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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20813/2026

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tm TUNISI( TUNISIA) il 02/11/1958 avverso la sentenza del 26/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che tutti i motivi di ricorso - come di seguito elencati: il primo, che deduce il vizio di violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di estinzione per prescrizione ai sensi dell'art. 157, cod. pen.; il secondo, che censura il mancato proscioglimento per difetto delle condizioni di procedibilità, nonché, infine, il terzo motivo, che deduce l'erronea individuazione del reato più grave ai fini del computo della pena - sono inammissibili perché aspecifici.

Reiterando doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e puntualmente disattese dalla Corte di merito, con argomentazioni esaustive ed esenti da vizi logici, la ricorrente elude il confronto con la motivazione.

In particolare, alle ppp. 4 e 5 della sentenza impugnata, la Corte d'appello ha reso adeguate ragioni in merito al computo dei termini di prescrizione, precisamente calcolati in considerazione dei periodi di sospensione, alla sussistenza della condizione di procedibilità e, infine, alla determinazione del reato più grave, correttamente individuato nel delitto di danneggiamento ex art. 635, secondo comma, n. 1, cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.

P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]/anla Borsellino OF.X.,97'SrrrY,7 Lì CAN 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tm TUNISI( TUNISIA) il 02/11/1958 avverso la sentenza del 26/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che tutti i motivi di ricorso - come di seguito elencati: il primo, che deduce il vizio di violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di estinzione per prescrizione ai sensi dell'art. 157, cod. pen.; il secondo, che censura il mancato proscioglimento per difetto delle condizioni di procedibilità, nonché, infine, il terzo motivo, che deduce l'erronea individuazione del reato più grave ai fini del computo della pena - sono inammissibili perché aspecifici. Reiterando doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e puntualmente disattese dalla Corte di merito, con argomentazioni esaustive ed esenti da vizi logici, la ricorrente elude il confronto con la motivazione. In particolare, alle ppp. 4 e 5 della sentenza impugnata, la Corte d'appello ha reso adeguate ragioni in merito al computo dei termini di prescrizione, precisamente calcolati in considerazione dei periodi di sospensione, alla sussistenza della condizione di procedibilità e, infine, alla determinazione del reato più grave, correttamente individuato nel delitto di danneggiamento ex art. 635, secondo comma, n. 1, cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q. P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]/anla Borsellino OF.X.,97'SrrrY,7 Lì CAN 2
Sentenza Cassazione n. 20813/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris