Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 novembre 2023

Cassazione n. 24179/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato; Ritenuto che il ricorso deduca motivi manifestamente infondati, in quanto: - i due motivi sulla mancanza, o non sufficientemente approfondita, motivazione delle ragioni del trattenimento (motivo A e motivo B del ricorso) sono in contrasto con la giurisprudenza della Corte di legittimità, secondo cui nel procedimento di controllo della corrispondenza del detenuto, è sufficiente il "richiamo, anche non analiticamente esplicitato, da parte del provvedimento giudiziale al contenuto della comunicazione" (Sez. 1, Sentenza n. 17805 del 05/03/2021, Mezzasalma, Rv. 281278), e che, in ogni caso, il provvedimento debba far emergere "l'effettuata, adeguata, disamina dello specifico caso concreto" (Sez. 1, Sentenza n. 3713 del 04/12/2008, dep. 2009, Lioce, Rv. 242525), giurisprudenza con cui è coerente il provvedimento impugnato, che esplicita le ragioni del diniego nella espressione priva di apparente logica contenuta nella lettera del congiunto del detenuto; il carattere criptico di una espressione costituisce, infatti, un indice di sospetto di pericolosità della missiva, che, alla luce del contenuto e del contesto entro il quale si svolge la corrispondenza, può essere ritenuto integrare il pericolo per le esigenze attinenti alle indagini, per le esigenze investigative e di prevenzione dei reati oppure per l'ordine e la sicurezza dell'istituto di cui all'art. 18-ter ord. pen.; - il motivo sulla mancata notifica dell'avviso dell'udienza camerale davanti al Tribunale di sorveglianza (motivo rubricato in ricorso come "e ancora") è manifestamente infondato, perché dalla lettura degli atti, cui la Corte può accedere attesa la natura del vizio dedotto (Sez.

U, Sentenza n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093), emerge che l'avviso per l'udienza del 30 novembre 2023 è stato notificato all'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed all'avv. [OSCURATO:PERSONA] via SNT il 6 novembre 2023, ed al detenuto a mani 1'8 novembre 2023; il condannato ha rinunciato a partecipare all'udienza con dichiarazione resa in carcere il 30 novembre 2023, la difesa del detenuto era presente all'udienza nella persona dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (indicata in verbale come difensore immediatamente reperibile, ma, in realtà, nominata di fiducia medio tempore con dichiarazione resa in carcere il 24 novembre 2023); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato; Ritenuto che il ricorso deduca motivi manifestamente infondati, in quanto: - i due motivi sulla mancanza, o non sufficientemente approfondita, motivazione delle ragioni del trattenimento (motivo A e motivo B del ricorso) sono in contrasto con la giurisprudenza della Corte di legittimità, secondo cui nel procedimento di controllo della corrispondenza del detenuto, è sufficiente il "richiamo, anche non analiticamente esplicitato, da parte del provvedimento giudiziale al contenuto della comunicazione" (Sez. 1, Sentenza n. 17805 del 05/03/2021, Mezzasalma, Rv. 281278), e che, in ogni caso, il provvedimento debba far emergere "l'effettuata, adeguata, disamina dello specifico caso concreto" (Sez. 1, Sentenza n. 3713 del 04/12/2008, dep. 2009, Lioce, Rv. 242525), giurisprudenza con cui è coerente il provvedimento impugnato, che esplicita le ragioni del diniego nella espressione priva di apparente logica contenuta nella lettera del congiunto del detenuto; il carattere criptico di una espressione costituisce, infatti, un indice di sospetto di pericolosità della missiva, che, alla luce del contenuto e del contesto entro il quale si svolge la corrispondenza, può essere ritenuto integrare il pericolo per le esigenze attinenti alle indagini, per le esigenze investigative e di prevenzione dei reati oppure per l'ordine e la sicurezza dell'istituto di cui all'art. 18-ter ord. pen.; - il motivo sulla mancata notifica dell'avviso dell'udienza camerale davanti al Tribunale di sorveglianza (motivo rubricato in ricorso come "e ancora") è manifestamente infondato, perché dalla lettura degli atti, cui la Corte può accedere attesa la natura del vizio dedotto (Sez. U, Sentenza n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093), emerge che l'avviso per l'udienza del 30 novembre 2023 è stato notificato all'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed all'avv. [OSCURATO:PERSONA] via SNT il 6 novembre 2023, ed al detenuto a mani 1'8 novembre 2023; il condannato ha rinunciato a partecipare all'udienza con dichiarazione resa in carcere il 30 novembre 2023, la difesa del detenuto era presente all'udienza nella persona dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (indicata in verbale come difensore immediatamente reperibile, ma, in realtà, nominata di fiducia medio tempore con dichiarazione resa in carcere il 24 novembre 2023); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 24179/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris