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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 maggio 2025

Cassazione n. 38232/2025

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e [OSCURATO:PERSONA] 2.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] proponendo un unico motivo di ricorso, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Erronea applicazione della legge penale in riferimento agli artt. 20-bis cod. pen. 599-bis cod. proc. pen.; la decisione impugnata non ha considerato che oggetto dell’accordo intervenuto tra le parti era non solo la rideterminazione della pena, ma anche la applicazione del lavoro sostitutivo di pubblica utilità; l’accordo recepito dalla Corte di appello è in conclusione da ritenere difforme da quanto concordato tra le parti, con conseguente legittimazione al ricorso per cassazione. 3.Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4.La difesa della ricorrente ha depositato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale. 5.Il motivo è generico, con conseguente inammissibilità del ricorso. 6.La difesa ha lamentato la violazione dell’accordo intervenuto tra le parti, senza tuttavia dare atto della circostanza, che emerge senza alcun dubbio dalla consultazione degli atti, possibile in relazione al tipo di vizio dedotto, rappresentata dalla rinuncia quale parte dell’accordo alla applicazione di sanzione sostitutiva.

In tal senso assolutamente univoca la dizione contenuta nel verbale di udienza dalla quale emerge che: “ .. la richiesta non deve intendersi condizionata all’accoglimento della richiesta di applicazione sostitutiva, nella quale comunque insiste”. 7.La dizione inequivoca contenuta nel verbale di udienza, in alcun modo contestata dalla difesa, evidenzia come la applicazione di sanzione sostitutiva non fosse parte dell’accordo (Sez. 6, n. 23960 del 21/05/2025, Forte, Rv. 288295-01; Sez. 2, n. 8396 del 04/02/2025, Santocito, Rv. 287579-01) e come la parte avesse semplicemente richiesto alla Corte di appello di valutare, nell’ambito della propria discrezionalità, tale possibile applicazione che, all’evidenza è stata disattesa sulla base della esplicita motivazione che sottolineato, in modo incensurabile in questa sede, che: “la pluralità delle violazioni e la sussistenza in capo all’odierna imputata di precedenti penali della stessa specie di quello per cui si procede denota una personalità incline alla violazione di legge ed osta alla applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità”. 8.La memoria depositata dalla difesa nulla aggiunge alle considerazioni appena esplicitate.

Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e [OSCURATO:PERSONA] 2.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] proponendo un unico motivo di ricorso, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Erronea applicazione della legge penale in riferimento agli artt. 20-bis cod. pen. 599-bis cod. proc. pen.; la decisione impugnata non ha considerato che oggetto dell’accordo intervenuto tra le parti era non solo la rideterminazione della pena, ma anche la applicazione del lavoro sostitutivo di pubblica utilità; l’accordo recepito dalla Corte di appello è in conclusione da ritenere difforme da quanto concordato tra le parti, con conseguente legittimazione al ricorso per cassazione. 3.Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4.La difesa della ricorrente ha depositato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale. 5.Il motivo è generico, con conseguente inammissibilità del ricorso. 6.La difesa ha lamentato la violazione dell’accordo intervenuto tra le parti, senza tuttavia dare atto della circostanza, che emerge senza alcun dubbio dalla consultazione degli atti, possibile in relazione al tipo di vizio dedotto, rappresentata dalla rinuncia quale parte dell’accordo alla applicazione di sanzione sostitutiva. In tal senso assolutamente univoca la dizione contenuta nel verbale di udienza dalla quale emerge che: “ .. la richiesta non deve intendersi condizionata all’accoglimento della richiesta di applicazione sostitutiva, nella quale comunque insiste”. 7.La dizione inequivoca contenuta nel verbale di udienza, in alcun modo contestata dalla difesa, evidenzia come la applicazione di sanzione sostitutiva non fosse parte dell’accordo (Sez. 6, n. 23960 del 21/05/2025, Forte, Rv. 288295-01; Sez. 2, n. 8396 del 04/02/2025, Santocito, Rv. 287579-01) e come la parte avesse semplicemente richiesto alla Corte di appello di valutare, nell’ambito della propria discrezionalità, tale possibile applicazione che, all’evidenza è stata disattesa sulla base della esplicita motivazione che sottolineato, in modo incensurabile in questa sede, che: “la pluralità delle violazioni e la sussistenza in capo all’odierna imputata di precedenti penali della stessa specie di quello per cui si procede denota una personalità incline alla violazione di legge ed osta alla applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità”. 8.La memoria depositata dalla difesa nulla aggiunge alle considerazioni appena esplicitate. Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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