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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2016

Cassazione n. 30492/2023

Testo disponibile della fonte

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U ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 413/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.S., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. MAZZINI, 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA] S.S. -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 3217/2016 depositata il 20/05/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/10/2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Uditil’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso , l’ avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso e l’avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso e l’accoglimento del ricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Roma, ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario,accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.S. (per brevità, Società) nei confronti dell’Agenzia del D emanio e della R egione [OSCURATO:PERSONA],con cui aveva chiesto la restituzione delle somme indebitamente versate , ottemperando alle determinazioni de ll’[OSCURATO:PERSONA] , per la detenzione dell’aera demaniale , perché eccede nti la misura di quanto dovuto per canoni demaniali, nel periodo compreso tra l’1/1/1996 ed il 31/12/2000 , relativamente ad una porzione di terreno sita in Rimini, costituente pertinenza idraulica del fiume Marecchia,e condannava la prima convenuta al pagamento della somma di € 48.847,83 e la seconda al pagamento di € 26.505,70, oltre interessi e spese di lite.

La Corte di Appello di Roma, con la sopra indicata in epigrafe, ha rigetta to l’appello proposto dall’Agenzia del Demanioedaccolto gli appelli incidentali proposti dalla Regione e dalla Società, nonché in riforma della sentenza di primo grado , ferma la condanna dell’Agenzia del Demanio, hadeterminato in € 20.167,44, oltre interessi, la minor sommadovuta in restituzione dalla Regione, con spese in parte compensate tra le parti. [OSCURATO:PERSONA] di Appello , confermata la competenza giurisdizionale del giudice adito, sul rilievo che la demanialità dell’area non fosse in alcun modo oggetto di contestazione,essendo l a causa incentrat a sulle modalità d’uso dell’area golenale di pertinenza fluviale,da tempo abbandonata ed adibita a vivaio, ha osservato, nel merito, che l’assenza del titolo concessorio non potesse essere addebitata alla Società, ch e aveva ott enuto la disponibilità del terreno , su cui insistono tre fabbricatia dibiti ad ufficio e uso commerciale , in forza del contratto di locazione stipulato,nel 1975, con il Consorzio per la Sistemazione del [OSCURATO:PERSONA] re cchia , e presentato, nel 1994, istanza di rilascio di concessione d’uso del bene demaniale, all’allora competente Intendenza di Finanza e d infine versato al Ministero delle Finanze l’importo di £. 136.270.000, a titolo di canoni per l’occupazione dell’area nel periodo 1991/1996, ottenendo dalla [OSCURATO:PERSONA] , cui era nel frattempopassata la competenzain materia di gestione ed uso materia del demanio idrico, l’atto di concessionedell’area demaniale, registrato in data 1 / 1 0 / 2003 , per un canone annuo provvisoriamentedeterminato in complessivi € 15.301,34 .

Ha, altresì, ritenuto il Giudice di appello che la Società, a ragione, si dolesse del fatto che l’ammontare delcanone d i occupazione versato per l’occupazione sine titulo del terreno demaniale , con sovrastanti manufatti (realizzati dalla stessa Società), fosse addirittura superiore a quello d e i canoni concessori (periodo 1996/2000) calcolati sulla base della l. n. 537 del 1994, art. 9, e della l. n. 507 del 1995, art. 6, secondo icriteri di cui alla l. r. n. 37 del 2002, trattandosi di disciplina applicabile retroattivamenteper parametrare la somma dovuta qu al e corrispettivo del godimento del bene, da ritenersi del tutto legittimo , stante l’inerzia dell’Amministrazione nel rilascio della concessione richiesta , comunque , tempestivamente dalla Societàcon istanza (prot. n. 5780) dell’11/5/1994 .

La Corte di Appello ha provveduto a determina re il saldo attivo oggetto d i condanna a favore della Società ed a carico della Regione, sulla scorta del canone dovuto per l’area senza considerare i 3 fabbricati, non risultando dagli atti prodotti che gli stessi siano mai stati formalmente acquisiti al demanio, e tenendo conto del fatto che la concessione rilasciata si riferisce unicamente all’ara demaniale senza fare riferimento ai predetti fabbricati .

Avverso la decisione,l’Agenzia del Demanio propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, a l qual e resist ono , con controricorso , la Società e la [OSCURATO:PERSONA] ; quest’ultima ha pure proposto ricorso incidentale , affidato a due motivi,e depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo, la ricorrente Agenzia del Demanio deduce, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 140, r.d. n. 1775 del 1993, 1, l. n. 36 del 1994, 818 e 820 cod.civ., per avere la Corte di Appello disatteso la riproposta eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale Civile di Roma, per essere la presente controversia devoluta alla competenza del Tribunale Superiore delle Acque avuto riguardo alla domanda riconvenzionale di accertamento della demanialità dell’area de quo in quanto pertinenza idraulica del [OSCURATO:PERSONA] e delle costruzioni su di e ssa insistenti, ai finidella domanda di risarcimento del danno da occupazione sine titulo per il complesso immobiliare destinato a vivaio.

Con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 823 e 2043 cod.civ. nonchédei principi afferenti l’utilizzazione di beni demaniali, per avere la Corte di Appello respinto la riproposta domanda riconvenzi onale nonostante l’occupazione dell’area fosse da qualificare,nel periodo 1994/2000, illegittima risalendo all’anno 2002 il rilascio, da parte della [OSCURATO:PERSONA] , del provvedimento concessorio.

Deduce, inoltre, che l’Amministrazione è estranea a l pregresso contratto di locazionedell’area, che l’ordinamento prevede specifici rimedi in caso di inerziadella [OSCURATO:PERSONA] e che la Regione è soggetto diverso , per cui la sopravvenutaconcessione è priv a di efficacia retroattiv a .

Con il terzo motivo deduce, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.9, l. n. 537 del 1993 e 6, l. n. 507 del 1995,nonché della l. r. n. 37 del 2002, per non avere la Corte di Appello c onsiderato che , relativamente alla domandata restituzione di somme pretesamente versate in eccesso, non è corretto il riferimento alla misura dei canoni concessori, i quali presuppongono una situazione fattuale differente da quella oggetto d’esame, stante l’assenza di un valido titolo in capo alla Società atto a legittimare l’utilizzo di beni demaniali.

Con il quarto motivo deduce, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione dell’art.934 cod. civ., per avere la Corte di Appello condiviso la decisione del primo giudice nella parte in cui ha determinato il canone senza tenere conto dei fabbricati , perché appartenenti alla società in proprietà superficiariae da questa realizzati , in quanto, trattandosi di opererealizzate in un caso di abuso ai danni della proprietà statale, eranoindubbiamente da considerarsi acquisite al demanio dello Stato.

La ricorrente [OSCURATO:PERSONA]Romagna deduce, con il primo motivo di ricorso incidentale, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 19, l. r. n. 37 del 2002, 9, l. n. 537 del 1993, 5, comma 6, d.l.n. 415 del 1995, conv. n ella l. n. 507 del 1995, perché la Corte di Appello ha determinato la misura del canone concessorio erroneamente applicando il criteri o (VAM) previsto d a lla richiamata legge regionale per la quantifica zione dell’indennizzo dovuto in caso di esproprio, in tal modo pervenendo ad unrisultato differente dal valore di mercatodel bene cui pure il giudice di primo grado aveva fatto riferimento.

Con il secondo motivodeduce, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 934 cod. civ. e 15, comma 13, l. n. 10 del 1977, perché la Corte di Appello ha ritenuto che, nel procedere alla determinazione dei canoni,di fare riferimento al valore del solo terreno e non anche a quello dei manufatti realizzati dalla Società per l’esercizio dell’attività vivaistica, in quanto pretesamente oggettodi proprietà superficiaria , pur t rattandosi di opere realizzate in assenza di titoliabilitativi su suolo di proprietà pubblica, gratuitamente acquisite al demanioe, dunque, da valutare ai fini della quantificazione del canone di concessione.

Il primo motivo delricorso erariale è infondato e non merita accoglimento.

Secondo la costante ed univoca giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, la decisione sulla giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda in relazione al petitumsostanziale dedotto dall'attore e, pertanto, l'accertamento del giudice, col correlativo potere di qualificazione, presupposto necessario per l'individuazione del giudice munito di giurisdizione, è necessariamente affidato ad elementi dedotti ed allegati dalla parte.Orbene, ai fini della regolazione della giurisdizione, va considerato che la domanda di [OSCURATO:PERSONA] S.S., oggetto de l l’atto introduttivo del giudizio, riguardala ripetizione di somme pretesamente versate in eccedenza, dal 1996 al2000, rispetto a quanto eventualmente dovuto per canoni demaniali, questi ultimi calcolati sulla base dei prezzi praticati in regime di libero mercato, ai sensi degli artt. 9,comma 3, l. n. 537 del 1993 e 5, comm a 6, d. l. n. 415 del 1995, in relazione ad una porzione di terreno costituente pertinenza idraulicadel fiume Marecchia, oggetto di ini n terrotta utilizzazione da parte della Società,dapprima, perché concess a in locazione da l Consorzio per la sistemazione del [OSCURATO:PERSONA], successivamente , perché oggetto di concessione da parte della [OSCURATO:PERSONA].

Laincontroversa mancanza di un valido titolo concessorio in capo alla Società, idoneo a legittimare l’utilizzo del ben e , essendo stata formalmente rilasciata la concessione da parte della Regione soltanto nel 2002, con atto registrato nel 2003, e l’altrettanto incontroversa natura demanial e del terreno , definito dall o stesso occupante pertinenza fluviale dell’alveo storico da tempo abbandonato del fiume Marecchia, sito in Rimini-località “Celle”(…) rendono palese che la c ausa non investeprofili di legittimità di atti amministrativi ma concerne, da un lato, i l diritto del soggetto privato di detenere il bene demaniale e, dall’altro, l a pretesa (oggetto di riconvenzionale) della [OSCURATO:PERSONA] di conseguire il pagamento di un indennizzo/risarcimento. [OSCURATO:PERSONA] occupante, a ben vedere, non ha mai negato di dovere pagare un corrispettivo per l’utilizzazione del bene pubblico, essendosi limitata a dedurre l’eccessività delle somme versate all’Amministrazione quale canone di occupazione, in quanto addirittura superiori, ne lla misura, al canone di concessione dovuto per legge.

Come è stato puntualmente evidenziato dai giudici di merito, l’oggetto della controversia, in relazione alla domanda di ripetizione dell’indebito avanzata dalla Società, a fferisce piuttosto a lla spettanza e d a lla misura dell’indennizzo determinato dall’UTE per l’occupazione sine titulo del terreno golenale, assumendo parte attrice l a non imputabilità della mancanza d i concess ione , nonostante il parere favorevole al mantenimento dei manufatti ivi realizzati , espresso, in data 5/7/1994, dal [OSCURATO:PERSONA] del Suolo – [OSCURATO:PERSONA] e Forestali di Rimini (ex Genio Civile), essendoda attribuire tale situazione di fatto alla responsabilitàesclusiva della P.A., ch e aveva provveduto al rilascio del titolo a distanza di quasi nove anni dalla relativa richiesta, con determinazione dirigenziale n. 13927 del 19 dicembre 2002 .

Si tratta, all’evidenza, di controversia rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario, aven do contenuto meramente patrimoniale, non assum endo rilievo l’intervento della P.A. a tutela di interessi generali e, avuto riguardo all’eccezione in esame,non ricorrendo, ai sensi degli artt. 140 e 143, r. d. n. 1775 del 1993, alcuna delle ipotesi di devoluzione della causa alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA], in quanto non si tratta di controversia incidente, direttamente o indirettamente, su interessi pubblici connessi al regime delle acque.

QuestaCorte, inoltre, ha avuto modo di afferm are che La distinzione tra le competenze dell'Autorità giudiziaria ordinaria e dei Tribunali regionali delle acque pubbliche attiene all'oggetto delle controversie, rientrando nell'ambito delle competenze del giudice specializzato le sole cause che involgano questioni relative alla demanialità delle acque pubbliche, o al contenuto e ai limiti delle concessioni di utenze, o al diritto nei confronti dell'Amministrazione alla derivazione o alla utilizzazione delle acque, o quelle che, comunque, incidano pure indirettamente sugli interessi pubblici connessi al regime delle acque.

Ne consegue che rientra nella competenza del giudice ordinario la controversia che abbia ad oggetto il diritto all'acquisto di un'area demaniale ex art. 5 bis l. n. 212 del 2003 e quella consequenziale risarcitoria da inadempimento (Cass. n. 29356/2018).

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda della Società anche perché la determinazione dell ’ ammontare della somma dovuta per l’occupazione del bene , non coinvolge in alcun modo la quest ione della natura demaniale dell’area golenale, mentr e i l preteso e contestato diritto (reale) a l mantenimentodei fabbricati assume concreto ri lievo ai soli fini dell a valorizzazione del bene demaniale, ai fini de l calcolo del giusto indennizzo spettante all’Amministrazione.

Del resto, la stessa tesi di parte attrice , che evoca il diritto di superficie , presuppone il riconoscimento del diritto di proprietàpubblica dell’area in questione dal momento che la Società rivendica l’acquisto (da provare) di un diritto reale di natura privatisticasu bene altrui.

Quanto, poi, alle prospettazioni della odierna ricorrente , la quale si duole dell’indebito “ritardo” nel rilascio del provvedimento concessorio legittimante la detenzione del terreno, nonostante un parere favorevole, va osservato che , in giudizio, si discut e - soltanto - del modo in cui l’Amministrazione ha o non ha osservato le regole di lealtà, correttezza e buona fede, regole, che attengono alle norme generali dell’ordinamento e d operano su piani distinti rispetto a que lle di legittimità amministrativa, in modo autonomo e non in rapporto di pregiudizialità con le prime, per cui viene a prospettarsi una situazione tutelata in sé e non nel suo collegamento con l’interesse pubblico(Cass. Sez.

Un., n. 17586/2015 e, da ultimo, n. 8236/2022; n. 1567/2023; n. 2175/2023; n. 4044/2023).

Va, altresì, richiamatoil principio espresso dalla Corte (Cass. n. 4504/1998) secondo cui, In tema di acque pubbliche, la norma di cui all'art. 140, lett. c) del R.D. 1775/33 (a mente della quale appartengono, in primo grado, alla cognizione dei tribunali regionali delle acque "le controversie aventi ad oggetto qualunque diritto relativo alle derivazioni ed utilizzazioni di acqua pubblica) non comporta la necessità di rimessione alla cognizione del giudice specializzato di tutte le controversie attinenti, direttamente o indirettamente, al regime delle acque pubbliche, presupponendo, per converso, la sola devoluzione, al detto giudice, delle specifiche controversie implicanti la necessità di particolari conoscenze extragiuridiche per la soluzione dei problemi tecnici riconnessivi, con esclusione, pertanto, di ogni questione che, non attenendo al regime delle derivazioni od utilizzazioni di acque pubbliche (e non implicando la soluzione di problemi tecnici, ma solo di tematiche squisitamente giuridiche), possa influire solo indirettamente su tale regime.

Ne consegue che la controversia relativa al pagamento di un indennizzo per l'occupazione "sine titulo" di un suolo -pacificamente appartenente al demanio lacustre -ed all'occupazione di costruzioni ed opere su di esso insistenti (oltre che relativa all'accertamento della titolarità di eventuali diritti reali sui manufatti), non presupponendo la soluzione nédi problemi tecnici, né di questioni circa la delimitazione dell'alveo o delle sponde del lago - ovvero l'accertamento della demanialità delle acque -, deve ritenersi senz'altro devoluta alla cognizione del giudice ordinario .

Infine, quanto al l’incidenza sulla competenza giur is dizionale del giudice ordinariodella domanda riconvenzionale proposta dall ’Am m inistrazione finanziaria al fine di ottenere il risarcimento dei danni da occupazione illegittima di compendio di natura demaniale, ricomprendente – in tesi - anche i manufatti sovrastanti, sovviene il principio generale , vige nte nell'ordinamento processuale , dell'inderogabilità della giurisdizione per motivi di connession e e la connessione costituisce un tratto normativo tipico della domanda riconvenzionale (Cass. Sez.

Un., n. 8475 del 2022).

Il secondo motivo di ricorsoè infondato La Corte di Appello ha respinto la domanda risarcitoriariproposta dall’Agenzia del Demanio per i danni derivanti,direttamente e indirettamente, dall’occupazione sine titulo del bene demaniale, avendo riten ut o sussistente la esclusiva responsabilità della P.A. , esclus i , nel contempo, profili di colpa nella condotta tenuta dalla Società, in quanto ha lasciato trascorre circa 9 anni prima di rilasciare la concessione richiesta Ha, quindi , riconosciu to il diritto d ella occupante , a ttrice in ripetizione (art.2033 cod. civ.), divedere ridot to l’ammontare del canone di occupazione dovuto all’Amministrazione quale indennizz o per i l godimento del terreno demaniale detenuto sine titulo nel periodo per cui è causa , ad un a somma non superiore a quella del canone di mercato che sarebbe stato versa to nel caso di tempestiv o rilascio del titolo concessorio.

Ha, infine,quantificato detto indennizzo nella misura stabilit a da l consulente tecnico d’ufficio, senza considerare il valore dei fabbricati insistenti sull’area, in ragione del tasso di redditività (…) l’unico applicabile al caso in esame , non essendo possibile individuare per confronto il canone dimercato praticato in zona per beni simili, sta(nt) e l’assenza di altri beni simili locati , richiamando, al riguardo, i criteri di stima di cui alla l. r. n. 37 del 2000.

Ne è derivato l’accertamento di un credito restitutorio della Società di € 48.847,83, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e di € 20.167,44, nei confronti della Regione EmiliaRomagna, somme delle quali è statadisposta la condanna , con interessi legali dalla domanda.

La censuraerariale non appare merit evole di accoglimento per le ragioni di seguito precisate.

Giova premettere che non può invocarsi alcuna disciplina riconducibile all'uso e al godimento dei beni demaniali,in base alla quale sia consentito far derivare una qualsivoglia tutela a favore del privato che con il bene si trovi, come nel caso di specie,in un rapporto di detenzione non titolata , stante la pacifica mancanza, nel periodo oggetto di causa, della concessione.

Infatti, per effetto della natura demani ale del bene ( ) , esso è assoggettato alle norme di contabilità pubblica ed una volta venuto a cessa r e , nell’anno 1981, il titolo di detenzione qualificata scaturente dal precedente rapporto obbligatorio intercorsocon il Consorzio sistemazione fiume Marecchia-Rimini, o gni eventuale pretesa privata della Società , concernente l’utilizzazione del bene medesimo,avrebbe potuto giustificarsi unicamente nella logica di una concessione amministrativa ( ), che è provvedimento della P.A. , solo in tal caso il relativo corrispettivo può essere definito quale canone concessorio autoritativamenteimposto. [OSCURATO:PERSONA] ha ribadito, nel corso dell’intero giudizio , di aver presentato, nel 1994, al Ministero delle Finanze,domanda di rilascio della concessione ad uso vivaio del terreno demaniale nonché di certificato di disponibilità dei fabbricati ai sensi dell’art. 32 legge n. 47/85 edi aver regolarmente corrisposto le somme richieste medio tempore d all’Amministrazione finanziaria e, poi , dalla Regione , per la detenzione dell’area demaniale, in attesa del formale rilascio della concessione.Il fatto che l’Amministrazione, nelle more del procedimento concessorio , avesse richiesto all ’ occupante sine titulo d el bene demaniale i canoni di occupazione, non denota univoca m ente la volontà di regolarizzare , seppure in modo implicito, la situazione di fatto esistente, trattandosi di atto dovuto, anche sotto il profilo della responsabilità erariale.

L’aver ottemperato , per molti anni , all e richieste di pagamento dell’Amministrazionestatale e regionale, non costituisce circostanza che di per sé determina l’esclusione dellaresponsabilità del detentore sine tutulo per la mancata restituzionedel bene demaniale.

Ciò non di menola censura della ricorrente Agenzia delle Entrate, incentrata sulla violazione degli artt. 823 e 2043 cod . civ . , non coglie nel segno in quanto le deduzioni svolte al riguardo non superano l’accertamento operato d a i giudici di merito circa l’assenza di dolo o colpa da parte del soggetto occupante , elementi indefettibili per l’accoglimentodella pretesa risarcitoria ed, invece, privi di rilevanza rispettoalla richiesta di un canone in funzione indennitaria.

Ne discende che è del tuttolegittimol’avere contenuto, come ha fatto la Corte di Appellocapitolina, l’ammontare dell’indennizzo in concreto dovuto dalla Società, entro i limiti dell’utilità che la P.A. avrebbe potuto ritrarre dalla occupazione legittima, tanto più difett and o ( anche ) la prova da parte dell’Amministrazione di pregiudizi patrimoniali ulteriori.

L’indennizzo, peraltro,non è assimilabile ad una somma toria di canoni non corrispostie, per la sua funzione e per i criteri di liquidazione che lo regolano , ben può risultare superiore o inferiore a quello del precedente canone di locazione corrisposto dalla Società, così come all’ammontare del canone di occupazione determinato dall’UTEe medio tempore richiesto all ’ occupante dall’Amministrazione .

Si tratta di profili che attengono al merito della causa e, per quanto di seguito esposto,le deduzioni sul punto dell’odierna ricorrente appaiono alquanto generiche e non inficiano la tenuta della decisione impugnata , che ha tenuto conto dell a natura e dellepeculiari caratteristiche del bene oggetto di causa .Il terzo motivo del ricorso principaleed il primo motivo del ricorso incidentale, da esaminare congiuntamente sonoparimenti in fondat i.

La decisione d’appelloviene censurata anche sotto il profilo della correttezza della quantificazione dell’indennizzo per l’occupazione sine titulodell’area e delle costruzioni sulla stessa realizzate , determinato dai giudici di merito senza considerare i l valore dei manufatti che ricadono nella proprietà pubblica e , comunque,facendo riferimento a valori , quali quelli dei terreni agricoli previsti dalla normativa regionalein materia espropriativa, ritenuti incongrui .

Viene contestato, in particolare, il criterio seguito dal c.t.u., il quale ha moltiplicato il tasso di redditività del terreno per il valore medio agricolo , come proposto dalla Società, secondo quanto previsto dalla l. r. n. 37 del 2002, disciplina, ad avviso dell’Amministrazione giammai applicabile retroattivamente, essendo in discussione il periodo 1994/2000.

Ebbene, i l richiamo dei Giudici di merito, ai fini qui considerati, alla l. r. dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 37 del 2002, le cui disposizioni perseguono l'obiettivo di armonizzare la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità),va messo in relazione a lla operata ricerca delcriterio ( parametrico ) più aderente alla specificità della fattispecie esaminata, per la valutazione del bene e la liquidazione d e ll'ammontare dell'indennizzoche, come ritenuto i l Giudice di secondo grado , prescinde dalla ricorrenza degli elementi costitutivi dell'illecito di fonte sia contrattuale che aquiliananel sistema della responsabilità civile.

Infondati sono anche il quarto motivodel ricorso principale ed il secondo motivo del ricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA].

L’Agenzia delle Entratee la [OSCURATO:PERSONA] si dolgono del fatto che sia stato escluso da l l’indennizzo , da ragguagliare - in tesi - al canone di concessione dovuto per l’area , il valore dei fabbricati su di essa realizzati dalla Societàprima del rilascio del titolo concessorio, in quanto oggetto , ad avviso del giudice di secondo grado, di proprietà superficiaria in capo all’occupante , Evidenziando, al riguardo, Corte d’Appello che la concessione rilasciata si riferisce unicamente all’area demaniale senza fare alcun riferimento ai predetti fabbricati .

La naturademaniale del bene non è di ostacolo né alla costituzione in favore di privati, mediante concessione, di diritti reali o personali che abbiano ad oggetto la fruizione del bene medesimo, né alla circolazione tra privati di tali diritti, che si atteggiano, nei rapporti privatistici, come diritti soggettivi perfetti, sia pure aventi natura temporanea e soggetta ad una peculiare regolazione in ordine al momento della sua modificazione, cessazione o estinzione(Cass. n. 15066/2023).

Lecensure in e same sono da disattendere per ch é oggetto di controversia è stato correttamente circoscritto all’utilizzazione dell’area golenale,non anche dei manufatti,i quali possono semmai venire in rilievo al termine della concessione , in ragione della loro rimovibilità.

La sentenza impugnata, in conclusione, non merita d’esserecassata.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale .

Condanna l’Agenzia del Demanio e la [OSCURATO:PERSONA] alpagamento delle spese del presente giudizio,liquidate a carico di ciascuna parte soccombente , in € 4.500,00 ed € 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso inidenta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
U ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 413/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.S., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. MAZZINI, 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA] S.S. -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 3217/2016 depositata il 20/05/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/10/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Uditil’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso , l’ avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso e l’avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso e l’accoglimento del ricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Roma, ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario,accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.S. (per brevità, Società) nei confronti dell’Agenzia del D emanio e della R egione [OSCURATO:PERSONA],con cui aveva chiesto la restituzione delle somme indebitamente versate , ottemperando alle determinazioni de ll’[OSCURATO:PERSONA] , per la detenzione dell’aera demaniale , perché eccede nti la misura di quanto dovuto per canoni demaniali, nel periodo compreso tra l’1/1/1996 ed il 31/12/2000 , relativamente ad una porzione di terreno sita in Rimini, costituente pertinenza idraulica del fiume Marecchia,e condannava la prima convenuta al pagamento della somma di € 48.847,83 e la seconda al pagamento di € 26.505,70, oltre interessi e spese di lite. La Corte di Appello di Roma, con la sopra indicata in epigrafe, ha rigetta to l’appello proposto dall’Agenzia del Demanioedaccolto gli appelli incidentali proposti dalla Regione e dalla Società, nonché in riforma della sentenza di primo grado , ferma la condanna dell’Agenzia del Demanio, hadeterminato in € 20.167,44, oltre interessi, la minor sommadovuta in restituzione dalla Regione, con spese in parte compensate tra le parti. [OSCURATO:PERSONA] di Appello , confermata la competenza giurisdizionale del giudice adito, sul rilievo che la demanialità dell’area non fosse in alcun modo oggetto di contestazione,essendo l a causa incentrat a sulle modalità d’uso dell’area golenale di pertinenza fluviale,da tempo abbandonata ed adibita a vivaio, ha osservato, nel merito, che l’assenza del titolo concessorio non potesse essere addebitata alla Società, ch e aveva ott enuto la disponibilità del terreno , su cui insistono tre fabbricatia dibiti ad ufficio e uso commerciale , in forza del contratto di locazione stipulato,nel 1975, con il Consorzio per la Sistemazione del [OSCURATO:PERSONA] re cchia , e presentato, nel 1994, istanza di rilascio di concessione d’uso del bene demaniale, all’allora competente Intendenza di Finanza e d infine versato al Ministero delle Finanze l’importo di £. 136.270.000, a titolo di canoni per l’occupazione dell’area nel periodo 1991/1996, ottenendo dalla [OSCURATO:PERSONA] , cui era nel frattempopassata la competenzain materia di gestione ed uso materia del demanio idrico, l’atto di concessionedell’area demaniale, registrato in data 1 / 1 0 / 2003 , per un canone annuo provvisoriamentedeterminato in complessivi € 15.301,34 . Ha, altresì, ritenuto il Giudice di appello che la Società, a ragione, si dolesse del fatto che l’ammontare delcanone d i occupazione versato per l’occupazione sine titulo del terreno demaniale , con sovrastanti manufatti (realizzati dalla stessa Società), fosse addirittura superiore a quello d e i canoni concessori (periodo 1996/2000) calcolati sulla base della l. n. 537 del 1994, art. 9, e della l. n. 507 del 1995, art. 6, secondo icriteri di cui alla l. r. n. 37 del 2002, trattandosi di disciplina applicabile retroattivamenteper parametrare la somma dovuta qu al e corrispettivo del godimento del bene, da ritenersi del tutto legittimo , stante l’inerzia dell’Amministrazione nel rilascio della concessione richiesta , comunque , tempestivamente dalla Societàcon istanza (prot. n. 5780) dell’11/5/1994 . La Corte di Appello ha provveduto a determina re il saldo attivo oggetto d i condanna a favore della Società ed a carico della Regione, sulla scorta del canone dovuto per l’area senza considerare i 3 fabbricati, non risultando dagli atti prodotti che gli stessi siano mai stati formalmente acquisiti al demanio, e tenendo conto del fatto che la concessione rilasciata si riferisce unicamente all’ara demaniale senza fare riferimento ai predetti fabbricati . Avverso la decisione,l’Agenzia del Demanio propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, a l qual e resist ono , con controricorso , la Società e la [OSCURATO:PERSONA] ; quest’ultima ha pure proposto ricorso incidentale , affidato a due motivi,e depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo, la ricorrente Agenzia del Demanio deduce, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 140, r.d. n. 1775 del 1993, 1, l. n. 36 del 1994, 818 e 820 cod.civ., per avere la Corte di Appello disatteso la riproposta eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale Civile di Roma, per essere la presente controversia devoluta alla competenza del Tribunale Superiore delle Acque avuto riguardo alla domanda riconvenzionale di accertamento della demanialità dell’area de quo in quanto pertinenza idraulica del [OSCURATO:PERSONA] e delle costruzioni su di e ssa insistenti, ai finidella domanda di risarcimento del danno da occupazione sine titulo per il complesso immobiliare destinato a vivaio. Con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 823 e 2043 cod.civ. nonchédei principi afferenti l’utilizzazione di beni demaniali, per avere la Corte di Appello respinto la riproposta domanda riconvenzi onale nonostante l’occupazione dell’area fosse da qualificare,nel periodo 1994/2000, illegittima risalendo all’anno 2002 il rilascio, da parte della [OSCURATO:PERSONA] , del provvedimento concessorio. Deduce, inoltre, che l’Amministrazione è estranea a l pregresso contratto di locazionedell’area, che l’ordinamento prevede specifici rimedi in caso di inerziadella [OSCURATO:PERSONA] e che la Regione è soggetto diverso , per cui la sopravvenutaconcessione è priv a di efficacia retroattiv a . Con il terzo motivo deduce, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.9, l. n. 537 del 1993 e 6, l. n. 507 del 1995,nonché della l. r. n. 37 del 2002, per non avere la Corte di Appello c onsiderato che , relativamente alla domandata restituzione di somme pretesamente versate in eccesso, non è corretto il riferimento alla misura dei canoni concessori, i quali presuppongono una situazione fattuale differente da quella oggetto d’esame, stante l’assenza di un valido titolo in capo alla Società atto a legittimare l’utilizzo di beni demaniali. Con il quarto motivo deduce, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione dell’art.934 cod. civ., per avere la Corte di Appello condiviso la decisione del primo giudice nella parte in cui ha determinato il canone senza tenere conto dei fabbricati , perché appartenenti alla società in proprietà superficiariae da questa realizzati , in quanto, trattandosi di opererealizzate in un caso di abuso ai danni della proprietà statale, eranoindubbiamente da considerarsi acquisite al demanio dello Stato. La ricorrente [OSCURATO:PERSONA]Romagna deduce, con il primo motivo di ricorso incidentale, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 19, l. r. n. 37 del 2002, 9, l. n. 537 del 1993, 5, comma 6, d.l.n. 415 del 1995, conv. n ella l. n. 507 del 1995, perché la Corte di Appello ha determinato la misura del canone concessorio erroneamente applicando il criteri o (VAM) previsto d a lla richiamata legge regionale per la quantifica zione dell’indennizzo dovuto in caso di esproprio, in tal modo pervenendo ad unrisultato differente dal valore di mercatodel bene cui pure il giudice di primo grado aveva fatto riferimento. Con il secondo motivodeduce, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 934 cod. civ. e 15, comma 13, l. n. 10 del 1977, perché la Corte di Appello ha ritenuto che, nel procedere alla determinazione dei canoni,di fare riferimento al valore del solo terreno e non anche a quello dei manufatti realizzati dalla Società per l’esercizio dell’attività vivaistica, in quanto pretesamente oggettodi proprietà superficiaria , pur t rattandosi di opere realizzate in assenza di titoliabilitativi su suolo di proprietà pubblica, gratuitamente acquisite al demanioe, dunque, da valutare ai fini della quantificazione del canone di concessione. Il primo motivo delricorso erariale è infondato e non merita accoglimento. Secondo la costante ed univoca giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, la decisione sulla giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda in relazione al petitumsostanziale dedotto dall'attore e, pertanto, l'accertamento del giudice, col correlativo potere di qualificazione, presupposto necessario per l'individuazione del giudice munito di giurisdizione, è necessariamente affidato ad elementi dedotti ed allegati dalla parte.Orbene, ai fini della regolazione della giurisdizione, va considerato che la domanda di [OSCURATO:PERSONA] S.S., oggetto de l l’atto introduttivo del giudizio, riguardala ripetizione di somme pretesamente versate in eccedenza, dal 1996 al2000, rispetto a quanto eventualmente dovuto per canoni demaniali, questi ultimi calcolati sulla base dei prezzi praticati in regime di libero mercato, ai sensi degli artt. 9,comma 3, l. n. 537 del 1993 e 5, comm a 6, d. l. n. 415 del 1995, in relazione ad una porzione di terreno costituente pertinenza idraulicadel fiume Marecchia, oggetto di ini n terrotta utilizzazione da parte della Società,dapprima, perché concess a in locazione da l Consorzio per la sistemazione del [OSCURATO:PERSONA], successivamente , perché oggetto di concessione da parte della [OSCURATO:PERSONA]. Laincontroversa mancanza di un valido titolo concessorio in capo alla Società, idoneo a legittimare l’utilizzo del ben e , essendo stata formalmente rilasciata la concessione da parte della Regione soltanto nel 2002, con atto registrato nel 2003, e l’altrettanto incontroversa natura demanial e del terreno , definito dall o stesso occupante pertinenza fluviale dell’alveo storico da tempo abbandonato del fiume Marecchia, sito in Rimini-località “Celle”(…) rendono palese che la c ausa non investeprofili di legittimità di atti amministrativi ma concerne, da un lato, i l diritto del soggetto privato di detenere il bene demaniale e, dall’altro, l a pretesa (oggetto di riconvenzionale) della [OSCURATO:PERSONA] di conseguire il pagamento di un indennizzo/risarcimento. [OSCURATO:PERSONA] occupante, a ben vedere, non ha mai negato di dovere pagare un corrispettivo per l’utilizzazione del bene pubblico, essendosi limitata a dedurre l’eccessività delle somme versate all’Amministrazione quale canone di occupazione, in quanto addirittura superiori, ne lla misura, al canone di concessione dovuto per legge. Come è stato puntualmente evidenziato dai giudici di merito, l’oggetto della controversia, in relazione alla domanda di ripetizione dell’indebito avanzata dalla Società, a fferisce piuttosto a lla spettanza e d a lla misura dell’indennizzo determinato dall’UTE per l’occupazione sine titulo del terreno golenale, assumendo parte attrice l a non imputabilità della mancanza d i concess ione , nonostante il parere favorevole al mantenimento dei manufatti ivi realizzati , espresso, in data 5/7/1994, dal [OSCURATO:PERSONA] del Suolo – [OSCURATO:PERSONA] e Forestali di Rimini (ex Genio Civile), essendoda attribuire tale situazione di fatto alla responsabilitàesclusiva della P.A., ch e aveva provveduto al rilascio del titolo a distanza di quasi nove anni dalla relativa richiesta, con determinazione dirigenziale n. 13927 del 19 dicembre 2002 . Si tratta, all’evidenza, di controversia rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario, aven do contenuto meramente patrimoniale, non assum endo rilievo l’intervento della P.A. a tutela di interessi generali e, avuto riguardo all’eccezione in esame,non ricorrendo, ai sensi degli artt. 140 e 143, r. d. n. 1775 del 1993, alcuna delle ipotesi di devoluzione della causa alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA], in quanto non si tratta di controversia incidente, direttamente o indirettamente, su interessi pubblici connessi al regime delle acque. QuestaCorte, inoltre, ha avuto modo di afferm are che La distinzione tra le competenze dell'Autorità giudiziaria ordinaria e dei Tribunali regionali delle acque pubbliche attiene all'oggetto delle controversie, rientrando nell'ambito delle competenze del giudice specializzato le sole cause che involgano questioni relative alla demanialità delle acque pubbliche, o al contenuto e ai limiti delle concessioni di utenze, o al diritto nei confronti dell'Amministrazione alla derivazione o alla utilizzazione delle acque, o quelle che, comunque, incidano pure indirettamente sugli interessi pubblici connessi al regime delle acque. Ne consegue che rientra nella competenza del giudice ordinario la controversia che abbia ad oggetto il diritto all'acquisto di un'area demaniale ex art. 5 bis l. n. 212 del 2003 e quella consequenziale risarcitoria da inadempimento (Cass. n. 29356/2018). Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda della Società anche perché la determinazione dell ’ ammontare della somma dovuta per l’occupazione del bene , non coinvolge in alcun modo la quest ione della natura demaniale dell’area golenale, mentr e i l preteso e contestato diritto (reale) a l mantenimentodei fabbricati assume concreto ri lievo ai soli fini dell a valorizzazione del bene demaniale, ai fini de l calcolo del giusto indennizzo spettante all’Amministrazione. Del resto, la stessa tesi di parte attrice , che evoca il diritto di superficie , presuppone il riconoscimento del diritto di proprietàpubblica dell’area in questione dal momento che la Società rivendica l’acquisto (da provare) di un diritto reale di natura privatisticasu bene altrui. Quanto, poi, alle prospettazioni della odierna ricorrente , la quale si duole dell’indebito “ritardo” nel rilascio del provvedimento concessorio legittimante la detenzione del terreno, nonostante un parere favorevole, va osservato che , in giudizio, si discut e - soltanto - del modo in cui l’Amministrazione ha o non ha osservato le regole di lealtà, correttezza e buona fede, regole, che attengono alle norme generali dell’ordinamento e d operano su piani distinti rispetto a que lle di legittimità amministrativa, in modo autonomo e non in rapporto di pregiudizialità con le prime, per cui viene a prospettarsi una situazione tutelata in sé e non nel suo collegamento con l’interesse pubblico(Cass. Sez. Un., n. 17586/2015 e, da ultimo, n. 8236/2022; n. 1567/2023; n. 2175/2023; n. 4044/2023). Va, altresì, richiamatoil principio espresso dalla Corte (Cass. n. 4504/1998) secondo cui, In tema di acque pubbliche, la norma di cui all'art. 140, lett. c) del R.D. 1775/33 (a mente della quale appartengono, in primo grado, alla cognizione dei tribunali regionali delle acque "le controversie aventi ad oggetto qualunque diritto relativo alle derivazioni ed utilizzazioni di acqua pubblica) non comporta la necessità di rimessione alla cognizione del giudice specializzato di tutte le controversie attinenti, direttamente o indirettamente, al regime delle acque pubbliche, presupponendo, per converso, la sola devoluzione, al detto giudice, delle specifiche controversie implicanti la necessità di particolari conoscenze extragiuridiche per la soluzione dei problemi tecnici riconnessivi, con esclusione, pertanto, di ogni questione che, non attenendo al regime delle derivazioni od utilizzazioni di acque pubbliche (e non implicando la soluzione di problemi tecnici, ma solo di tematiche squisitamente giuridiche), possa influire solo indirettamente su tale regime. Ne consegue che la controversia relativa al pagamento di un indennizzo per l'occupazione "sine titulo" di un suolo -pacificamente appartenente al demanio lacustre -ed all'occupazione di costruzioni ed opere su di esso insistenti (oltre che relativa all'accertamento della titolarità di eventuali diritti reali sui manufatti), non presupponendo la soluzione nédi problemi tecnici, né di questioni circa la delimitazione dell'alveo o delle sponde del lago - ovvero l'accertamento della demanialità delle acque -, deve ritenersi senz'altro devoluta alla cognizione del giudice ordinario . Infine, quanto al l’incidenza sulla competenza giur is dizionale del giudice ordinariodella domanda riconvenzionale proposta dall ’Am m inistrazione finanziaria al fine di ottenere il risarcimento dei danni da occupazione illegittima di compendio di natura demaniale, ricomprendente – in tesi - anche i manufatti sovrastanti, sovviene il principio generale , vige nte nell'ordinamento processuale , dell'inderogabilità della giurisdizione per motivi di connession e e la connessione costituisce un tratto normativo tipico della domanda riconvenzionale (Cass. Sez. Un., n. 8475 del 2022). Il secondo motivo di ricorsoè infondato La Corte di Appello ha respinto la domanda risarcitoriariproposta dall’Agenzia del Demanio per i danni derivanti,direttamente e indirettamente, dall’occupazione sine titulo del bene demaniale, avendo riten ut o sussistente la esclusiva responsabilità della P.A. , esclus i , nel contempo, profili di colpa nella condotta tenuta dalla Società, in quanto ha lasciato trascorre circa 9 anni prima di rilasciare la concessione richiesta Ha, quindi , riconosciu to il diritto d ella occupante , a ttrice in ripetizione (art.2033 cod. civ.), divedere ridot to l’ammontare del canone di occupazione dovuto all’Amministrazione quale indennizz o per i l godimento del terreno demaniale detenuto sine titulo nel periodo per cui è causa , ad un a somma non superiore a quella del canone di mercato che sarebbe stato versa to nel caso di tempestiv o rilascio del titolo concessorio. Ha, infine,quantificato detto indennizzo nella misura stabilit a da l consulente tecnico d’ufficio, senza considerare il valore dei fabbricati insistenti sull’area, in ragione del tasso di redditività (…) l’unico applicabile al caso in esame , non essendo possibile individuare per confronto il canone dimercato praticato in zona per beni simili, sta(nt) e l’assenza di altri beni simili locati , richiamando, al riguardo, i criteri di stima di cui alla l. r. n. 37 del 2000. Ne è derivato l’accertamento di un credito restitutorio della Società di € 48.847,83, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e di € 20.167,44, nei confronti della Regione EmiliaRomagna, somme delle quali è statadisposta la condanna , con interessi legali dalla domanda. La censuraerariale non appare merit evole di accoglimento per le ragioni di seguito precisate. Giova premettere che non può invocarsi alcuna disciplina riconducibile all'uso e al godimento dei beni demaniali,in base alla quale sia consentito far derivare una qualsivoglia tutela a favore del privato che con il bene si trovi, come nel caso di specie,in un rapporto di detenzione non titolata , stante la pacifica mancanza, nel periodo oggetto di causa, della concessione. Infatti, per effetto della natura demani ale del bene ( ) , esso è assoggettato alle norme di contabilità pubblica ed una volta venuto a cessa r e , nell’anno 1981, il titolo di detenzione qualificata scaturente dal precedente rapporto obbligatorio intercorsocon il Consorzio sistemazione fiume Marecchia-Rimini, o