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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 42061/2021

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.38294/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] srl, rappresentata e difes a da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA]APOLITO e Michelangelo ORTORE, con domicilio eletto in Roma, via Settembrini, n. 30, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] srl , rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con dom icilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 29 , presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – [OSCURATO:SOCIETA], rappresentata e difes a da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA], Stefan THURIN e Luigi MANZI, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via F. Confalonieri, n. 5; –controricorrente – letta la rinuncia al ricorso e la accettazionedei controricorrent i ; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissatal’udienza.

Così deciso in Roma,il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.38294/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] srl, rappresentata e difes a da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA]APOLITO e Michelangelo ORTORE, con domicilio eletto in Roma, via Settembrini, n. 30, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] srl , rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con dom icilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 29 , presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – [OSCURATO:SOCIETA], rappresentata e difes a da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA], Stefan THURIN e Luigi MANZI, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via F. Confalonieri, n. 5; –controricorrente – letta la rinuncia al ricorso e la accettazionedei controricorrent i ; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissatal’udienza. Così deciso in Roma,il 2
Decreto Cassazione n. 42061/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris