CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 aprile 2022
Cassazione n. 21140/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - considerato che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Livorno, rideterminato la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli aitt. 477 e 482 cod. pen.; -che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen, per violazione di legge in ordine all'intervenuta prescrizione del reato contestato ex artt. 157 e 161 cod. pen.; - che l'unico motivo in cui si articola il ricorso è del tutto aspecifico, poiché non si confronta con la sospensione - pari ad un anno, tre mesi e ventiquattro giorni - del decorso del predetto termine, conseguente ai rinvii disposti ad istanza di parte; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro tremila; PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il consigliere estensore Il Presidente