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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 settembre 2022

Cassazione n. 01732/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 20493-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 92 [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende,ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 909/1/2019 della [OSCURATO:PERSONA]'ABRUZZO, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 20493 sez.

MT - ud. 14-12-2022 -2- Premesso che: 1 . [OSCURATO:PERSONA] 92 srl impugnava alcuni estratti di ruolo e le cartelle in essi indicate e che diceva non esserle mai state notificate e, solo eccependo il difetto di notifica, chiedeva l'annullamento delle cartelle medesime;

2. l'adita commissione tributaria provinciale rigettava l'impugnazione poiché riteneva, sulla scorta della documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, dimostrata l'avvenuta notifica delle cartelle;

3. la CTR dell'Abruzzo, con la sentenza in epigrafe, confermava il rigetto dell'originario ricorso con motivazione diversa da quella della CTP.

Affermava che, "a prescindere dalla concreta eventuale sussistenza di vizi di notifica", ciò che "si presenta[va] come dirimente" era che mai la ricorrente aveva dedotto che le cartelle fossero in alcun modo viziate;

4. avverso detta sentenza la società propone ricorso per cassazione basato su due motivi;

5. l'Agenzia delle Entrate-Riscossione resiste con controricorso;

6. la società ha depositato memoria; considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso viene lamentata la violazione di leggi per avere la CTR illegittimamente negato che "il difetto di notifica dell'atto amministrativo riscossivo impugnato dal contribuente per mezzo dell'estratto di ruolo, costituisce ... motivo assorbente e di per sé dirimente ai fini dell'accoglimento della domanda che a sua volta postula necessariamente la nullità della medesima cartella di pagamento impugnata e quindi l'insussistenza del diritto del concessionario a procedere in riscossione";

2. con il secondo motivo di ricorso viene lamentata la violazione degli artt. 26 del d.P.R. 602/73, 140, 141, 145, 148, 149 c.p.c., 48 disp. att. c.p.c., 60, comma 1 lett. e9 d.P.R. 600/73, 7,8 e 14 L.890/92, nonché omesso esame di elementi istruttori e viziato apprezzamento delle prove offerte dal concessionario ex art. 132, comma 2, n.4 c.p.c.".

La ricorrente sostiene che la sentenza impugnata "merita di essere cassata sul presupposto dell'insanabile difetto di notifica della cartella di pagamento" e dell'omesso esame, da parte della CTR, dell'eccezione di "nullità assoluta e/o inesistenza della procedura[ di notifica] adottata dall'ufficio postale la quale sarebbe dovuta essere oggetto di adeguata verifica sulla scorta della documentazione depositata dal concessionario",

3. va preliminarmente osservato che la questione sottende la possibilità di impugnazione delle cartelle di pagamento.

Tale questione, sottoposta all'esame delle Sezioni Unite della Corte con ordinanza interlocutoria n. 4526 del 2022, è stata dalle Sezioni Unite decisa con sentenza 26283 del 6 settembre 2022.

Le Sezioni Unite hanno affermato che, "in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.3-bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla

I. n. 215 del 2021, con il quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata, e che sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost, quest'ultimo con riguardo agli artt. 6 della CEDU e 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione".

Il citato comma 4 bis prevede che "L'estratto di ruolo non è impugnabile.

Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprila 2106, n.50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanza 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione";

3.1. in considerazione di quanto sopra, difettando non solo la dimostrazione ma finanche l'allegazione, da parte della odierna ricorrente, del ridetto pregiudizio, il ricorso originario avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile con la conseguenza che deve oggi essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse (art. 100 c.p.c.) l'impugnazione della sentenza della CTR;

5. le spese sono compensate dato che la sentenza delle sezioni unite a cui è stato fatto riferimento è sopravvenuta nel corso del presente giudizio; PQM la Corte dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese del giudizio; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dVUt per il ricorso à33, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo, se dovuto.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 20493-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 92 [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende,ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 909/1/2019 della [OSCURATO:PERSONA]'ABRUZZO, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 20493 sez. MT - ud. 14-12-2022 -2- Premesso che: 1 . [OSCURATO:PERSONA] 92 srl impugnava alcuni estratti di ruolo e le cartelle in essi indicate e che diceva non esserle mai state notificate e, solo eccependo il difetto di notifica, chiedeva l'annullamento delle cartelle medesime; 2. l'adita commissione tributaria provinciale rigettava l'impugnazione poiché riteneva, sulla scorta della documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, dimostrata l'avvenuta notifica delle cartelle; 3. la CTR dell'Abruzzo, con la sentenza in epigrafe, confermava il rigetto dell'originario ricorso con motivazione diversa da quella della CTP. Affermava che, "a prescindere dalla concreta eventuale sussistenza di vizi di notifica", ciò che "si presenta[va] come dirimente" era che mai la ricorrente aveva dedotto che le cartelle fossero in alcun modo viziate; 4. avverso detta sentenza la società propone ricorso per cassazione basato su due motivi; 5. l'Agenzia delle Entrate-Riscossione resiste con controricorso; 6. la società ha depositato memoria; considerato che: 1. con il primo motivo di ricorso viene lamentata la violazione di leggi per avere la CTR illegittimamente negato che "il difetto di notifica dell'atto amministrativo riscossivo impugnato dal contribuente per mezzo dell'estratto di ruolo, costituisce ... motivo assorbente e di per sé dirimente ai fini dell'accoglimento della domanda che a sua volta postula necessariamente la nullità della medesima cartella di pagamento impugnata e quindi l'insussistenza del diritto del concessionario a procedere in riscossione"; 2. con il secondo motivo di ricorso viene lamentata la violazione degli artt. 26 del d.P.R. 602/73, 140, 141, 145, 148, 149 c.p.c., 48 disp. att. c.p.c., 60, comma 1 lett. e9 d.P.R. 600/73, 7,8 e 14 L.890/92, nonché omesso esame di elementi istruttori e viziato apprezzamento delle prove offerte dal concessionario ex art. 132, comma 2, n.4 c.p.c.". La ricorrente sostiene che la sentenza impugnata "merita di essere cassata sul presupposto dell'insanabile difetto di notifica della cartella di pagamento" e dell'omesso esame, da parte della CTR, dell'eccezione di "nullità assoluta e/o inesistenza della procedura[ di notifica] adottata dall'ufficio postale la quale sarebbe dovuta essere oggetto di adeguata verifica sulla scorta della documentazione depositata dal concessionario", 3. va preliminarmente osservato che la questione sottende la possibilità di impugnazione delle cartelle di pagamento. Tale questione, sottoposta all'esame delle Sezioni Unite della Corte con ordinanza interlocutoria n. 4526 del 2022, è stata dalle Sezioni Unite decisa con sentenza 26283 del 6 settembre 2022. Le Sezioni Unite hanno affermato che, "in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.3-bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla I. n. 215 del 2021, con il quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata, e che sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost, quest'ultimo con riguardo agli artt. 6 della CEDU e 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione". Il citato comma 4 bis prevede che "L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprila 2106, n.50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanza 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione"; 3.1. in considerazione di quanto sopra, difettando non solo la dimostrazione ma finanche l'allegazione, da parte della odierna ricorrente, del ridetto pregiudizio, il ricorso originario avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile con la conseguenza che deve oggi essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse (art. 100 c.p.c.) l'impugnazione della sentenza della CTR; 5. le spese sono compensate dato che la sentenza delle sezioni unite a cui è stato fatto riferimento è sopravvenuta nel corso del presente giudizio; PQM la Corte dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese del giudizio; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dVUt per il ricorso à33, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo, se dovuto. Così deciso
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