gni eventuale pretesa privata della Società , concernente l’utilizzazione del bene medesimo,avrebbe potuto giustificarsi unicamente nella logica di una concessione amministrativa ( ), che è provvedimento della P.A. , solo in tal caso il relativo corrispettivo può essere definito quale canone concessorio autoritativamenteimposto. [OSCURATO:PERSONA] ha ribadito, nel corso dell’intero giudizio , di aver presentato, nel 1994, al Ministero delle Finanze,domanda di rilascio della concessione ad uso vivaio del terreno demaniale nonché di certificato di disponibilità dei fabbricati ai sensi dell’art. 32 legge n. 47/85 edi aver regolarmente corrisposto le somme richieste medio tempore d all’Amministrazione finanziaria e, poi , dalla Regione , per la detenzione dell’area demaniale, in attesa del formale rilascio della concessione.Il fatto che l’Amministrazione, nelle more del procedimento concessorio , avesse richiesto all ’ occupante sine titulo d el bene demaniale i canoni di occupazione, non denota univoca m ente la volontà di regolarizzare , seppure in modo implicito, la situazione di fatto esistente, trattandosi di atto dovuto, anche sotto il profilo della responsabilità erariale. L’aver ottemperato , per molti anni , all e richieste di pagamento dell’Amministrazionestatale e regionale, non costituisce circostanza che di per sé determina l’esclusione dellaresponsabilità del detentore sine tutulo per la mancata restituzionedel bene demaniale. Ciò non di menola censura della ricorrente Agenzia delle Entrate, incentrata sulla violazione degli artt. 823 e 2043 cod . civ . , non coglie nel segno in quanto le deduzioni svolte al riguardo non superano l’accertamento operato d a i giudici di merito circa l’assenza di dolo o colpa da parte del soggetto occupante , elementi indefettibili per l’accoglimentodella pretesa risarcitoria ed, invece, privi di rilevanza rispettoalla richiesta di un canone in funzione indennitaria. Ne discende che è del tuttolegittimol’avere contenuto, come ha fatto la Corte di Appellocapitolina, l’ammontare dell’indennizzo in concreto dovuto dalla Società, entro i limiti dell’utilità che la P.A. avrebbe potuto ritrarre dalla occupazione legittima, tanto più difett and o ( anche ) la prova da parte dell’Amministrazione di pregiudizi patrimoniali ulteriori. L’indennizzo, peraltro,non è assimilabile ad una somma toria di canoni non corrispostie, per la sua funzione e per i criteri di liquidazione che lo regolano , ben può risultare superiore o inferiore a quello del precedente canone di locazione corrisposto dalla Società, così come all’ammontare del canone di occupazione determinato dall’UTEe medio tempore richiesto all ’ occupante dall’Amministrazione . Si tratta di profili che attengono al merito della causa e, per quanto di seguito esposto,le deduzioni sul punto dell’odierna ricorrente appaiono alquanto generiche e non inficiano la tenuta della decisione impugnata , che ha tenuto conto dell a natura e dellepeculiari caratteristiche del bene oggetto di causa .Il terzo motivo del ricorso principaleed il primo motivo del ricorso incidentale, da esaminare congiuntamente sonoparimenti in fondat i. La decisione d’appelloviene censurata anche sotto il profilo della correttezza della quantificazione dell’indennizzo per l’occupazione sine titulodell’area e delle costruzioni sulla stessa realizzate , determinato dai giudici di merito senza considerare i l valore dei manufatti che ricadono nella proprietà pubblica e , comunque,facendo riferimento a valori , quali quelli dei terreni agricoli previsti dalla normativa regionalein materia espropriativa, ritenuti incongrui . Viene contestato, in particolare, il criterio seguito dal c.t.u., il quale ha moltiplicato il tasso di redditività del terreno per il valore medio agricolo , come proposto dalla Società, secondo quanto previsto dalla l. r. n. 37 del 2002, disciplina, ad avviso dell’Amministrazione giammai applicabile retroattivamente, essendo in discussione il periodo 1994/2000. Ebbene, i l richiamo dei Giudici di merito, ai fini qui considerati, alla l. r. dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 37 del 2002, le cui disposizioni perseguono l'obiettivo di armonizzare la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità),va messo in relazione a lla operata ricerca delcriterio ( parametrico ) più aderente alla specificità della fattispecie esaminata, per la valutazione del bene e la liquidazione d e ll'ammontare dell'indennizzoche, come ritenuto i l Giudice di secondo grado , prescinde dalla ricorrenza degli elementi costitutivi dell'illecito di fonte sia contrattuale che aquiliananel sistema della responsabilità civile. Infondati sono anche il quarto motivodel ricorso principale ed il secondo motivo del ricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA]. L’Agenzia delle Entratee la [OSCURATO:PERSONA] si dolgono del fatto che sia stato escluso da l l’indennizzo , da ragguagliare - in tesi - al canone di concessione dovuto per l’area , il valore dei fabbricati su di essa realizzati dalla Societàprima del rilascio del titolo concessorio, in quanto oggetto , ad avviso del giudice di secondo grado, di proprietà superficiaria in capo all’occupante , Evidenziando, al riguardo, Corte d’Appello che la concessione rilasciata si riferisce unicamente all’area demaniale senza fare alcun riferimento ai predetti fabbricati . La naturademaniale del bene non è di ostacolo né alla costituzione in favore di privati, mediante concessione, di diritti reali o personali che abbiano ad oggetto la fruizione del bene medesimo, né alla circolazione tra privati di tali diritti, che si atteggiano, nei rapporti privatistici, come diritti soggettivi perfetti, sia pure aventi natura temporanea e soggetta ad una peculiare regolazione in ordine al momento della sua modificazione, cessazione o estinzione(Cass. n. 15066/2023). Lecensure in e same sono da disattendere per ch é oggetto di controversia è stato correttamente circoscritto all’utilizzazione dell’area golenale,non anche dei manufatti,i quali possono semmai venire in rilievo al termine della concessione , in ragione della loro rimovibilità. La sentenza impugnata, in conclusione, non merita d’esserecassata. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale . Condanna l’Agenzia del Demanio e la [OSCURATO:PERSONA] alpagamento delle spese del presente giudizio,liquidate a carico di ciascuna parte soccombente , in € 4.500,00 ed € 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso inidenta
Sentenza Cassazione n. 30492/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris