Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 aprile 2021

Cassazione n. 29432/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ORDINANZA sul ricorso 11902/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.35, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2472/2014 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 05/11/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/04/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. — [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] sottoscrissero 1'8 giugno 2000 un contratto preliminare con il quale la prima si obbligava a vendere e la seconda ad acquistare, per sé o per persona da nominare, un appartamento al grezzo facente parte di un fabbricato ancora da edificare, sito nel comune di Asolo.

2. — Le parti pattuirono che eventuali controversie insorte dal contratto sarebbero state rimesse alla decisione di un arbitro unico. 3. — Nell'agosto del 2006 la promittente venditrice contestò alla promissaria acquirente l'inadempimento alle obbligazioni assunte ed, avvalendosi della clausola risolutiva espressa contenuta nel preliminare, le comunicò che il contratto doveva intendersi risolto per suo fatto e colpa.4. — [OSCURATO:PERSONA], unitamente ad [OSCURATO:PERSONA], da lei nominato quale acquirente, promosse giudizio arbitrale per ottenere l'emanazione di un lodo che tenesse luogo, ai sensi dell'art. 2932 c.c., del contratto non concluso.

5. — [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. si costituì in giudizio chiedendo che fosse riconosciuta la legittimità del suo recesso dal preliminare, con conseguente diritto alla ritenzione della caparra versata da Biadene, o che, in subordine, il contratto venisse dichiarato risolto per inadempimento della promissaria acquirente.

6. — L'arbitro unico, con lodo del 6 marzo 2008, respinse le domande proposte da Biadene e Vecchiato e, in accoglimento della riconvenzionale dell'[OSCURATO:PERSONA], dichiarò che quest'ultima aveva legittimamente esercitato il proprio diritto di recesso.

7. — I soccombenti impugnarono il lodo dinanzi alla Corte d'Appello di Venezia.

8. — [OSCURATO:PERSONA], costituitasi, resistette.

9. — Con sentenza del 2 aprile 2010 la Corte adita, in parziale accoglimento dell'impugnazione, annullò il lodo, respinse ogni altra domanda proposta dalle parti e compensò le spese del giudizio.10. — [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha chiesto la cassazione della sentenza, mentre Biadene e Vecchiato hanno resistito con controricorso ed hanno a loro volta proposto ricorso incidentale.

11. — Questa Corte, con sentenza n. 6148 del 19 aprile 2012, ha respinto i primi tre motivi del ricorso principale, accolto il quarto ed il quinto motivo e dichiarato assorbito il ricorso incidentale, cassando con rinvio.

12. — Riassunto il giudizio ad iniziativa della società, nel contraddittorio delle parti, la Corte d'appello di Venezia, con sentenza del 5 novembre 2014, ha rigettato l'impugnazione per nullità del lodo proposta dai Biadene-Vecchiato, con compensazione delle spese di lite.

13. — Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso affidato a due mezzi.

14. — [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

15. — Il ricorso contiene due mezzi.

15.1. — Il primo mezzo, che si protrae da pagina 19 a pagina 28 del ricorso, è svolto sotto la rubrica «le inosservate regole del giudizio di rinvio nell'impugnata sentenza 14.10/[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 2472, della Corte di Venezia, sezione H: violazione e falsa applicazione dell'art. 384, 20 comma, e 394, ult. co., c.p.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.)».15.2. — Il secondo mezzo, che si diffonde a pagina 28 pagina 46, si svolge sotto la rubrica che segue: «L'impregiudicata questione di nullità del lodo; di ingiustificato rifiuto a stipulare il contratto definitivo in mancata misurazione dell'immobile; d'inefficace diffida ad adempiere intimata dalla promettente venditrice: violazione e falsa applicazione degli artt. 1537, 1453, 1454, 1455 e 1460 cod. civ.».

16. — È intervenuta rinuncia accettata.

Il processo è estinto.

17. — Nulla spese.

Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il proc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 11902/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.35, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2472/2014 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 05/11/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/04/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. — [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] sottoscrissero 1'8 giugno 2000 un contratto preliminare con il quale la prima si obbligava a vendere e la seconda ad acquistare, per sé o per persona da nominare, un appartamento al grezzo facente parte di un fabbricato ancora da edificare, sito nel comune di Asolo. 2. — Le parti pattuirono che eventuali controversie insorte dal contratto sarebbero state rimesse alla decisione di un arbitro unico. 3. — Nell'agosto del 2006 la promittente venditrice contestò alla promissaria acquirente l'inadempimento alle obbligazioni assunte ed, avvalendosi della clausola risolutiva espressa contenuta nel preliminare, le comunicò che il contratto doveva intendersi risolto per suo fatto e colpa.4. — [OSCURATO:PERSONA], unitamente ad [OSCURATO:PERSONA], da lei nominato quale acquirente, promosse giudizio arbitrale per ottenere l'emanazione di un lodo che tenesse luogo, ai sensi dell'art. 2932 c.c., del contratto non concluso. 5. — [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. si costituì in giudizio chiedendo che fosse riconosciuta la legittimità del suo recesso dal preliminare, con conseguente diritto alla ritenzione della caparra versata da Biadene, o che, in subordine, il contratto venisse dichiarato risolto per inadempimento della promissaria acquirente. 6. — L'arbitro unico, con lodo del 6 marzo 2008, respinse le domande proposte da Biadene e Vecchiato e, in accoglimento della riconvenzionale dell'[OSCURATO:PERSONA], dichiarò che quest'ultima aveva legittimamente esercitato il proprio diritto di recesso. 7. — I soccombenti impugnarono il lodo dinanzi alla Corte d'Appello di Venezia. 8. — [OSCURATO:PERSONA], costituitasi, resistette. 9. — Con sentenza del 2 aprile 2010 la Corte adita, in parziale accoglimento dell'impugnazione, annullò il lodo, respinse ogni altra domanda proposta dalle parti e compensò le spese del giudizio.10. — [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha chiesto la cassazione della sentenza, mentre Biadene e Vecchiato hanno resistito con controricorso ed hanno a loro volta proposto ricorso incidentale. 11. — Questa Corte, con sentenza n. 6148 del 19 aprile 2012, ha respinto i primi tre motivi del ricorso principale, accolto il quarto ed il quinto motivo e dichiarato assorbito il ricorso incidentale, cassando con rinvio. 12. — Riassunto il giudizio ad iniziativa della società, nel contraddittorio delle parti, la Corte d'appello di Venezia, con sentenza del 5 novembre 2014, ha rigettato l'impugnazione per nullità del lodo proposta dai Biadene-Vecchiato, con compensazione delle spese di lite. 13. — Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso affidato a due mezzi. 14. — [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 15. — Il ricorso contiene due mezzi. 15.1. — Il primo mezzo, che si protrae da pagina 19 a pagina 28 del ricorso, è svolto sotto la rubrica «le inosservate regole del giudizio di rinvio nell'impugnata sentenza 14.10/[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 2472, della Corte di Venezia, sezione H: violazione e falsa applicazione dell'art. 384, 20 comma, e 394, ult. co., c.p.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.)».15.2. — Il secondo mezzo, che si diffonde a pagina 28 pagina 46, si svolge sotto la rubrica che segue: «L'impregiudicata questione di nullità del lodo; di ingiustificato rifiuto a stipulare il contratto definitivo in mancata misurazione dell'immobile; d'inefficace diffida ad adempiere intimata dalla promettente venditrice: violazione e falsa applicazione degli artt. 1537, 1453, 1454, 1455 e 1460 cod. civ.». 16. — È intervenuta rinuncia accettata. Il processo è estinto. 17. — Nulla spese. Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il proc