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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 giugno 2025

Cassazione n. 30939/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto si risolvono in mere enunciazioni di principio quanto ad asseriti vizi di motivazione in relazione alla responsabilità del ricorrente per la evasione allo ste ascritta, alle generiche denegate e alla misura della pena irrogata, temi che / di contro, per quanto emerge dalla lettura del provvedimento impugnato/ risultano affrontati e argomentati in modo lineare, con coerente logicità e all'esito di una esauriente disamina dei dati processuali • rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 6 Giugno 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto si risolvono in mere enunciazioni di principio quanto ad asseriti vizi di motivazione in relazione alla responsabilità del ricorrente per la evasione allo ste ascritta, alle generiche denegate e alla misura della pena irrogata, temi che / di contro, per quanto emerge dalla lettura del provvedimento impugnato/ risultano affrontati e argomentati in modo lineare, con coerente logicità e all'esito di una esauriente disamina dei dati processuali • rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 6 Giugno 2025.
Sentenza Cassazione n. 30939/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris