CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 agosto 2023
Cassazione n. 01371/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato a \( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/06/1.971 avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorsi per cassazione, con unico atto, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Roma ha confermai:o la pronuncia del Tribunale di Viterbo del 22 luglio 2022 (di condanna per il reato di cui agli artt.110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Viterbo il 3 giugno 2022, con recidiva per Chiru); ritenuto che i ricorsi sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposti per motivi (per Arcangeli vizio di motivazione in relazione al concorso nel reato, per Chiru vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche) non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), tenuto conto della ampia e articolata motivazione rinvenibile nella sentenza; considerato, in particolare, che le censure risultano meramente reiterative di analoghe doglianze già sottoposte al giudice di appello e da tale giudice esaminate con motivazione congrua alle pagg.1-3, con la quale i ricorrenti omettono di confrontarsi; rilevato, peraltro, che con atto depositato il 1 agosto 2023 il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], a mezzo di procuratore speciale, ha dichiarato di rinunciare al ricorso; che alla inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e che la somma da corrispondere in favore della Cassa delle ammende può essere ridotta con riguardo al ricorrente rinunciante, ferma restando la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna inoltre [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Condanna invece [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cas