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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 28357/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

LIBERTA' di Firenzesvolta la relazione dalla Consigliera Gabriella [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Michele CIAMBELLINI, conle quali si è chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Firenze ha respinto l’appello proposto nell’interesse di Hamid ZOUBIRavverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di Livorno aveva rigettato la richiesta disostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, al medesimo applicatanell’ambito di un procedimento nel quale gli si contestano dieci capi d’imputazione ai sensidell’art. 73 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, oltre al reato di cui agli artt. 2, 4 e 7 legge895/1967, richiesta a sostegno della quale era stata allegata la possibilità di svolgerel’inadeguatezza della misura più afflittiva avuto riguardo al tempo trascorso (un anno emezzo) dall’ultima condotta contestatagli.2.

Il Tribunale ha rigettato il gravame, invero inerente al solo quadro cautelare,osservando, da un lato, che quelli allegati a difesa non potevano considerarsi elementi dinovità, l’istanza essendosi risolta nella richiesta di una rivalutazione critica delle esigenzecautelari ravvisate nell’ordinanza genetica e ciò in quanto: anche al momentodell’applicazione della misura, lo ZOUBIR prestava attività lavorativa presso la stessa dittadisponibile a garantirgli un posto di lavoro; tale prospettiva non sarebbe coerente con lamisura gradata degli arresti domiciliari, non sussistendo un diritto allo svolgimentodell’attività lavorativa, ma solo la possibilità di essere a ciò autorizzato; quanto all’attualitàdelle esigenze cautelari, la difesa avrebbe operato una confusione impropria tra il c.d.tempo silente (quello cioè intercorso tra la commissione dei fatti e l’applicazionedell’ordinanza genetica) con il mero decorso del tempo in stato di custodia, circostanzaquest’ultima inidonea a giustificare di per sé la revoca o la sostituzione della misura in atto.Ha, infine, ritenuto infondata la censura con la quale la difesa aveva prospettato la nullitàdell’ordinanza impugnata per difetto di motivazione, opponendo un vuoto contenutisticodell’istanza esaminata tale da giustificare la tecnica della motivazione per relationem,ricordando comunque che, nella specie, le intercettazioni avevano consentito di appurareche lo ZOUBIR era un importatore, trasportatore e rivenditore al dettaglio di cocaina,impegnato nella continua ricerca di persone insospettabili cui affidare il ruolo di corriereanche in un periodo nel quale egli era sottoposto alla misura presidiata da braccialettoelettronico, altresì richiamando la personalità del predetto, gravato da precedenti chetestimoniano come lo stesso abbia continuato a delinquere dal 2000 al 2014, subendonumerosi periodi di reclusione.

Infine, ha considerato irrilevante la richiesta dipatteggiamento così come l’allegata disparità di trattamento con altro co-indagato, inrelazione alla quale non era stato allegato il provvedimento che ne aveva disposto lamodifica della misura più afflittiva.3.

La difesa dello ZOUBIR ha proposto ricorso, formulando quattro motivi, con i quali hadedotto violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento a diversi punti.Con il primo, ha censurato la valutazione sulla idoneità della sola misura inframuraria: ilTribunale, invece di colmare le carenze motivazionali dell’ordinanza impugnata, ne avrebberecepito acriticamente le conclusioni, contestandosi la ritenuta genericità dell’istanzaformulata ai sensi dell’art. 299, cod. proc. pen., non avendo i giudici territoriali spiegatoperché l’allontanamento da Livorno per recarsi dalla madre a Firenze non costituiscacircostanza idonea a recidere i rapporti con il circuito criminale livornese.Con il secondo, ha contestato la ritenuta irrilevanza del fattore temporale ai fini dellaverifica delle esigenze cautelari: la difesa non aveva preteso che il solo “tempo silente”giustificasse la revoca o la sostituzione della misura, ma rilevato che il fattore temporale(rispetto alla commissione dei fatti, ma anche alla permanenza in stato di custodia),unitamente ad altre circostanze, en poteva incidere sul giudizio di attualità del pericolo direiterazione.Con il terzo, ha contestato la mancata considerazione del diverso trattamento cautelareriservato al co-indagato [OSCURATO:PERSONA], circostanza che costituisce, peraltro, secondo la difesa,contrariamente a quanto asserito dal Tribunale, elemento di novità: data la posizioneequiparabile dei due, si è rilevato che, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], al quale era stata addiritturaapplicata una misura non custodiale, sarebbero stati valorizzati l’efficacia deterrente delperiodo di custodia sofferto e l’allentamento, se non la recisione, dei rapporti con l’ambientedel narcotraffico nel quale erano maturate le condotte contestate, elementi invece ignoratiquanto allo ZOUBIR.

