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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 2026

Cassazione n. 24817/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

2025 della Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione dilegge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per ilreato di tentata estorsione oltre che generico- non è formulato in terminiconsentiti in questa sede, in quanto, reiterando rilievi già dedotti in appello erespinti dalla Corte territoriale, risulta volto a contestare l’apprezzamento dellerisultanze processuali e il ragionamento probatorio effettuati dai giudici dimerito;che, infatti, il sindacato di legittimità è limitato, per espressa volontà dellegislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senzapossibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioniprocessuali (cfr. Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);che, nel caso di specie, deve ravvisarsi come, in piena adesione alla linearericostruzione esposta dal giudice di primo grado, i giudici di appello abbianoindicato congrue e logiche argomentazioni a base del loro convincimento circa lapartecipazione del ricorrente alla realizzazione del reato e la inverosimiglianzadegli assunti difensivi (si vedano le pagg. 9-11 della impugnata sentenza);ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio dellamotivazione posta a base del diniego della circostanza attenuante di cui all’art.62, primo comma, n. 4 cod. pen., risulta manifestamente infondato, a frontedella congrua motivazione esposta sul punto dalla Corte territoriale, facendocorretta applicazione dei principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità(Sez. 2, n. 2993 del 01/10/2015, dep. 2016, Sciuto, Rv. 265820; Sez.

U, n.28243 del 28/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255528, in motivazione; Sez. 2, n.15576 del 20/12/2012, dep. 2013, Mbaye, Rv. 255791);che, a tal proposito, deve altresì sottolinearsi, da un lato, che laconfigurabilità di tale diminuente presuppone un giudizio di fatto in ordineall’entità del danno economico, rimesso alla discrezionalità del giudice di merito,e, dall’altro lato, che del tutto priva di pregio è l’argomentazione difensiva sulriconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità di cui alla sentenzadella Corte costituzionale n. 120 del 2023, trattandosi di due differenti istitutinon sovrapponibili nei loro requisiti applicativi;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2025 della Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione dilegge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per ilreato di tentata estorsione oltre che generico- non è formulato in terminiconsentiti in questa sede, in quanto, reiterando rilievi già dedotti in appello erespinti dalla Corte territoriale, risulta volto a contestare l’apprezzamento dellerisultanze processuali e il ragionamento probatorio effettuati dai giudici dimerito;che, infatti, il sindacato di legittimità è limitato, per espressa volontà dellegislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senzapossibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioniprocessuali (cfr. Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);che, nel caso di specie, deve ravvisarsi come, in piena adesione alla linearericostruzione esposta dal giudice di primo grado, i giudici di appello abbianoindicato congrue e logiche argomentazioni a base del loro convincimento circa lapartecipazione del ricorrente alla realizzazione del reato e la inverosimiglianzadegli assunti difensivi (si vedano le pagg. 9-11 della impugnata sentenza);ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio dellamotivazione posta a base del diniego della circostanza attenuante di cui all’art.62, primo comma, n. 4 cod. pen., risulta manifestamente infondato, a frontedella congrua motivazione esposta sul punto dalla Corte territoriale, facendocorretta applicazione dei principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità(Sez. 2, n. 2993 del 01/10/2015, dep. 2016, Sciuto, Rv. 265820; Sez. U, n.28243 del 28/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255528, in motivazione; Sez. 2, n.15576 del 20/12/2012, dep. 2013, Mbaye, Rv. 255791);che, a tal proposito, deve altresì sottolinearsi, da un lato, che laconfigurabilità di tale diminuente presuppone un giudizio di fatto in ordineall’entità del danno economico, rimesso alla discrezionalità del giudice di merito,e, dall’altro lato, che del tutto priva di pregio è l’argomentazione difensiva sulriconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità di cui alla sentenzadella Corte costituzionale n. 120 del 2023, trattandosi di due differenti istitutinon sovrapponibili nei loro requisiti applicativi;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
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