CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 giugno 2023
Cassazione n. 30060/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 22 settembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Napoli nord, in data 13 gennaio 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione a plurimi episodi di rapina. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della prova di penale responsabilità dell'imputato, risulta manifestamente infondato, in quanto la corte di appello a pagina 3, richiamando anche le osservazioni del primo giudice, ha ampiamente evidenziato come la colpevolezza del prevenuto per ciascuno degli episodi contestati emergesse dalle immagini di videosorveglianza acquisite nei luoghi delle rapine e dal racconto delle persone offese, nonché dalla circostanza del noleggio da parte del Fusco dell'auto utilizzata per la commissione dei reati; Considerato che anche la seconda doglianza, che lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondata, in quanto il richiamo operato dalla Corte di appello a pagina 4 all'assenza di resipiscenza e di elementi positivi valutabili, consegna una motivazione esente da manifesta illogicità, che pertanto è insindacabile in cassazione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui il diniego delle generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (ex plurimis, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283489), laddove è invece la meritevolezza delle stesse, che dunque non può mai essere data per presunta, a necessitare di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]pHJ\ T. JN CANCEi Il Presidente