Ciò che rileverebbe, nella specie, non è la mera decisione favorevole,quanto piuttosto le motivazioni che l’hanno sorretta (nuove risultanze, mutamento delquadro indiziario o cautelare, affievolimento del periculum).Infine, con il quarto, ha contestato la mancata valorizzazione della richiesta dipatteggiamento, con parere favorevole del pubblico ministero, elemento processuale che,secondo la difesa, inciderebbe sulla personalità e sulla condotta dell’indagato, esprimendonel’atteggiamento di accettazione delle responsabilità e di collaborazione processuale, conriflessi immediati anche sulla prognosi di pericolosità.3.

Il Procuratore generale, in persona del sostituto Michele CIAMBELLINI ha rassegnatomemoria scritta, con la quale ha concluso come in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Il tema devoluto è limitato alla valutazione delle esigenze cautelari e ai criteri discelta della misura, alla luce del disposto di cui agli artt. 274 e 275, cod. proc. pen.,non essendo contestata la gravità indiziaria.Ciò posto, la presente valutazione muove dal presupposto per il quale, in lineagenerale, il principio di proporzionalità, al pari di quello di adeguatezza, opera comeparametro di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenzeravvisabili nel caso concreto, tanto al momento della scelta e della adozione delprovvedimento coercitivo, che per tutta la durata dello stesso, imponendo unacostante verifica della perdurante idoneità della misura applicata a fronteggiare leesigenze che concretamente permangano o residuino, secondo il principio della minorcompressione possibile della libertà personale (Sez.

U, n. 16085 del 31/03/2011, Rv.249324 – 01; Sez. 2, n. 10383 del 18/02/2022, Rv. 282758 – 01).Ma, deve anche tenersi presente che il fatto nuovo rilevante ai fini della revoca odella modifica della misura cautelare, deve tradursi in elementi di sicura valenzasintomatica, non valutati in precedenza, idonei a determinare un mutamento delleesigenze cautelari ravvisate al momento dell'applicazione (Sez. 6, n. 40999 del29/10/2025, Rv. 289040 – 01).Tanto premesso, nella specie, la valutazione del quadro cautelare è stata condottadal Tribunale muovendo dal presupposto che i fatti allegati non costituissero elementidi novità tali da legittimare una rivisitazione dell’attualità delle esigenze già ritenutenell’ordinanza genetica e della idoneità della sola misura in atto, fatta eccezione perla circostanza inerente al co-indagato ammesso a regime cautelare non custodiale,che – contrariamente a quanto assunto da parte ricorrente – il Tribunale haeffettivamente valutato, ritenendola tuttavia solo genericamente prospettata, nonavendo la difesa provveduto a documentarla; nonché per la scelta operata in ambitoprocessuale (richiesta di patteggiamento, anch’essa specificamente valutata dalgiudicante).3.

Pertanto, seguendo la stessa impostazione del ricorso, deve osservarsi che, conriferimento alla tecnica della c.d. motivazione per relationem, il ragionamento delTribunale è coerente con i principi più volte affermati dalla giurisprudenza (vedi Sez.3, n. 34481 del 16/09/2025, Rv. 288779 – 01, in cui la tecnica è stata ritenutalegittima addirittura ai fini dello scrutinio di cui all’art. 309, comma 7, cod. proc.pen., allorquando il giudice ritenga che i dati contenuti nelle informative di poliziagiudiziaria siano autoevidenti ai fini della ricostruzione del fatto, sicché, in tal caso, èpossibile dedurre il vizio di mancanza di autonoma valutazione, ex art. 309, comma9, cod. proc. pen., a condizione che la parte impugnante indichi o alleghi criticitàspecifiche, emergenti da quegli stessi atti di indagine, in tesi totalmente neglette;Sez. 6, n. 4285 del 02/12/1992, dep. 1993, Rv. 192762 – 01, in cui tale tecnicamotivazionale è stata ritenuta legittima ove il giudice abbia fatto rinvio ad altroanalogo e recente provvedimento se, nelle more, non sono intervenuti mutamentinella situazione di fatto e processuale, in fattispecie relativa a non accolta richiestadi revoca di ordinanza di custodia cautelare già oggetto di riesame confermata inquella sede).Peraltro, ribadito che la motivazione che faccia rinvio ad atti del procedimento benindividuati è del tutto legittima, purché emerga la valutazione critica di essi, nellaspecie, deve aggiungersi quanto riportato dal Tribunale nell’ordinanza impugnata:nella decisione oggetto del gravame, infatti, a giustificazione della non modifica delquadro cautelare, si era operato un rinvio all’ordinanza genetica (eseguita circa seimesi prima dell’istanza di sostituzione), ma anche espressamente valorizzata lagravità dei fatti, la personalità dell’indagato e la specifica circostanza che costui erarisultato stabilmente inserito in una rete di narcotrafficanti, legame che soltanto lamisura più afflittiva poteva recidere.Tanto basta per ritenere la doglianza manifestamente infondata, siccome frutto diuna critica non preceduta da un effettivo confronto con quanto esposto nelprovvedimento impugnato e con i principi in materia.4.

Quanto, poi, al fattore temporale, la risposta del Tribunale è, ancora una volta,osservante dei principi consolidati in materia, di talché anche questa doglianza deveconsiderarsi manifestamente infondata.Infatti, ribadito che il c.d.

"tempo silente" trascorso dalla commissione del reatodeve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma 1, lett. c), cod.proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza che dispone la misuracautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. aifini della revoca o della sostituzione della misura, rispetto alle quali l'unico tempo cheassume rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura inpoi, essendo qualificabile, in presenza di ulteriori elementi, come fatto sopravvenutoda cui poter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenzecautelari (Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Rv. 278999 – 01; n. 46368 del14/09/2016, Rv. 268567 – 01; n. 47416 del 30/11/2011, Rv. 252050 01), deveribadirsi che il mero decorso del tempo ha un valore neutro, a meno che esso siaaccompagnato da altre circostanze suscettibili di incidere sulla considerazione delleesigenze da salvaguardare (Sez. 4, n. 13895 del 05/03/2020, Rv. 278866 – 01).Nella specie, l’attribuzione di un valore neutro al decorso del tempo è stataricondotta dal Tribunale proprio alla ritenuta assenza di elementi ulteriori, avendoprecisato che l’attività lavorativa era già stata considerata in sede di applicazionedella misura.5.

Infine, vanno considerati gli elementi “nuovi” rappresentati dalla decisione resanei confronti di altro co-indagato e dalla scelta processuale dello ZOUBIR.Le doglianze sono manifestamente infondate, la prima dovendosi considerareanche generica, siccome prospettata al Tribunale.La difesa ha, intanto, omesso un effettivo confronto con la decisione impugnata,nella quale si è rimarcata la circostanza che l’allegata disparità di trattamentorispetto ad altro co-indagato non era supportata dalla produzione del relativoprovvedimento, senza il quale era dunque precluso al giudicante di apprezzare lapossibilità dell’invocato effetto estensivo.

