CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 45806/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27 marzo 2019 avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 1 giugno 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è richiamata ai motivi e alle conclusioni del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO rilevato che con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di Napoli ha rigettato il riesame interposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.I.P. del tribunale locale con la quale, in sede di convalida del relativo arresto, è stata applicata al predetto la misura dell'obbligo di presentazione alla PG perchè gravemente indiziato del reato di detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish; considerato che avverso detto provvedimento ha proposto ricorso il difensore dell'indagato deducendo violazione di legge e vizio della motivazione avuto riguardo alla valutazione della legittimità del mezzo di ricerca della prova (nel caso la perquisizione operata ai sensi dell'ad 103 d.P.R. n. 309 del 1990) posto a fondamento della decisione adottata, all'uopo evidenziando che nel caso l'atto di P.G. sarebbe stato eseguito in assenza della previa autorizzazione orale del pubblico ministero, necessaria, nel caso di specie, in assenza del requisito della urgenza e rimarcando che l'atto non risultava sottoposto a convalida nelle 48 ore successive, cosi come prevede ora il terzo comma della citata disposizione all'esito della sentenza della Corte Costituzionale n.252 del 2020, non potendo valere al fine il provvedimento di convalida reso ai sensi degli artt. 354 cod. proc. pen. e 113 disp. att. cod. proc. pen.; ritenuto che il ricorso deve ritenersi manifestamente infondato alla luce del costante orientamento espresso da questa Corte ( avallato, in motivazione, dalla stessa sentenza della Corte costituzionale evocata dal ricorso) in forza del quale viene sistematicamente ribadita la sostanziale indifferenza dei profili di illegittimità della perquisizione rispetto alla tenuta del sequestro probatorio ( qui della sostanza e dei mezzi utili alla illecita commercializzazione) reso all'esito della stessa e attraverso il quale risultano acquisiti gli elementi indiziari utili a sostenere la misura, atteso che il vizio che inficia la perquisizione non invalida il conseguente sequestro, qualora vengano acquisite cose costituenti corpo di reato o a questo pertinenti, dovendosi considerare che il potere di sequestro non dipende dalle modalità con le quali le cose, oggettivamente sequestrabili, sono state reperite, ma è condizionato unicamente all'acquisibilità del bene e alla insussistenza di divieti probatori espliciti o univocamente enucleabili dal sistema (SU. n. 5021 del 1996, rv. 204644 e più recentemente Sez. 2, Sentenza n. 16065 del 10/01/2020, Rv. 278996; Cass. pen. Sez. IV, 13/11/2019, dep. 2020, n. 3196; sez. 2 n. 15784 del 23/12/2016, dep. 2017, Foddis, Rv. 269856); ritenuto infine che alla rilevata inammissibilità conseguono le statuizioni in punto di spese di cui al comma 1 dell'art. 616 cod. proc. pen. , determinate come da dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle Ammende. Così deciso il 13/10/2021. Il Consigliere estensore I Presici' nte Bened5to Pa rnò Raddusa P te