normativo sulla [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica, senza che l'ignoranza del testo possa essere efficacemente invocata a propria scusa.

Trattandosi poi di riforma del rito imposta per legge, non presuppone per la sua concreta attuazione alcun preventivo provvedimento del giudice.

D'altronde, le modalità di attuazione del contraddittorio previste dal comma 2 dell'art. 23 dl. cit. ricalcano quelle previste dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., per l'udienza camerale non partecipata innanzi alla Corte di cassazione, che pure si svolge senza l'intervento del difensore, senza che ciò ridondi in vizio di legittimità costituzionale della norma processuale emergenziale (sulla legittimità costituzionale del rito camerale non partecipato previsto dall'art. 611 cod. proc. pen., v.

Sez. 2, n. 6843, del 18/1/2017, Rv. 269240).

Tale principio, partecipando evidentemente della eadem ratio è applicabile anche al giudizio di appello, laddove esso debba svolgersi mediante trattazione cartolare.

Nella fattispecie, l'udienza di trattazione in appello era fissata per I'll dicembre 2020, la normativa emergenziale che modificava il rito applicabile era entrata in vigore il 9 novembre precedente; dunque 31 giorni separavano la data dell'udienza dalla data di entrata in vigore della novella, consegue che la parte interessata a chiedere la trattazione del processo in presenza avrebbe dovuto attivarsi nel termine perentorio previsto dalla disposizione normativa vigente.

1.2. Inammissibile è pure il secondo motivo di ricorso con il quale si richiede alla Corte di legittimità una nuova valutazione della prova dichiarativa e documentale, prudentemente apprezzata nel giudizio di merito.

A fronte della duplice condanna in primo ed in secondo grado, i vizi di motivazione non possono essere coltivati dinanzi a questa Corte, se non nel caso in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine e altri, Rv. 256837; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 Rv. 269217; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018).

D'altra parte, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).

Siffatta integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico - giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (da ultimo, Sez. 4, n. 56311, del 28/11/2018; Sez. 2, 55955-18, del 10/9/2018; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Rv. 252615).

1.3. Tanto chiarito quanto all'ambito del sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza d'appello in caso di doppia pronuncia di colpevolezza, va rilevato come le deduzioni difensive in tema di ricostruzione storica del fatto siano volte a sollecitare un diverso, quanto inammissibile, apprezzamento delle emergenze processuali.

Operazione che, a fronte del preciso ancoraggio alle epifanie processuali e del rigore logico giuridico che connota le scansioni dell'iter argomentativo delle decisioni impugnate, non può trovare spazio in sede di legittimità.

In particolare, la Corte di merito, la cui motivazione si fonde e si integra con quella del giudice di primo grado, ha spiegato in maniera chiara, logica e coerente che le persone raggirate furono tratte in inganno nella esecuzione del contratto proprio in ragione del rapporto di fiducia artatamente instaurato dall'agente con le prime forniture regolarmente saldate; fu in ragione di tale rapporto che i disponenti si decisero a consegnare la merce in cambio di assegni postdatati, poi risultati privi di copertura.

Quanto alla tipicità del fatto ritenuto, nel giudizio di merito è rimasto dunque accertato che il contraente sin dall'origine aveva assunto l'obbligazione nella convinzione di appropriarsi della merce senza saldare il pagamento.

