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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2024

Cassazione n. 04443/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Catania confermava la decisione del Gip del Tribunale di Ragusa che, in data 24/5/2018, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di riciclaggio, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia; -rilevato che il primo motivo che revoca in dubbio la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 648 bis cod.pen. è reiterativo di rilievi correttamente disattesi dalla Corte di merito alla luce della costante giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi, ricevuto un ciclomotore o altro veicolo di provenienza delittuosa - per il quale è necessaria, ai fini della circolazione, la dotazione della targa indicata dall'art. 97, d.lgs. 3 aprile 1992, n. 285, che identifica l'intestatario del certificato di circolazione - vi apponga una targa di sua proprietà poiché, così facendo, ostacola l'accertamento della provenienza delittuosa del mezzo, che appare nella legittima disponibilità dell'agente (Sez. 2, n. 39702 del 17/05/2018, Rv. 273899 - 01; n. 56391 del 23/1:11/2017, Rv. 271553 - 01). -considerato che il secondo motivo è del tutto generico, avendo il difensore omesso di chiarire quale elemento di decisiva rilevanza prospettato nell'atto d'appello sia stato pretermesso dai giudici territoriali; -ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore deHa Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024 La Consigliera estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Catania confermava la decisione del Gip del Tribunale di Ragusa che, in data 24/5/2018, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di riciclaggio, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia; -rilevato che il primo motivo che revoca in dubbio la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 648 bis cod.pen. è reiterativo di rilievi correttamente disattesi dalla Corte di merito alla luce della costante giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi, ricevuto un ciclomotore o altro veicolo di provenienza delittuosa - per il quale è necessaria, ai fini della circolazione, la dotazione della targa indicata dall'art. 97, d.lgs. 3 aprile 1992, n. 285, che identifica l'intestatario del certificato di circolazione - vi apponga una targa di sua proprietà poiché, così facendo, ostacola l'accertamento della provenienza delittuosa del mezzo, che appare nella legittima disponibilità dell'agente (Sez. 2, n. 39702 del 17/05/2018, Rv. 273899 - 01; n. 56391 del 23/1:11/2017, Rv. 271553 - 01). -considerato che il secondo motivo è del tutto generico, avendo il difensore omesso di chiarire quale elemento di decisiva rilevanza prospettato nell'atto d'appello sia stato pretermesso dai giudici territoriali; -ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore deHa Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024 La Consigliera estensore [OSCURATO:PERSONA]
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