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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20159/2023

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17551/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; –ricorrente – contro Comune di Ischia, in persona del Sindacop.t., rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] di Maggio ([OSCURATO:EMAIL]), con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; –controricorrente – avverso la sentenza n. 10322/20/18, depositata il 29 novembre 2018, della Commissione tributaria regionaledella Campania; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 3 maggio 2023,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] che:

1. – sulla base di quattro motivi, l’ [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza n. 10322/20/18, depositata il 29 novembre 2018, con la quale la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l’appello proposto dalla stessa odierna ricorrente avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso per il recupero a tassazione della TARI dovuta dalla ricorrente per l’anno 2014; -il Comune di Ischia resiste con controricorso.

Considerato che:

1. –in via pregiudiziale va rilevato che, con memoria del 26 gennaio 2023, parte ricorrente ha depositato accordo stragiudiziale intercorso tra le parti in ordine ai criteri di applicazione (per superfici tassabili e corrispondente importo dovuto) del tributo in contestazione ed ha dedotto «la sopravvenuta carenza di interesse delle parti a coltivare il presente giudizio» ricorrendo ipotesi di cessazione della materia del contenderein relazione all’accordo (così) perfezionatosi; - sussiste , dunque, una causa di inammissibilità del ricorso , sia pure sopravvenuta, per essere venuto meno l'interesse della parte ricorrente ad una pronuncia sul merito dell'impugnazione ( Cass., 24 giugno 2005, n. 13565; Cass. Sez.

Un., 18 maggio 2000, n. 368);

2. - le spese del giudizio di legittimità vanno compe nsate tra le parti; - n on ricorrono i presupposti dell’ulteriore versamento del contributo unificato (d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 201, n. 228) trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu s anzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa, nella fattispecie venendo, dunque, in considerazione un'ipotesi di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione (Cass., 2 luglio 2015, n. 13636 cui adde Cass., 20 luglio 2021, n. 20697; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542).

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e compensa, tra le parti, le spese del giudizio di legittimità.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17551/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; –ricorrente – contro Comune di Ischia, in persona del Sindacop.t., rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] di Maggio ([OSCURATO:EMAIL]), con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; –controricorrente – avverso la sentenza n. 10322/20/18, depositata il 29 novembre 2018, della Commissione tributaria regionaledella Campania; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 3 maggio 2023,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] che: 1. – sulla base di quattro motivi, l’ [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza n. 10322/20/18, depositata il 29 novembre 2018, con la quale la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l’appello proposto dalla stessa odierna ricorrente avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso per il recupero a tassazione della TARI dovuta dalla ricorrente per l’anno 2014; -il Comune di Ischia resiste con controricorso. Considerato che: 1. –in via pregiudiziale va rilevato che, con memoria del 26 gennaio 2023, parte ricorrente ha depositato accordo stragiudiziale intercorso tra le parti in ordine ai criteri di applicazione (per superfici tassabili e corrispondente importo dovuto) del tributo in contestazione ed ha dedotto «la sopravvenuta carenza di interesse delle parti a coltivare il presente giudizio» ricorrendo ipotesi di cessazione della materia del contenderein relazione all’accordo (così) perfezionatosi; - sussiste , dunque, una causa di inammissibilità del ricorso , sia pure sopravvenuta, per essere venuto meno l'interesse della parte ricorrente ad una pronuncia sul merito dell'impugnazione ( Cass., 24 giugno 2005, n. 13565; Cass. Sez. Un., 18 maggio 2000, n. 368); 2. - le spese del giudizio di legittimità vanno compe nsate tra le parti; - n on ricorrono i presupposti dell’ulteriore versamento del contributo unificato (d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 201, n. 228) trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu s anzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa, nella fattispecie venendo, dunque, in considerazione un'ipotesi di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione (Cass., 2 luglio 2015, n. 13636 cui adde Cass., 20 luglio 2021, n. 20697; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542). P.Q.M. La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e compensa, tra le parti, le spese del giudizio di legittimità.
Sentenza Cassazione n. 20159/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris