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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 settembre 2022

Cassazione n. 37041/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza emessa il 26 settembre 2022, la Corte di appello di Lecce, in adesione al concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. sul trattamento sanzionatorio con rinuncia agli altri motivi di appello, ha parzialmente riformato la pronuncia con la quale il Tribunale di Lecce aveva accertato, per quel che qui rileva, la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta impropria distrattiva e documentale aggravata ai sensi dell'art. 219, comma 2, n. 1), legge fall., riducendo la pena loro irrogata rispettivamente in anni tre mesi sei ed in anni tre e mesi uno di reclusione, nonché rideterminando nella stessa misura la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216 legge fall.

2. Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione, a mezzo del proprio comune difensore, gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione dell'art. 237, in relazione agli artt. 223, 216 e 219, legge fall. nonché difetto motivazionale sul punto, per non avere la Corte territoriale pronunciato sentenza di assoluzione nonostante l'insussistenza ovvero la mancata individuazione di elementi di reità tali da fondare l'affermazione di penale responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 3.1 Il motivo proposto non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché non sono deducibili in sede di legittimità questioni, pur rilevabili d'ufficio, oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena (Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti, Rv. 283378 - 01): il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limil:a la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez. 5, ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194 - 01; in senso conforme, Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258 - 01). 3.2 Invero, poiché l'effetto devolutivo dell'impugnazione circoscrive la cognizione del giudice del gravame ai soli punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti, una volta che eSSi costituiscano oggetto di rinuncia, non può il giudice di appello prenderli in considerazione, né può farlo il giudice di legittimità (Sez. 5, n. 2791 del 22/10/2014 - dep. 2015, Ferlito, Rv. 262682 - 01), in quanto sui relativi punti della sentenza gravata si è già formata una preclusione (cfr. Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile, Rv. 278006 - 01).

4. La rilevata causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. per.

5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti ,al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza emessa il 26 settembre 2022, la Corte di appello di Lecce, in adesione al concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. sul trattamento sanzionatorio con rinuncia agli altri motivi di appello, ha parzialmente riformato la pronuncia con la quale il Tribunale di Lecce aveva accertato, per quel che qui rileva, la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta impropria distrattiva e documentale aggravata ai sensi dell'art. 219, comma 2, n. 1), legge fall., riducendo la pena loro irrogata rispettivamente in anni tre mesi sei ed in anni tre e mesi uno di reclusione, nonché rideterminando nella stessa misura la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216 legge fall. 2. Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione, a mezzo del proprio comune difensore, gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione dell'art. 237, in relazione agli artt. 223, 216 e 219, legge fall. nonché difetto motivazionale sul punto, per non avere la Corte territoriale pronunciato sentenza di assoluzione nonostante l'insussistenza ovvero la mancata individuazione di elementi di reità tali da fondare l'affermazione di penale responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 3.1 Il motivo proposto non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché non sono deducibili in sede di legittimità questioni, pur rilevabili d'ufficio, oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena (Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti, Rv. 283378 - 01): il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limil:a la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez. 5, ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194 - 01; in senso conforme, Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258 - 01). 3.2 Invero, poiché l'effetto devolutivo dell'impugnazione circoscrive la cognizione del giudice del gravame ai soli punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti, una volta che eSSi costituiscano oggetto di rinuncia, non può il giudice di appello prenderli in considerazione, né può farlo il giudice di legittimità (Sez. 5, n. 2791 del 22/10/2014 - dep. 2015, Ferlito, Rv. 262682 - 01), in quanto sui relativi punti della sentenza gravata si è già formata una preclusione (cfr. Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile, Rv. 278006 - 01). 4. La rilevata causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. per. 5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti ,al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2
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