CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34641/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze, emesse, ex art. 444 cod. proc. pen., dallo stesso Tribunale la prima il 23 settembre 2011 (irrevocabile il 12 novembre 2011) e la seconda il 27 marzo 2019 (irrevocabile il 18 maggio 2019); Considerato che il giudice, preso atto del parere contrario espresso dal Pubblico ministero con atto scritto e reiterato in udienza, ha apprezzato come ostativi alla configurabilità del vincolo ex art. 81 cod. peri. tra i reati, pur di natura omogenea, la loro risalenza ad ampio arco temporale, la diversità dei luoghi di commissione e la non emergenza in alcun modo dagli atti del dato progettuale sottostante alle singole condotte, giudicando di per sé non sufficiente la circostanza dedotta che i reati commessi fossero fondati sul medesimo titolo di laurea acquisito all'estero e non riconosciuto in Italia, in quanto rappresentativa della spinta criminosa sottostante e non del disegno criminoso unitario; Rilevato che il ricorso, con cui si denunciano l'incorsa violazione di legge e la contraddittorietà e illogicità della motivazione, sviluppa censure generiche e non consentite, poiché, mentre reitera le ragioni già rappresentate con la richiesta introduttiva ed è basato su ragioni di merito, omette un confronto specifico con le logiche ed esaustive argomentazioni dell'ordinanza impugnata; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così