Non è pertanto a parlarsi di raggiri ed artifizi commessi dopo la formazione del consenso, quanto della valorizzazione di elementi dimostrativi di una costruzione artificiosa già perfetta prima della conclusione del contratto.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della parte privata che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: VERDUCCI Pietro, n. il 5/3/1949 a Cremona; avverso la sentenza del 11/12/2020 della Corte di appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 11 dicembre 2020 la Corte di appello di Venezia confermava, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza emessa dal tribunale di Padova il 16 dicembre 2019, con la quale lo stesso era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di truffa posti in continuazione tra loro. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, a ministero del difensore, deducendo a motivi della impugnazione le seguenti argomentazioni: 2.1. Art. 606, comma 1, lett. c, in relazione agli artt. 177 e 178, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.. Il 2 settembre 2020 la Corte di appello di Venezia aveva emesso decreto di citazione a giudizio fissando l'udienza per 1'11 dicembre successivo. Il decreto non recava indicazione sulla celebrazione di un rito diverso dalla udienza pubblica, con la partecipazione eventuale dell'imputato e quella necessaria del difensore. Il 9 novembre 2020 entrava in vigore il decreto-legge n. 149/2020, che imponeva un diverso regime ordinario di celebrazione delle udienze, ma nessun nuovo avviso (con indicazione della necessità di instare per la partecipazione in presenza) era notificato all'appellante ed al suo difensore. Il girono fissato per la celebrazione della udienza l'imputato ed il suo difensore si presentavano in udienza ove venivano resi edotti che, in assenza della tempestiva richiesta di partecipazione in presenza, indicata al comma 4 del cit. art. 23, il processo si sarebbe celebrato in udienza camerale non partecipata. La Corte d'appello non teneva conto della tardiva richiesta di trattazione orale, definendo il processo in palese violazione del diritto di assistenza tecnica all'imputato e di partecipazione dell'imputato al processo. Dal che consegue la nullità della udienza camerale celebrata e della sentenza emessa a seguito del giudizio; 2.2. Mancanza o manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), avendo la Corte di merito del tutto pretermesso gli argomenti spesi con i motivi di gravame in tema di inattendibilità delle persone offese e verifica delle condizioni di liquidità ed efficienza della società per conto della quale operava commercialmente il ricorrente, che dunque alcun raggiro avrebbe operato nei confronti dei contraenti che avevano ceduto merce confidando nella solvibilità dell'acquirente, le cui condizioni di difficoltà finanziaria( si erano evidentemente realizzate successivamente.[OSCURATO:PERSONA] Entrambi i motivi di ricorso sono manifestamente infondati. 1. Ai sensi dell'art. 23 del decreto legge 9 novembre 2020, n. 149, dalla data di entrata in vigore (9 novembre 2020) e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la Corte di appello deve procedere in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero facciano richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire. Ai sensi del comma 4 del citato art. 23, la richiesta di discussione orale e di comparizione deve essere formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore o dall'imputato entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza. Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica . La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte d'appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Alla deliberazione la corte di appello procede con le modalità di cui all'articolo 23, comma 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Il dispositivo della decisione è comunicato alle parti. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti nei quali l'udienza per il giudizio di appello è fissata entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In deroga alla disposizione di cui al comma 4, nei procedimenti nei quali l'udienza è fissata tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la richiesta di discussione orale o di partecipazione dell'imputato all'udienza è formulata entro il termine perentorio di cinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 1.1. Nel caso di specie, la Corte dà atto che nessuna delle parti ha avanzato richiesta di discussione orale o di presenziare in udienza e che il processo doveva essere trattato in camera di consiglio non partecipata; il contraddittorio tra le parti, pertanto, era assicurato dagli adempimenti previsti dal comma 2 del citato art. 23, con facoltà per le parti di far pervenire le rispettive conclusioni in forma scritta presso la cancelleria della Corte. Il decreto legge 9 novembre 2020, n. 149, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» è stato abrogato dall'art. 1, comma 2 della legge 18 dicembre 2020, n. 176, riguardante la «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.», ma, ai sensi del medesimo art. 1, comma 2, della legge 18 dicembre 2020, n. 176, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto legge 9 novembre 2020, n. 149. Nessun avviso era pertanto dovuto alle parti ed ai loro difensori, trattandosi di riforma processuale che modifica il "rito" della celebrazione delle udienze retta dal principio tempus regit actum (Sez. 6, n. 40287 del 20/10/2021, Rv. 282180), la cui conoscenza si presume per effetto della pubblicazione del testo normativo sulla [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica, senza che l'ignoranza del testo possa essere efficacemente invocata a propria scusa. Trattandosi poi di riforma del rito imposta per legge, non presuppone per la sua concreta attuazione alcun preventivo provvedimento del giudice. D'altronde, le modalità di attuazione del contraddittorio previste dal comma 2 dell'art. 23 dl. cit. ricalcano quelle previste dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., per l'udienza camerale non partecipata innanzi alla Corte di cassazione, che pure si svolge senza l'intervento del difensore, senza che ciò ridondi in vizio di legittimità costituzionale della norma processuale emergenziale (sulla legittimità costituzionale del rito camerale non partecipato previsto dall'art. 611 cod. proc. pen., v. Sez. 2, n. 6843, del 18/1/2017, Rv. 269240). Tale principio, partecipando evidentemente della eadem ratio è applicabile anche al giudizio di appello, laddove esso debba svolgersi mediante trattazione cartolare. Nella fattispecie, l'udienza di trattazione in appello era fissata per I'll dicembre 2020, la normativa emergenziale che modificava il rito applicabile era entrata in vigore il 9 novembre precedente; dunque 31 giorni separavano la data dell'udienza dalla data di entrata in vigore della novella, consegue che la parte interessata a chiedere la trattazione del processo in presenza avrebbe dovuto attivarsi nel termine perentorio previsto dalla disposizione normativa vigente. 1.2. Inammissibile è pure il secondo motivo di ricorso con il quale si richiede alla Corte di legittimità una nuova valutazione della prova dichiarativa e documentale, prudentemente apprezzata nel giudizio di merito. A fronte della duplice condanna in primo ed in secondo grado, i vizi di motivazione non possono essere coltivati dinanzi a questa Corte, se non nel caso in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine e altri, Rv. 256837; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 Rv. 269217; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). D'altra parte, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Siffatta integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico - giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (da ultimo, Sez. 4, n. 56311, del 28/11/2018; Sez. 2, 55955-18, del 10/9/2018; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Rv. 252615). 1.3. Tanto chiarito quanto all'ambito del sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza d'appello in caso di doppia pronuncia di colpevolezza, va rilevato come le deduzioni difensive in tema di ricostruzione storica del fatto siano volte a sollecitare un diverso, quanto inammissibile, apprezzamento delle emergenze processuali. Operazione che, a fronte del preciso ancoraggio alle epifanie processuali e del rigore logico giuridico che connota le scansioni dell'iter argomentativo delle decisioni impugnate, non può trovare spazio in sede di legittimità. In particolare, la Corte di merito, la cui motivazione si fonde e si integra con quella del giudice di primo grado, ha spiegato in maniera chiara, logica e coerente che le persone raggirate furono tratte in inganno nella esecuzione del contratto proprio in ragione del rapporto di fiducia artatamente instaurato dall'agente con le prime forniture regolarmente saldate; fu in ragione di tale rapporto che i disponenti si decisero a consegnare la merce in cambio di assegni postdatati, poi risultati privi di copertura. Quanto alla tipicità del fatto ritenuto, nel giudizio di merito è rimasto dunque accertato che il contraente sin dall'origine aveva assunto l'obbligazione nella convinzione di appropriarsi della merce senza saldare il pagamento. Non è pertanto a parlarsi di raggiri ed artifizi commessi dopo la formazione del consenso, quanto della valorizzazione di elementi dimostrativi di una costruzione artificiosa già perfetta prima della conclusione del contratto. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della parte privata che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend
Decreto Cassazione n. 10373/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris