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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 10408/2022

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a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 23662-2020 proposto da: COMUNE di MARTINSICURO , in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 1052/4/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento relativo ad IMU per il 2012 in relazione al mancato riconoscimento dell'agevolazione per l'abitazione principale; la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso della parte contribuente ma la [OSCURATO:PERSONA] ne accoglieva l'appello affermando che nell'ipotesi di immobili situati in diversi territori comunali può ritenersi applicabile l'agevolazione per abitazione principale ad entrambi gli immobili allorché i coniugi abbiano stabilito l'abitazione principale in due Comuni diversi: nella specie la parte contribuente ha provato di aver effettivamente dimorato e di avere la propria residenza in un Comune diverso rispetto a quello dove risiede il coniuge e il resto del suo nucleo familiare.

Avverso la suddetta sentenza propone ricorso il Comune di Martinsicuro, affidato ad un unico motivo di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso, mentre la parte contribuente non si costituiva.

Considerato che: con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., il Comune di Martinsicuro lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011 in quanto quando l'altro coniuge e il suo nucleo familiare risiedono ad [OSCURATO:PERSONA], Comune diverso da quello di Martinsicuro e l'agevolazione relativa all'IMU spetta Ric. 2020 n. 23662 sez.

MT - ud. 17-12-2021 -2- solo all'immobile destinato ad abitazione principale della famiglia.

Considerato che la seconda sezione della [OSCURATO:PERSONA] per la Liguria, con ordinanza di rimessione del 23 settembre 2020 pubblicata sulla [OSCURATO:PERSONA] del 14 luglio 2021, n. 28, ha sottoposto alla Corte Costituzionale la questione relativa alla legittimità della disciplina dell'IMU nella parte in cui esclude l'esonero dall'imposta per i coniugi con residenza anagrafica e dimora abituale in immobili situati in diversi territori comunali; ritenuta la necessità di rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte costituzionale.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte costituzionale relativa all'ordinanza di rimessione del 23 settembre 2020 pubblicata sulla [OSCURATO:PERSONA] del 14 luglio 2021, n. 28.

Così deciso nella camera di consiglio del 17 dicembre 2021. 3/PC1.9 ATAMMICANC 31 MAR 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 23662-2020 proposto da: COMUNE di MARTINSICURO , in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 1052/4/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento relativo ad IMU per il 2012 in relazione al mancato riconoscimento dell'agevolazione per l'abitazione principale; la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso della parte contribuente ma la [OSCURATO:PERSONA] ne accoglieva l'appello affermando che nell'ipotesi di immobili situati in diversi territori comunali può ritenersi applicabile l'agevolazione per abitazione principale ad entrambi gli immobili allorché i coniugi abbiano stabilito l'abitazione principale in due Comuni diversi: nella specie la parte contribuente ha provato di aver effettivamente dimorato e di avere la propria residenza in un Comune diverso rispetto a quello dove risiede il coniuge e il resto del suo nucleo familiare. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso il Comune di Martinsicuro, affidato ad un unico motivo di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso, mentre la parte contribuente non si costituiva. Considerato che: con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., il Comune di Martinsicuro lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011 in quanto quando l'altro coniuge e il suo nucleo familiare risiedono ad [OSCURATO:PERSONA], Comune diverso da quello di Martinsicuro e l'agevolazione relativa all'IMU spetta Ric. 2020 n. 23662 sez. MT - ud. 17-12-2021 -2- solo all'immobile destinato ad abitazione principale della famiglia. Considerato che la seconda sezione della [OSCURATO:PERSONA] per la Liguria, con ordinanza di rimessione del 23 settembre 2020 pubblicata sulla [OSCURATO:PERSONA] del 14 luglio 2021, n. 28, ha sottoposto alla Corte Costituzionale la questione relativa alla legittimità della disciplina dell'IMU nella parte in cui esclude l'esonero dall'imposta per i coniugi con residenza anagrafica e dimora abituale in immobili situati in diversi territori comunali; ritenuta la necessità di rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte costituzionale. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte costituzionale relativa all'ordinanza di rimessione del 23 settembre 2020 pubblicata sulla [OSCURATO:PERSONA] del 14 luglio 2021, n. 28. Così deciso nella camera di consiglio del 17 dicembre 2021. 3/PC1.9 ATAMMICANC 31 MAR 2022
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