CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 marzo 2022
Cassazione n. 23468/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza emessa in data 30/03/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Bologna in data 10/11/2016, ha confermato la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110, 628, commi secondo e terzo, n. 1) e 3-bis cod. pen., con la recidiva specifica ed infraquinquennale. Considerato che l'unico motivo di ricorso, cui si accompagna memoria difensiva in data 17/04/2023, che contesta l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 190 e 194 cod. proc. pen. in ordine alla valutazione delle prove a sostegno dell'accertamento di responsabilità del prevenuto, è inammissibile poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente oblitera il confronto: si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale - con motivazione saldnké gìKintegrante quella del primo giudice che ha riconosciuto come in sede dibattimentale il teste ha confermato senza esitazioni il riconoscimento della donna, mentre con riferimento all'uomo, inizialmente, non lo ha riconosciuto, ma poi, a seguito di contestazione del pubblico ministero, si è rifatto alle dichiarazioni rese in sede di indagini ove lo stesso aveva riconosciuto in fotografia sia l'uomo che donna, quali autori della rapina - ha dato pertinentemente conto del compendio probatorio e della valutazione dello stesso a sostegno del giudizio di penale responsabilità del ricorrente, fondato sugli accertamenti effettuati dalla polizia giudiziaria, sui riconoscimenti fotografici da parte della persona offesa, le cui dichiarazioni sono state ritenute pienamente veritiere ed attendibili, non inficiate dalla circostanza che la stessa in giudizio non abbia riconosciuto l'imputato, considerati i due anni e mezzo trascorsi dai fatti in grado di incidere profondamente sulla memoria di persone di età avanzata (si afferma in giurisprudenza come il riconoscimento fotografico compiuto nel corso delle indagini preliminari è utilizzabile ed idoneo a fondare l'affermazione di penale responsabilità, anche se non seguito da una formale ricognizione dibattimentale, nel caso in cui il testimone confermi di avere effettuato tale riconoscimento con esito positivo in precedenza, ma di non poterlo reiterare a causa del decorso di un apprezzabile lasso di tempo, atteso che l'individuazione di un soggetto, personale o fotografica, costituisce manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, la cui forza probatoria discende dal valore della dichiarazione confermativa, alla stregua della deposizione dibattimentale: Sez. 2, n. 20489 del 07/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275585); del pari, la qualificazione giuridica del fatto è stata ritenuta dai giudici di merito pacifica, attesa la coartazione fisica effettuata dall'imputato nei confronti della vittima che, seppur per un breve arco di tempo, ha perfettamente integrato la violenza del delitto di cui all'art. 628 cod. pen., come pure non ha mancato pertinentemente di evidenziare la Corte a pag. 3 della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom