CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 marzo 2025
Cassazione n. 24753/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] censura il travisamento della prova con riferimento al reato di lesioni aggravate di cui al capo b), con il secondo motivo, l'inosservanza dell'art. 479 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine al reato contestato al capo c), e, con il terzo motivo, l'erronea applicazione dell'art. 368 cod. pen. in punto di elemento soggettivo; Rilevato che il difensore ha ribadito le proprie censure nella memoria depositata in data 5 marzo 2025; Considerato che tali motivi sono inammissibili, in quanto, pur deducendo formalmente vizi della sentenza impugnata, si risolvono nella sollecitazione ad una diversa valutazione delle risultanze probatorie, non consentita in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 marzo