CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 2025
Cassazione n. 36841/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che ha confermato l'affermazione di responsabilità dell'imputata e il trattamento sanzionatorio inflitto per i delitti di ricettazione ed uso indebito di una tessera bancomat di provenienza furtiva; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta il mancato assorbimento del reato di cui all'art. 493-ter cod. pen. in quello ex art. 648 cod. pen., risulta manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha correttamente applicato il principio di diritto secondo cui il delitto di ricettazione e quello di indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti concorrono tra loro, atteso che le predette fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità (Sez. U, n. 22902 del 28/03/2001, Tiezzi, Rv. 218872- 01; Sez. 2, n. 46652 del 18/09/2019, Orobosa, Rv. 277777 - 01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso con cui si prospetta il vizio di motivazione in ordine alla mancata derubricazione del reato di ricettazione in quello di furto della carta bancomat è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale con una motivazione che non presta il fianco a censura per congruenza logica e conformità all'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969), non avendo la difesa fornito alcun elemento effettivamente dimostrativo della "immediata" riconducibilità della detenzione delle cose di provenienza illecita al furto: osservato, infine, che il terzo motivo di ricorso, precluse le generiche doglianze in punto di recidiva in quanto non devolute in appello, è manifestamente infondato nella parte in cui deduce la violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche e all'eccessività della pena irrogata in quanto la Corte territoriale ha posto a base del suddetto diniego una congrua motivazione, in linea con l'orientamento di questa Corte, richiamando in senso ostativo la gravità della condotta e i precedenti specifici di cui risulta gravata l'odierna ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. 1 5t, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 10 ottobre 2025 Il Consigliere estensore