Pertanto, rimanendo allo stato la solacircostanza che nei confronti di altro indagato vi è stata la sostituzione della misurapiù afflittiva, deve ribadirsi, anche in questa sede, quanto correttamente evidenziatodal Tribunale: il "fatto nuovo" rilevante ai fini della revoca della misura cautelaredeve essere costituito da risultanze procedimentali nuove o anche preesistenti manon valutate precedentemente e non può consistere nella mera decisione cautelarefavorevole assunta nei confronti di un coindagato (Sez. 2, n. 54298 del 16/09/2016,Rv. 268634 – 01).

Infatti, tale evenienza, di per sé, potrebbe giustificare unarivalutazione del quadro indiziario, ma non delle esigenze cautelari che devonoessere vagliate in maniera individualizzata (Sez. 2, n. 20281 del 18/02/2016, Rv.266889 – 01).Quanto, invece, alla scelta processuale, la risposta del Tribunale non evidenziaalcuna aporia deducibile in questa sede: quel giudice ha correttamente stigmatizzatola circostanza che l’eventuale accoglimento della richiesta, corredata dal parerefavorevole della parte pubblica, determinerebbe la chiusura del procedimento,laddove il suo rigetto restituirebbe unicamente una intenzione irrilevantedell’interessato.

Ciò che difetta, tuttavia, nella prospettazione difensiva, è come taleiniziativa processuale, alla quale è correlato anche un esito premiale, evidenzi unrispetto al quale, peraltro, il Tribunale ha dato dirimente risalto ai precedenti delloZOUBIR, ai lunghi periodi di reclusione che non hanno evidentemente sortito effettideterrenti e, ancora, al suo stabile inserimento nella catena del narcotraffico.6.

Alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonravvisandosi ragione di esonero rispetto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n.186/2000), oltre alla trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cuiall’art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Mandaalla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc.pen.Così è deciso, 30/06/2026La Consigliera est.

Il PresidenteGABRIELLA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LIBERTA' di Firenzesvolta la relazione dalla Consigliera Gabriella [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Michele CIAMBELLINI, conle quali si è chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Firenze ha respinto l’appello proposto nell’interesse di Hamid ZOUBIRavverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di Livorno aveva rigettato la richiesta disostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, al medesimo applicatanell’ambito di un procedimento nel quale gli si contestano dieci capi d’imputazione ai sensidell’art. 73 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, oltre al reato di cui agli artt. 2, 4 e 7 legge895/1967, richiesta a sostegno della quale era stata allegata la possibilità di svolgerel’inadeguatezza della misura più afflittiva avuto riguardo al tempo trascorso (un anno emezzo) dall’ultima condotta contestatagli.2. Il Tribunale ha rigettato il gravame, invero inerente al solo quadro cautelare,osservando, da un lato, che quelli allegati a difesa non potevano considerarsi elementi dinovità, l’istanza essendosi risolta nella richiesta di una rivalutazione critica delle esigenzecautelari ravvisate nell’ordinanza genetica e ciò in quanto: anche al momentodell’applicazione della misura, lo ZOUBIR prestava attività lavorativa presso la stessa dittadisponibile a garantirgli un posto di lavoro; tale prospettiva non sarebbe coerente con lamisura gradata degli arresti domiciliari, non sussistendo un diritto allo svolgimentodell’attività lavorativa, ma solo la possibilità di essere a ciò autorizzato; quanto all’attualitàdelle esigenze cautelari, la difesa avrebbe operato una confusione impropria tra il c.d.tempo silente (quello cioè intercorso tra la commissione dei fatti e l’applicazionedell’ordinanza genetica) con il mero decorso del tempo in stato di custodia, circostanzaquest’ultima inidonea a giustificare di per sé la revoca o la sostituzione della misura in atto.Ha, infine, ritenuto infondata la censura con la quale la difesa aveva prospettato la nullitàdell’ordinanza impugnata per difetto di motivazione, opponendo un vuoto contenutisticodell’istanza esaminata tale da giustificare la tecnica della motivazione per relationem,ricordando comunque che, nella specie, le intercettazioni avevano consentito di appurareche lo ZOUBIR era un importatore, trasportatore e rivenditore al dettaglio di cocaina,impegnato nella continua ricerca di persone insospettabili cui affidare il ruolo di corriereanche in un periodo nel quale egli era sottoposto alla misura presidiata da braccialettoelettronico, altresì richiamando la personalità del predetto, gravato da precedenti chetestimoniano come lo stesso abbia continuato a delinquere dal 2000 al 2014, subendonumerosi periodi di reclusione. Infine, ha considerato irrilevante la richiesta dipatteggiamento così come l’allegata disparità di trattamento con altro co-indagato, inrelazione alla quale non era stato allegato il provvedimento che ne aveva disposto lamodifica della misura più afflittiva.3. La difesa dello ZOUBIR ha proposto ricorso, formulando quattro motivi, con i quali hadedotto violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento a diversi punti.Con il primo, ha censurato la valutazione sulla idoneità della sola misura inframuraria: ilTribunale, invece di colmare le carenze motivazionali dell’ordinanza impugnata, ne avrebberecepito acriticamente le conclusioni, contestandosi la ritenuta genericità dell’istanzaformulata ai sensi dell’art. 299, cod. proc. pen., non avendo i giudici territoriali spiegatoperché l’allontanamento da Livorno per recarsi dalla madre a Firenze non costituiscacircostanza idonea a recidere i rapporti con il circuito criminale livornese.Con il secondo, ha contestato la ritenuta irrilevanza del fattore temporale ai fini dellaverifica delle esigenze cautelari: la difesa non aveva preteso che il solo “tempo silente”giustificasse la revoca o la sostituzione della misura, ma rilevato che il fattore temporale(rispetto alla commissione dei fatti, ma anche alla permanenza in stato di custodia),unitamente ad altre circostanze, en poteva incidere sul giudizio di attualità del pericolo direiterazione.Con il terzo, ha contestato la mancata considerazione del diverso trattamento cautelareriservato al co-indagato [OSCURATO:PERSONA], circostanza che costituisce, peraltro, secondo la difesa,contrariamente a quanto asserito dal Tribunale, elemento di novità: data la posizioneequiparabile dei due, si è rilevato che, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], al quale era stata addiritturaapplicata una misura non custodiale, sarebbero stati valorizzati l’efficacia deterrente delperiodo di custodia sofferto e l’allentamento, se non la recisione, dei rapporti con l’ambientedel narcotraffico nel quale erano maturate le condotte contestate, elementi invece ignoratiquanto allo ZOUBIR. Ciò che rileverebbe, nella specie, non è la mera decisione favorevole,quanto piuttosto le motivazioni che l’hanno sorretta (nuove risultanze, mutamento delquadro indiziario o cautelare, affievolimento del periculum).Infine, con il quarto, ha contestato la mancata valorizzazione della richiesta dipatteggiamento, con parere favorevole del pubblico ministero, elemento processuale che,secondo la difesa, inciderebbe sulla personalità e sulla condotta dell’indagato, esprimendonel’atteggiamento di accettazione delle responsabilità e di collaborazione processuale, conriflessi immediati anche sulla prognosi di pericolosità.3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Michele CIAMBELLINI ha rassegnatomemoria scritta, con la quale ha concluso come in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Il tema devoluto è limitato alla valutazione delle esigenze cautelari e ai criteri discelta della misura, alla luce del disposto di cui agli artt. 274 e 275, cod. proc. pen.,non essendo contestata la gravità indiziaria.Ciò posto, la presente valutazione muove dal presupposto per il quale, in lineagenerale, il principio di proporzionalità, al pari di quello di adeguatezza, opera comeparametro di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenzeravvisabili nel caso concreto, tanto al momento della scelta e della adozione delprovvedimento coercitivo, che per tutta la durata dello stesso, imponendo unacostante verifica della perdurante idoneità della misura applicata a fronteggiare leesigenze che concretamente permangano o residuino, secondo il principio della minorcompressione possibile della libertà personale (Sez. U, n. 16085 del 31/03/2011, Rv.249324 – 01; Sez. 2, n. 10383 del 18/02/2022, Rv. 282758 – 01).Ma, deve anche tenersi presente che il fatto nuovo rilevante ai fini della revoca odella modifica della misura cautelare, deve tradursi in elementi di sicura valenzasintomatica, non valutati in precedenza, idonei a determinare un mutamento delleesigenze cautelari ravvisate al momento dell'applicazione (Sez. 6, n. 40999 del29/10/2025, Rv. 289040 – 01).Tanto premesso, nella specie, la valutazione del quadro cautelare è stata condottadal Tribunale muovendo dal presupposto che i fatti allegati non costituissero elementidi novità tali da legittimare una rivisitazione dell’attualità delle esigenze già ritenutenell’ordinanza genetica e della idoneità della sola misura in atto, fatta eccezione perla circostanza inerente al co-indagato ammesso a regime cautelare non custodiale,che – contrariamente a quanto assunto da parte ricorrente – il Tribunale haeffettivamente valutato, ritenendola tuttavia solo genericamente prospettata, nonavendo la difesa provveduto a documentarla; nonché per la scelta operata in ambitoprocessuale (richiesta di patteggiamento, anch’essa specificamente valutata dalgiudicante).3. Pertanto, seguendo la stessa impostazione del ricorso, deve osservarsi che, conriferimento alla tecnica della c.d. motivazione per relationem, il ragionamento delTribunale è coerente con i principi più volte affermati dalla giurisprudenza (vedi Sez.3, n. 34481 del 16/09/2025, Rv. 288779 – 01, in cui la tecnica è stata ritenutalegittima addirittura ai fini dello scrutinio di cui all’art. 309, comma 7, cod. proc.pen., allorquando il giudice ritenga che i dati contenuti nelle informative di poliziagiudiziaria siano autoevidenti ai fini della ricostruzione del fatto, sicché, in tal caso, èpossibile dedurre il vizio di mancanza di autonoma valutazione, ex art. 309, comma9, cod. proc. pen., a condizione che la parte impugnante indichi o alleghi criticitàspecifiche, emergenti da quegli stessi atti di indagine, in tesi totalmente neglette;Sez. 6, n. 4285 del 02/12/1992, dep. 1993, Rv. 192762 – 01, in cui tale tecnicamotivazionale è stata ritenuta legittima ove il giudice abbia fatto rinvio ad altroanalogo e recente provvedimento se, nelle more, non sono intervenuti mutamentinella situazione di fatto e processuale, in fattispecie relativa a non accolta richiestadi revoca di ordinanza di custodia cautelare già oggetto di riesame confermata inquella sede).Peraltro, ribadito che la motivazione che faccia rinvio ad atti del procedimento benindividuati è del tutto legittima, purché emerga la valutazione critica di essi, nellaspecie, deve aggiungersi quanto riportato dal Tribunale nell’ordinanza impugnata:nella decisione oggetto del gravame, infatti, a giustificazione della non modifica delquadro cautelare, si era operato un rinvio all’ordinanza genetica (eseguita circa seimesi prima dell’istanza di sostituzione), ma anche espressamente valorizzata lagravità dei fatti, la personalità dell’indagato e la specifica circostanza che costui erarisultato stabilmente inserito in una rete di narcotrafficanti, legame che soltanto lamisura più afflittiva poteva recidere.Tanto basta per ritenere la doglianza manifestamente infondata, siccome frutto diuna critica non preceduta da un effettivo confronto con quanto esposto nelprovvedimento impugnato e con i principi in materia.4. Quanto, poi, al fattore temporale, la risposta del Tribunale è, ancora una volta,osservante dei principi consolidati in materia, di talché anche questa doglianza deveconsiderarsi manifestamente infondata.Infatti, ribadito che il c.d. "tempo silente" trascorso dalla commissione del reatodeve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma 1, lett. c), cod.proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza che dispone la misuracautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. aifini della revoca o della sostituzione della misura, rispetto alle quali l'unico tempo cheassume rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura inpoi, essendo qualificabile, in presenza di ulteriori elementi, come fatto sopravvenutoda cui poter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenzecautelari (Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Rv. 278999 – 01; n. 46368 del14/09/2016, Rv. 268567 – 01; n. 47416 del 30/11/2011, Rv. 252050 01), deveribadirsi che il mero decorso del tempo ha un valore neutro, a meno che esso siaaccompagnato da altre circostanze suscettibili di incidere sulla considerazione delleesigenze da salvaguardare (Sez. 4, n. 13895 del 05/03/2020, Rv. 278866 – 01).Nella specie, l’attribuzione di un valore neutro al decorso del tempo è stataricondotta dal Tribunale proprio alla ritenuta assenza di elementi ulteriori, avendoprecisato che l’attività lavorativa era già stata considerata in sede di applicazionedella misura.5. Infine, vanno considerati gli elementi “nuovi” rappresentati dalla decisione resanei confronti di altro co-indagato e dalla scelta processuale dello ZOUBIR.Le doglianze sono manifestamente infondate, la prima dovendosi considerareanche generica, siccome prospettata al Tribunale.La difesa ha, intanto, omesso un effettivo confronto con la decisione impugnata,nella quale si è rimarcata la circostanza che l’allegata disparità di trattamentorispetto ad altro co-indagato non era supportata dalla produzione del relativoprovvedimento, senza il quale era dunque precluso al giudicante di apprezzare lapossibilità dell’invocato effetto estensivo. Pertanto, rimanendo allo stato la solacircostanza che nei confronti di altro indagato vi è stata la sostituzione della misurapiù afflittiva, deve ribadirsi, anche in questa sede, quanto correttamente evidenziatodal Tribunale: il "fatto nuovo" rilevante ai fini della revoca della misura cautelaredeve essere costituito da risultanze procedimentali nuove o anche preesistenti manon valutate precedentemente e non può consistere nella mera decisione cautelarefavorevole assunta nei confronti di un coindagato (Sez. 2, n. 54298 del 16/09/2016,Rv. 268634 – 01). Infatti, tale evenienza, di per sé, potrebbe giustificare unarivalutazione del quadro indiziario, ma non delle esigenze cautelari che devonoessere vagliate in maniera individualizzata (Sez. 2, n. 20281 del 18/02/2016, Rv.266889 – 01).Quanto, invece, alla scelta processuale, la risposta del Tribunale non evidenziaalcuna aporia deducibile in questa sede: quel giudice ha correttamente stigmatizzatola circostanza che l’eventuale accoglimento della richiesta, corredata dal parerefavorevole della parte pubblica, determinerebbe la chiusura del procedimento,laddove il suo rigetto restituirebbe unicamente una intenzione irrilevantedell’interessato. Ciò che difetta, tuttavia, nella prospettazione difensiva, è come taleiniziativa processuale, alla quale è correlato anche un esito premiale, evidenzi unrispetto al quale, peraltro, il Tribunale ha dato dirimente risalto ai precedenti delloZOUBIR, ai lunghi periodi di reclusione che non hanno evidentemente sortito effettideterrenti e, ancora, al suo stabile inserimento nella catena del narcotraffico.6. Alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonravvisandosi ragione di esonero rispetto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n.186/2000), oltre alla trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cuiall’art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Mandaalla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc.pen.Così è deciso, 30/06/2026La Consigliera est. Il PresidenteGABRIELLA [OSCURATO:PERSONA]
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