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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 giugno 2026

Cassazione n. 17801/2026

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all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'av-vocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– ricorrenti incidentali –nonché controMINISTERO [OSCURATO:PERSONA] in persona del Ministro pro tem-pore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale delloStato– controricorrente –Numero registro generale 25376/2021Numero sezionale 1014/2026Numero di raccolta generale 17801/2026Data pubblicazione 04/06/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1551/2021 de-positata il 01/03/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 27/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con due ricorsi successivi, i ricorrenti in epigrafe impugnano lasentenza della Corte d'appello di Roma n. 1551/2021, pubblicata indata 1 marzo 2021, la quale, statuendo in contraddittorio con il MI-NISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, ha – per quanto ancorarileva nella presente sede - respinto il gravame principale avverso lasentenza del Tribunale di Roma n. 14379/2014, pubblicata in data 3luglio 2014, che aveva solo parzialmente accolto la domanda volta aconseguire l'indennizzo dovuto per la confisca, subita in territorio libi-co, di due aziende agricole di titolarità di società delle quali gli attorioriginari – ad alcuni dei quali sono poi subentrati gli eredi – erano so-2.

La Corte d'appello capitolina ha disatteso i tre motivi di grava-me, osservando, in sintesi che:− le censure mosse alla decisione di prime cure, nella parte in cuila stessa si era in parte discostata dalle valutazioni operate dalC.T.U. nominato per la valutazione dei terreni, risultavano infon-date sia perché il Giudice di prime cure aveva adeguatamentemotivato il proprio parziale dissenso dalle conclusioni cui erapervenuto il C.T.U., sia perché in ogni caso doveva trovare appli-cazione la regola generale dell'onere della prova, non essendostato comunque dimostrato l'asserito maggior valore dei beni;Sez.

S1 - R.G. 25376/2021 – CC 27/02/2026 - Pagina nr. 2 di 16Numero registro generale 25376/2021Numero sezionale 1014/2026Numero di raccolta generale 17801/2026Data pubblicazione 04/06/2026− contrariamente a quanto dedotto nell'appello, gli interessi di mo-ra ed il maggior danno potevano essere riconosciuti solo a fartempo dalla domanda giudiziale o dalla formale costituzione inmora dell'Amministrazione;− anche il motivo di gravame riferito alla individuazione del coeffi-ciente da applicare ai sensi della Legge n. 7/2009 risultava in-fondato, non essendo stato tale profilo fatto oggetto di specificadomanda e non potendosi qualificare la disciplina invocata qualeius superveniens.3.

Ai due ricorsi resiste con unico controricorso il MINISTERODELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE.4.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio,a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.I ricorrenti hanno depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I due ricorsi successivi sono affidati ad otto motivi dai contenutisostanzialmente coincidenti.1.1.

Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 4, c.p.c., “omessa motivazione e conseguente violazione dell'art.111, comma 6, Cost. e dell'art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.”.Come sintetizzato dai ricorrenti, “Si censura la violazione degliartt. 111 Cost. e 132 c.p.c. per l'omessa pronuncia della Corte di Ap-pello, sia in ordine alla domanda di verifica dell'adeguatezza delle ra-gioni tecniche addotte dal Tribunale per discostarsi dalle valutazionidel CTU, con particolare riguardo alla scelta di considerare meno con-facenti alla corretta stima dei cespiti confiscati le valutazioni tecnichedel prof.

Bardi in luogo di quelle dell'ingegner Simi, sia in ordine alladomanda diretta alla verifica se l'assunto che fonda l'inattendibilitàSez.

S1 - R.G. 25376/2021 – CC 27/02/2026 - Pagina nr. 3 di 16Numero registro generale 25376/2021Numero sezionale 1014/2026Numero di raccolta generale 17801/2026Data pubblicazione 04/06/2026delle stime del Bardi su un suo diretto interesse nella controversia,perché anch'egli proprietario di beni confiscati in Libia, sia coerenteed utile a perseguire l'obiettivo di raggiungere una corretta stima deicespiti confiscati e se la circostanza sia provata da alcun documentoacquisto al processo.”.1.2.

Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art.360, n. 5, c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di di-scussione tra le parti.Come sintetizzato dai ricorrenti, “Si censura l'omesso esame di unfatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione, consistito nellacircostanza della esistenza (contestata dagli esponenti) di beni sulsuolo libico di proprietà del Prof.

Bardi”.1.3.

Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 51 e 61 c.p.c.Come sintetizzato dai ricorrenti, “Si censura la violazione del com-binato disposto degli artt. 51 e 61 c.p.c. per aver giudicato la Corteterritoriale inattendibile il tecnico, non sulla base di un interesse nellacausa o in altra vertente su identica questione, ma sulla mera ipotesi(peraltro, non oggetto di riscontro probatorio sebbene puntualmentecontestata) di una proprietà in Libia oggetto di confisca.”.1.4.

Con il quarto motivo il ricorso deduce:− in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., “omessa motivazione e con-seguente violazione dell'art. 111, comma 6, Cost. e dell'art. 132,comma 1, n. 4 c.p.c.”;− in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., omesso esame circa un fattodecisivo oggetto di discussione tra le parti.Come sintetizzato dai ricorrenti, “Si censura sia l'omessa motiva-zione e conseguente violazione dell'art. 111, comma 6, Cost. e delloart. 132, comma 1, n. 4 c.p.c., sia l'omesso esame di un fatto decisi-Sez.

S1 - R.G. 25376/2021 – CC 27/02/2026 - Pagina nr. 4 di 16Numero registro generale 25376/2021Numero sezionale 1014/2026Numero di raccolta generale 17801/2026Data pubblicazione 04/06/2026vo per il giudizio ed oggetto di discussione, in relazione alla circostan-za della mancata indicazione delle ragioni tecnico-scientifiche e di unamotivazione adeguata a supporto della decisione di discostarsi dallevalutazioni tecniche del CTU e, comunque, il fatto di non aver presoin esame, la Corte territoriale, i documenti di prova secondo un pru-dente apprezzamento”.1.5.

Con il quinto motivo il ricorso deduce “omessa motivazioneviolazione dell'art. 111, comma 6, Cost. e dell'art. 132, comma 1, n.4 c.p.c. e concorrente violazione dell'art. 2697 c.c. e del principiodell'onere della prova, in relazione al disposto di cui all'art 360, co. 1,nr. 3 e 4 c.p.c.”.Come sintetizzato dai ricorrenti, “Si censura l'omessa motivazionee conseguente violazione dell'art. 111, comma 6, Cost. e dell'art.132, comma 1, n. 4 c.p.c. in quanto la sentenza impugnata contienedue affermazioni in insanabile contrasto tra di loro, ricordando, da unlato, come il Tribunale si sia discostato dalle valutazioni del CIU sullevalutazioni di edifici e aree scoperte e come siano da escludere lecensure degli appellanti al riguardo dovendosi preferire le valutazioniche al riguardo ha operato CTU così come confermate dal Tribunale.Si censura inoltre la concorrente violazione dell'art. 2697 c.c. e delprincipio dell'onere della prova, in quanto gli esponenti, contraria-mente a quanto affermato dal Giudice d'appello, avevano congrua-mente dedotto, argomentato e provato in ordine al maggior valoreche andava riconosciuto all'asse patrimoniale confiscato.”.1.6.

Con il sesto motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 4, c.p.c., la “violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1224 c.c.sulla individuazione del dies a quo per il calcolo di interessi e maggiordanno”.Sez.

S1 - R.G. 25376/2021 – CC 27/02/2026 - Pagina nr. 5 di 16Numero registro generale 25376/2021Numero sezionale 1014/2026Numero di raccolta generale 17801/2026Data pubblicazione 04/06/2026Come sintetizzato dai ricorrenti, “Si censura la pronuncia per vio-lazione dell'art. 1224 c.c., nella misura in cui ritiene che la messa inmora dell'Amministrazione, valida ai fini del decorso di interessi emaggior danno, debba avvenire in base ad un atto ulteriore rispettoalla domanda avanzata in sede amministrativa e finendo, nel caso dispecie, per individuarla nell'atto di citazione introduttivo della presen-te controversia.”.1.7.

Con il settimo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art.360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 4, Legge n.7/2009 e dell'art. 111 Cost.Come sintetizzato dai ricorrenti, “Si sostiene la violazione degliartt. 3 e 24 Cost., degli artt. 101 e 183, comma 4, c.p.c., in quanto laCorte territoriale, volendo porre alla base della decisione relativa adun motivo di impugnazione, una questione mai posta in via di ecce-zione dal convenuto e decisa in primo grado in senso conforme allaprospettazione attorea, ovvero l'applicabilità in giudizio dei dettami dicui alla n. 7/2009, avrebbe dovuto esporre in giudizio il tema delleinammissibilità della domanda di condanna al pagamento delle som-me previste dalla ricordata norma primaria e dai suoi DD.MM. appli-cativi, stimolando le difese delle parti al riguardo.”.1.8.

Con l'ottavo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 3, c.p.c., “error in procedendo, violazione degli artt. 3 e 24 Cost.,dell'art. 101 e 183, comma 4, c.p.c.”.Come sintetizzato dai ricorrenti, “Si deduce la violazione degli artt.3 e 24, secondo comma, Cost., 101 e 183, comma 4, c.p.c. in quantola Corte territoriale, volendo porre alla base della decisione una que-stione mai posta in via di eccezione dal convenuto e decisa in primogrado in senso conforme alla prospettazione attorea, ovvero l'appli-cabilità in giudizio dei dettami di cui alla l. n. 7/2009, avrebbe dovutoSez.

S1 - R.G. 25376/2021 – CC 27/02/2026 - Pagina nr. 6 di 16Numero registro generale 25376/2021Numero sezionale 1014/2026Numero di raccolta generale 17801/2026Data pubblicazione 04/06/2026esporre in giudizio il tema delle inammissibilità della domanda di con-danna al pagamento delle somme previste dalla ricordata norma pri-maria e dai suoi DD.MM. applicativi, stimolando le difese delle parti alriguardo.”.2.

Entrambi i ricorsi – quello depositato successivamente da trat-tarsi quale ricorso incidentale – risultano privi di pregio nel complessodei motivi in cui si vengono ad articolare.2.1.

Giova osservare preliminarmente che la decisione impugnataviene a fondarsi, quanto al tema principale della determinazione delvalore dei beni, su due distinte rationes decidendi.La Corte d'appello, infatti, ha disatteso il gravame in relazione atale specifico punto, da un lato richiamando l'autonomo potere delgiudice di merito di sindacare – come aveva fatto il Giudice di primecure ‒ le conclusioni del consulente tecnico, purché in presenza diun'adeguata motivazione, nella specie ritenuta sussistente e condivi-sibile dalla Corte d'appello; dall'altro lato, rimarcando l'assenza diadeguata prova – il cui onere gravava sugli odierni ricorrenti –dell'asserito maggior valore dei beni.Constatato che alla prima delle due rationes decidendi risulta indi-rizzato il complesso dei primi quattro motivi di ricorso, mentre il quin-to motivo risulta invece riferito alla seconda ratio, deve, in ogni caso,trovare applicazione il principio per cui qualora la decisione di meritosi fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome,singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ri-tenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes deci-dendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, lecensure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di do-glianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre,stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della deci-Sez.

S1 - R.G. 25376/2021 – CC 27/02/2026 - Pagina nr. 7 di 16Numero registro generale 25376/2021Numero sezionale 1014/2026Numero di raccolta generale 17801/2026Data pubblicaz ion e 04/06/2026sione stessa (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012; Cass.Sez. 5 - Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018; Cass. Sez. 6 - L, Ordi-nanza n. 22753 del 03/11/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12372 del24/05/2006).2.2.

Operata tale premessa, osserva questa Corte che il primomotivo di ricorso risulta infondato.Questa Corte va costantemente richiamando il principio per cui, aseguito della riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.– risalente all'art. 54, D.L. 83/2012 – il sindacato di legittimità sullamotivazione risulta ormai ridotto al c.d.

"minimo costituzionale", conla conseguenza che è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia mo-tivazionale che si sia tramutata in violazione di legge costituzional-mente rilevante, esaurendosi detta anomalia nella "mancanza assolu-ta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" enella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile"(Cass. Sez.

Un., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 e, da ultimo, Cass.Sez. 3 - Sentenza n. 23940 del 12/10/2017; Cass. Sez. 6 - 3, Ordi-nanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del3/03/2022) mentre risulta invece esclusa qualunque rilevanza delsemplice difetto di "sufficienza" della motivazione.Nessuna di dette carenze estreme risulta ravvisabile nella motiva-zione della decisione impugnata, la quale espone il proprio percorsoargomentativo in modo sintetico ma comunque completo, univoco,comprensibile ed immune da affermazioni reciprocamente inconcilia-bili, dal momento che la Corte territoriale non solo ha argomentato leragioni sulla cui base ha ritenuto di condividere la decisione di primecure - nella parte in cui la stessa aveva parzialmente disatteso le con-Sez.

S1 - R.G. 25376/2021 – CC 27/02/2026 - Pagina nr. 8 di 16Numero registro generale 25376/2021Numero sezionale 1014/2026Numero di raccolta generale 17801/2026Data pubblicaz ion e 04/06/2026clusioni del C.T.U. – ma anche ha valutato – nella sezione conclusivadell'esame del primo motivo di appello – le censure dei ricorrenti.Lo sviluppo del motivo di gravame, del resto, viene a sostanziarsiin una mera critica al mancato recepimento delle conclusioni delC.T.U., con una serie di argomentazioni attinenti meramente al meri-to e peraltro frequentemente riferite alla decisione di prime cure enon a quella assunta dalla Corte d'appello, di talché risulta inevitabileconstatare che le doglianze dei ricorrenti si sostanziano in una criticadel merito della decisione.2.3.

Quanto al secondo motivo, lo stesso risulta in primo luogoinammissibile come doglianza ex art. 360, n. 5), c.p.c., in quanto, es-sendo stato instaurato il giudizio di appello nel 2015, trova applica-zione il disposto di cui all'art. 348-ter c.p.c., dal momento che la de-cisione della Corte d'Appello non risulta in alcun modo essersi distac-cata dal ragionamento del Giudice di primo grado, né parte ricorrenteha indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della de-cisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimo-strando che esse sono tra loro diverse (Cass. Sez.

L - Sentenza n.20994 del 6/08/2019; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014).A questa prima considerazione si deve aggiungere quella per cuiciò di cui il motivo deduce l'omesso esame – e cioè le contestazionidegli stessi ricorrenti al giudizio del Tribunale di inattendibilità dellevalutazioni espresse da un agronomo le cui indicazioni erano state re-cepite dalla consulenza tecnica d'ufficio – non costituisce un “fatto”,ex art. 360, n. 5), c.p.c., secondo le coordinate reiteratamente indivi-duate da questa Corte (Cass. Sez.

Un., Sentenza n. 8053 del 7/04/2014; Cass. Sez. 6 - 3, Sentenza n. 25216 del 27/11/2014; Cass.Sez. 3 - Sentenza n. 9253 del 11/04/2017), quindi, l'ipotesi di cui alloSez.

S1 - R.G. 25376/2021 – CC 27/02/2026 - Pagina nr. 9 di 16Numero registro generale 25376/2021Numero sezionale 1014/2026Numero di raccolta generale 17801/2026Data pubblicaz ion e 04/06/2026art. 360, n. 5), essendo l'ipotesi di cui tale previsione riferita ad unfatto storico, principale o secondario, da intendersi riferito a un preci-so accadimento o una precisa circostanza in senso storico-natura-listico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni,sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano ilparadigma normativo a quest'ultimo profilo (Cass. Sez. 6 - 1, Ordi-nanza n. 22397 del 6/09/2019; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 26305 del18/10/2018; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 14802 del 14/06/2017).2.4.

Il terzo motivo di ricorso è, parimenti, inammissibile.Il richiamo agli artt. 51 e 61 c.p.c. ed al non adeguato governodelle previsioni in tema di ricusazione del C.T.U. operato dal ricorsorisulta, infatti, totalmente privo di pertinenza, essendo sufficiente os-servare che ad essere stata valorizzata dalla Corte d'appello – e dalTribunale prima di essa – è stata una potenziale condizione di conflit-to di interessi che riguardava non il consulente tecnico d'ufficio, bensìun perito agronomo autore di una stima che il C.T.U. aveva sempli-cemente ritenuto di fare propria e che i giudici di merito hanno inveceritenuto di disattendere, esprimendo motivatamente un giudizio diinattendibilità che rientrava nei loro poteri, quali periti peritorum, eche investiva non tanto la consulenza in sé, bensì il dato pregressosul quale la stessa si era parzialmente basata, avendo i medesimigiudici di merito ulteriormente espresso un giudizio di maggiore at-tendibilità dei dati desumibili da una relazione ministeriale.2.5.

Inammissibile, ulteriormente, risulta il quarto motivo.sione ex art. 348-ter c.p.c. e di limiti del sindacato di legittimità sullamotivazione – perfettamente mutuabili anche nel caso di specie e diper sé sufficienti a condurre alla declaratoria di inammissibilità – sideve rilevare che il motivo si sostanzia in una prolissa riproposizioneSez.

S1 - R.G. 25376/2021 – CC 27/02/2026 - Pagina nr. 10 di 16Numero registro generale 25376/2021Numero sezionale 1014/2026Numero di raccolta generale 17801/2026Data pubblicaz ion e 04/06/2026di profili di merito riferiti alla corretta individuazione dei criteri di sti-ma dei beni, sostanzialmente sollecitando a questa Corte un inam-missibile riesame nel merito della controversia, ed in particolare unanuova valutazione di quelle osservazioni tecniche correlate alla C.T.U.che sono già state prese in considerazione – e motivatamente disat-tese – da parte del giudice del merito.È allora opportuno ribadire il principio per cui è inammissibile il ri-corso per cassazione che, dietro l'apparente deduzione del vizio diviolazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di mo-tivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio mi-ri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice dimerito (Cass. Sez.

Un. - Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Cass.Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8758 del 4/04/2017), atteso che il ricorsoper cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite ilquale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratte-rizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolataed a cognizione determinata dall'ambito della denuncia attraverso ilvizio o i vizi dedotti (Cass. Sez.

L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016;Cass.

Sez.

Un., Sentenza n. 7931 del 29/03/2013).2.6.

L'inammissibilità del quinto motivo discende invece da unaduplice considerazione.La prima è che, alla luce del principio richiamato in precedenza,l'infondatezza delle censure formulate all'indirizzo della prima ratiodecidendi della sentenza impugnata viene a privare i ricorrenti dell'in-teresse a censurare la seconda di tali rationes, essendo la prima or-mai sufficiente a sorreggere la decisione impugnata.La seconda è che quella che il motivo viene a dedurre, del tuttoimpropriamente, come una violazione dell'art. 2697 c.c. è, in realtàuna mera censura rivolta alla valutazione del materiale probatorioSez.

S1 - R.G. 25376/2021 – CC 27/02/2026 - Pagina nr. 11 di 16Numero registro generale 25376/2021Numero sezionale 1014/2026Numero di raccolta generale 17801/2026Data pubblicaz ion e 04/06/2026operata dal giudice d'appello ed a quest'ultimo riservata (Cass. Sez. 5- Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023; Cass. Sez. 3 - Sentenza n.13918 del 3/05/2022; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 6774 del 1/03/2022; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021; Cass. Sez.2 - Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n.1554 del 28/01/2004), e non sindacabile in sede di legittimità ovesorretta da motivazione che si sottragga al c.d.

“minimo costituziona-le” del sindacato di legittimità sulla motivazione, effetto della riformu-lazione dell'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., disposta dall'art. 54,D.L. n. 83/2012 e che non risulti viziata – anche sotto il profilo deltravisamento di una prova (Cass. Sez.

Un. - Sentenza n. 5792 del5/03/2024) dall'omesso esame di un fatto storico decisivo, sempre acondizione che non operi – come invece avviene nel caso in esame –la preclusione di cui all'art. 348-ter c.p.c.Nel caso in esame, il ricorso si sostanzia in una mera censura diomesso esame di elementi istruttori, la quale, non integra, di per sé,il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico,rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dalgiudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risul-tanze probatorie (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018), e ciò in quanto le deduzioni aventi ad oggetto la persuasivitàdel ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risul-tanze istruttorie attengono alla mera sufficienza della motivazione, ecioè ad un profilo non (più) deducibile come motivo di ricorso (Cass.Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11863 del 15/05/2018).Altrettanto priva di pregio è la censura indirizzata – ancora unavolta – alla motivazione adottata dalla Corte d'appello, essendo suffi-ciente osservare che quest'ultima ha ritenuto che le censure dei ricor-renti non valessero a superare le valutazioni del C.T.U. esclusivamen-Sez.

S1 - R.G. 25376/2021 – CC 27/02/2026 - Pagina nr. 12 di 16Numero registro generale 25376/2021Numero sezionale 1014/2026Numero di raccolta generale 17801/2026Data pubblicaz ion e 04/06/2026te nella misura in cui erano state fatte proprie dal Tribunale, senza,quindi, svolgere argomentazioni reciprocamente contraddittorie.2.7.

Infondato è, invece, il sesto motivo.La decisione della Corte capitolina, infatti, si è pienamente con-formata all'orientamento espresso da questa Corte – e col quale il ri-corso non viene minimamente a confrontarsi – per cui in tema di in-dennizzo dovuto per i beni perduti da cittadini ed imprese italiane interritori già soggetti alla sovranità dello Stato, il coefficiente di rivalu-tazione dell'1,90, previsto dall'art. 4, Legge n. 135/1985 per le richie-ste presentate dopo il 1950, comprende, nell'importo così determina-to, anche il risarcimento da ritardato adempimento spettante al dan-neggiato fino alla liquidazione amministrativa, sia per la parte rag-guagliata agli interessi moratori maturati alla stessa data, che per l'e-ventuale maggior danno ex art. 1224, secondo comma, c.c., con laconseguenza che gli ulteriori interessi moratori ed il maggior dannosulla somma così liquidata sono, se del caso, dovuti solo con decor-renza dalla costituzione in mora dell'Amministrazione, ai cui fini è ne-cessaria una specifica richiesta che, pur potendo essere avanzata an-che prima dell'emanazione dei decreti ministeriali conclusivi del pro-cedimento di liquidazione, deve essere ricondotta, in mancanza, allaproposizione della domanda giudiziale (Cass. Sez. 1 - Sentenza n.21191 del 19/10/2016; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 7468 del 19/03/2020; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 33875 del 2024).2.8.

Infondato risulta parimenti il settimo motivo.Il motivo di ricorso, infatti, censura le conclusioni cui la decisioneimpugnata è pervenuta in ordine alla autonomia dell'“ulteriore inden-nizzo” di cui alla Legge n. 7/2009, richiamando precedenti di questaCorte assunti in relazione a profili non conformi a quelli qui in rilievo equindi privi di pertinenza.Sez.

S1 - R.G. 25376/2021 – CC 27/02/2026 - Pagina nr. 13 di 16Numero registro generale 25376/2021Numero sezionale 1014/2026Numero di raccolta generale 17801/2026Data pubblicaz ion e 04/06/2026Si deve, invece, opinare che quello che la stessa Legge n. 7/2009qualifica come “ulteriore indennizzo” venga a costituire una voce in-dennitaria autonoma ‒ la cui determinazione, del resto, transita at-traverso una previa valutazione in sede amministrativa – e che cor-rettamente la Corte territoriale abbia ravvisato un profilo di novitàdella domanda.2.9.

Infondato deve ritenersi altresì l'ultimo motivo di ricorso, es-sendo qui sufficiente richiamare il duplice principio – da questa Corteespresso – per cui, da un lato, il divieto della decisione sulla base diargomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non siapplica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità delladomanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni statoe grado del processo, senza che tale esito processuale integri unaviolazione dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Di-ritti dell'[OSCURATO:PERSONA], il quale - nell'interpretazione data dalla Corte Europea- ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitatoquando si tratti di questioni di rito che la parte, dotata di una minimadiligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigu-rarsi (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15019 del 21/07/2016) e, dall'altrolato, il rilievo della tardività dell'impugnazione o dell'intervenuta de-cadenza dall'opposizione non soggiace al divieto posto dall'art. 101c.p.c. di porre a fondamento della decisione una questione rilevatad'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, in quanto l'os-servanza dei termini perentori entro cui devono essere proposte leimpugnazioni (artt. 325 e 327 c.p.c.) o avviate le cause di contenutooppositivo (artt. 617 o 641 c.p.c.) costituisce un parametro di ammis-sibilità della domanda alla quale la parte che sia dotata una minimadiligenza processuale deve prestare attenzione, dovendo consideraregià "ex ante", come possibile sviluppo della lite, la rilevazione d'ufficioSez.

S1 - R.G. 25376/2021 – CC 27/02/2026 - Pagina nr. 14 di 16Numero registro generale 25376/2021Numero sezionale 1014/2026Numero di raccolta generale 17801/2026Data pubblicaz ion e 04/06/2026dell'eventuale violazione Cass. Sez. 5 - Sentenza n. 32527 del 4/11/2022).3.

Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente con-danna dei ricorrenti principali e dei ricorrenti incidentali in solido allarifusione in favore del controricorrente delle spese del giudizio di le-gittimità, liquidate direttamente in dispositivo sulla base del valoredella domanda che, dall'esame degli atti, risulta ben superiore ad unmilione di euro.4.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presup-posti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ul-teriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previstoper il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovu-to", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza inconcreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o so-pravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.

Un., Senten-za n. 4315 del 20/02/2020).

P.Q.MLa Corte,rigetta il ricorso;condanna i ricorrenti principali ed i ricorrenti incidentali a rifonde-re al controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquidain € 15.000,00, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti principali e dei ricorrenti inciden-tali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quel-Sez.

S1 - R.G. 25376/2021 – CC 27/02/2026 - Pagina nr. 15 di 16Numero registro generale 25376/2021Numero sezionale 1014/2026Numero di raccolta generale 17801/2026Data pubblicazione 04/06/2026lo previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis,ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 27 febbraio 2026.Il PresidenteGUIDO MERCOLINOSez.

S1 - R.G. 25376/2021 – CC 27/02/2026 - Pagina nr. 16 di 16

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'av-vocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– ricorrenti incidentali –nonché controMINISTERO [OSCURATO:PERSONA] in persona del Ministro pro tem-pore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale delloStato– controricorrente –Numero registro generale 25376/2021Numero sezionale 1014/2026Numero di raccolta generale 17801/2026Data pubblicazione 04/06/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1551/2021 de-positata il 01/03/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 27/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con due ricorsi successivi, i ricorrenti in epigrafe impugnano lasentenza della Corte d'appello di Roma n. 1551/2021, pubblicata indata 1 marzo 2021, la quale, statuendo in contraddittorio con il MI-NISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, ha – per quanto ancorarileva nella presente sede - respinto il gravame principale avverso lasentenza del Tribunale di Roma n. 14379/2014, pubblicata in data 3luglio 2014, che aveva solo parzialmente accolto la domanda volta aconseguire l'indennizzo dovuto per la confisca, subita in territorio libi-co, di due aziende agricole di titolarità di società delle quali gli attorioriginari – ad alcuni dei quali sono poi subentrati gli eredi – erano so-2. La Corte d'appello capitolina ha disatteso i tre motivi di grava-me, osservando, in sintesi che:− le censure mosse alla decisione di prime cure, nella parte in cuila stessa si era in parte discostata dalle valutazioni operate dalC.T.U. nominato per la valutazione dei terreni, risultavano infon-date sia perché il Giudice di prime cure aveva adeguatamentemotivato il proprio parziale dissenso dalle conclusioni cui erapervenuto il C.T.U., sia perché in ogni caso doveva trovare appli-cazione la regola generale dell'onere della prova, non essendostato comunque dimostrato l'asserito maggior valore dei beni;Sez. S1 - R.G. 25376/2021 – CC 27/02/2026 - Pagina nr. 2 di 16Numero registro generale 25376/2021Numero sezionale 1014/2026Numero di raccolta generale 17801/2026Data pubblicazione 04/06/2026− contrariamente a quanto dedotto nell'appello, gli interessi di mo-ra ed il maggior danno potevano essere riconosciuti solo a fartempo dalla domanda giudiziale o dalla formale costituzione inmora dell'Amministrazione;− anche il motivo di gravame riferito alla individuazione del coeffi-ciente da applicare ai sensi della Legge n. 7/2009 risultava in-fondato, non essendo stato tale profilo fatto oggetto di specificadomanda e non potendosi qualificare la disciplina invocata qualeius superveniens.3. Ai due ricorsi resiste con unico controricorso il MINISTERODELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE.4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio,a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.I ricorrenti hanno depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I due ricorsi successivi sono affidati ad otto motivi dai contenutisostanzialmente coincidenti.1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 4, c.p.c., “omessa motivazione e conseguente violazione dell'art.111, comma 6, Cost. e dell'art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.”.Come sintetizzato dai ricorrenti, “Si censura la violazione degliartt. 111 Cost. e 132 c.p.c. per l'omessa pronuncia della Corte di Ap-pello, sia in ordine alla domanda di verifica dell'adeguatezza delle ra-gioni tecniche addotte dal Tribunale per discostarsi dalle valutazionidel CTU, con particolare riguardo alla scelta di considerare meno con-facenti alla corretta stima dei cespiti confiscati le valutazioni tecnichedel prof. Bardi in luogo di quelle dell'ingegner Simi, sia in ordine alladomanda diretta alla verifica se l'assunto che fonda l'inattendibilitàSez. S1 - R.G. 25376/2021 – CC 27/02/2026 - Pagina nr. 3 di 16Numero registro generale 25376/2021Numero sezionale 1014/2026Numero di raccolta generale 17801/2026Data pubblicazione 04/06/2026delle stime del Bardi su un suo diretto interesse nella controversia,perché anch'egli proprietario di beni confiscati in Libia, sia coerenteed utile a perseguire l'obiettivo di raggiungere una corretta stima deicespiti confiscati e se la circostanza sia provata da alcun documentoacquisto al processo.”.1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art.360, n. 5, c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di di-scussione tra le parti.Come sintetizzato dai ricorrenti, “Si censura l'omesso esame di unfatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione, consistito nellacircostanza della esistenza (contestata dagli esponenti) di beni sulsuolo libico di proprietà del Prof. Bardi”.1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 51 e 61 c.p.c.Come sintetizzato dai ricorrenti, “Si censura la violazione del com-binato disposto degli artt. 51 e 61 c.p.c. per aver giudicato la Corteterritoriale inattendibile il tecnico, non sulla base di un interesse nellacausa o in altra vertente su identica questione, ma sulla mera ipotesi(peraltro, non oggetto di riscontro probatorio sebbene puntualmentecontestata) di una proprietà in Libia oggetto di confisca.”.1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce:− in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., “omessa motivazione e con-seguente violazione dell'art. 111, comma 6, Cost. e dell'art. 132,comma 1, n. 4 c.p.c.”;− in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., omesso esame circa un fattodecisivo oggetto di discussione tra le parti.Come sintetizzato dai ricorrenti, “Si censura sia l'omessa motiva-zione e conseguente violazione dell'art. 111, comma 6, Cost. e delloart. 132, comma 1, n. 4 c.p.c., sia l'omesso esame di un fatto decisi-Sez. S1 - R.G. 25376/2021 – CC 27/02/2026 - Pagina nr. 4 di 16Numero registro generale 25376/2021Numero sezionale 1014/2026Numero di raccolta generale 17801/2026Data pubblicazione 04/06/2026vo per il giudizio ed oggetto di discussione, in relazione alla circostan-za della mancata indicazione delle ragioni tecnico-scientifiche e di unamotivazione adeguata a supporto della decisione di discostarsi dallevalutazioni tecniche del CTU e, comunque, il fatto di non aver presoin esame, la Corte territoriale, i documenti di prova secondo un pru-dente apprezzamento”.1.5. Con il quinto motivo il ricorso deduce “omessa motivazioneviolazione dell'art. 111, comma 6, Cost. e dell'art. 132, comma 1, n.4 c.p.c. e concorrente violazione dell'art. 2697 c.c. e del principiodell'onere della prova, in relazione al disposto di cui all'art 360, co. 1,nr. 3 e 4 c.p.c.”.Come sintetizzato dai ricorrenti, “Si censura l'omessa motivazionee conseguente violazione dell'art. 111, comma 6, Cost. e dell'art.132, comma 1, n. 4 c.p.c. in quanto la sentenza impugnata contienedue affermazioni in insanabile contrasto tra di loro, ricordando, da unlato, come il Tribunale si sia discostato dalle valutazioni del CIU sullevalutazioni di edifici e aree scoperte e come siano da escludere lecensure degli appellanti al riguardo dovendosi preferire le valutazioniche al riguardo ha operato CTU così come confermate dal Tribunale.Si censura inoltre la concorrente violazione dell'art. 2697 c.c. e delprincipio dell'onere della prova, in quanto gli esponenti, contraria-mente a quanto affermato dal Giudice d'appello, avevano congrua-mente dedotto, argomentato e provato in ordine al maggior valoreche andava riconosciuto all'asse patrimoniale confiscato.”.1.6. Con il sesto motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 4, c.p.c., la “violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1224 c.c.sulla individuazione del dies a quo per il calcolo di interessi e maggiordanno”.Sez. S1 - R.G. 25376/2021 – CC 27/02/2026 - Pagina nr. 5 di 16Numero registro generale 25376/2021Numero sezionale 1014/2026Numero di raccolta generale 17801/2026Data pubblicazione 04/06/2026Come sintetizzato dai ricorrenti, “Si censura la pronuncia per vio-lazione dell'art. 1224 c.c., nella misura in cui ritiene che la messa inmora dell'Amministrazione, valida ai fini del decorso di interessi emaggior danno, debba avvenire in base ad un atto ulteriore rispettoalla domanda avanzata in sede amministrativa e finendo, nel caso dispecie, per individuarla nell'atto di citazione introduttivo della presen-te controversia.”.1.7. Con il settimo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art.360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 4, Legge n.7/2009 e dell'art. 111 Cost.Come sintetizzato dai ricorrenti, “Si sostiene la violazione degliartt. 3 e 24 Cost., degli artt. 101 e 183, comma 4, c.p.c., in quanto laCorte territoriale, volendo porre alla base della decisione relativa adun motivo di impugnazione, una questione mai posta in via di ecce-zione dal convenuto e decisa in primo grado in senso conforme allaprospettazione attorea, ovvero l'applicabilità in giudizio dei dettami dicui alla n. 7/2009, avrebbe dovuto esporre in giudizio il tema delleinammissibilità della domanda di condanna al pagamento delle som-me previste dalla ricordata norma primaria e dai suoi DD.MM. appli-cativi, stimolando le difese delle parti al riguardo.”.1.8. Con l'ottavo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 3, c.p.c., “error in procedendo, violazione degli artt. 3 e 24 Cost.,dell'art. 101 e 183, comma 4, c.p.c.”.Come sintetizzato dai ricorrenti, “Si deduce la violazione degli artt.3 e 24, secondo comma, Cost., 101 e 183, comma 4, c.p.c. in quantola Corte territoriale, volendo porre alla base della decisione una que-stione mai posta in via di eccezione dal convenuto e decisa in primogrado in senso conforme alla prospettazione attorea, ovvero l'appli-cabilità in giudizio dei dettami di cui alla l. n. 7/2009, avrebbe dovutoSez. S1 - R.G. 25376/2021 – CC 27/02/2026 - Pagina nr. 6 di 16Numero registro generale 25376/2021Numero sezionale 1014/2026Numero di raccolta generale 17801/2026Data pubblicazione 04/06/2026esporre in giudizio il tema delle inammissibilità della domanda di con-danna al pagamento delle somme previste dalla ricordata norma pri-maria e dai suoi DD.MM. applicativi, stimolando le difese delle parti alriguardo.”.2. Entrambi i ricorsi – quello depositato successivamente da trat-tarsi quale ricorso incidentale – risultano privi di pregio nel complessodei motivi in cui si vengono ad articolare.2.1. Giova osservare preliminarmente che la decisione impugnataviene a fondarsi, quanto al tema principale della determinazione delvalore dei beni, su due distinte rationes decidendi.La Corte d'appello, infatti, ha disatteso il gravame in relazione atale specifico punto, da un lato richiamando l'autonomo potere delgiudice di merito di sindacare – come aveva fatto il Giudice di primecure ‒ le conclusioni del consulente tecnico, purché in presenza diun'adeguata motivazione, nella specie ritenuta sussistente e condivi-sibile dalla Corte d'appello; dall'altro lato, rimarcando l'assenza diadeguata prova – il cui onere gravava sugli odierni ricorrenti –dell'asserito maggior valore dei beni.Constatato che alla prima delle due rationes decidendi risulta indi-rizzato il complesso dei primi quattro motivi di ricorso, mentre il quin-to motivo risulta invece riferito alla seconda ratio, deve, in ogni caso,trovare applicazione il principio per cui qualora la decisione di meritosi fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome,singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ri-tenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes deci-dendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, lecensure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di do-glianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre,stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della deci-Sez. S1 - R.G. 25376/2021 – CC 27/02/2026 - Pagina nr. 7 di 16Numero registro generale 25376/2021Numero sezionale 1014/2026Numero di raccolta generale 17801/2026Data pubblicaz ion e 04/06/2026sione stessa (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012; Cass.Sez. 5 - Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018; Cass. Sez. 6 - L, Ordi-nanza n. 22753 del 03/11/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12372 del24/05/2006).2.2. Operata tale premessa, osserva questa Corte che il primomotivo di ricorso risulta infondato.Questa Corte va costantemente richiamando il principio per cui, aseguito della riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.– risalente all'art. 54, D.L. 83/2012 – il sindacato di legittimità sullamotivazione risulta ormai ridotto al c.d. "minimo costituzionale", conla conseguenza che è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia mo-tivazionale che si sia tramutata in violazione di legge costituzional-mente rilevante, esaurendosi detta anomalia nella "mancanza assolu-ta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" enella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile"(Cass. Sez. Un., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 e, da ultimo, Cass.Sez. 3 - Sentenza n. 23940 del 12/10/2017; Cass. Sez. 6 - 3, Ordi-nanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del3/03/2022) mentre risulta invece esclusa qualunque rilevanza delsemplice difetto di "sufficienza" della motivazione.Nessuna di dette carenze estreme risulta ravvisabile nella motiva-zione della decisione impugnata, la quale espone il proprio percorsoargomentativo in modo sintetico ma comunque completo, univoco,comprensibile ed immune da affermazioni reciprocamente inconcilia-bili, dal momento che la Corte territoriale non solo ha argomentato leragioni sulla cui base ha ritenuto di condividere la decisione di primecure - nella parte in cui la stessa aveva parzialmente disatteso le con-Sez. S1 - R.G. 25376/2021 – CC 27/02/2026 - Pagina nr. 8 di 16Numero registro generale 25376/2021Numero sezionale 1014/2026Numero di raccolta generale 17801/2026Data pubblicaz ion e 04/06/2026clusioni del C.T.U. – ma anche ha valutato – nella sezione conclusivadell'esame del primo motivo di appello – le censure dei ricorrenti.Lo sviluppo del motivo di gravame, del resto, viene a sostanziarsiin una mera critica al mancato recepimento delle conclusioni delC.T.U., con una serie di argomentazioni attinenti meramente al meri-to e peraltro frequentemente riferite alla decisione di prime cure enon a quella assunta dalla Corte d'appello, di talché risulta inevitabileconstatare che le doglianze dei ricorrenti si sostanziano in una criticadel merito della decisione.2.3. Quanto al secondo motivo, lo stesso risulta in primo luogoinammissibile come doglianza ex art. 360, n. 5), c.p.c., in quanto, es-sendo stato instaurato il giudizio di appello nel 2015, trova applica-zione il disposto di cui all'art. 348-ter c.p.c., dal momento che la de-cisione della Corte d'Appello non risulta in alcun modo essersi distac-cata dal ragionamento del Giudice di primo grado, né parte ricorrenteha indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della de-cisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimo-strando che esse sono tra loro diverse (Cass. Sez. L - Sentenza n.20994 del 6/08/2019; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014).A questa prima considerazione si deve aggiungere quella per cuiciò di cui il motivo deduce l'omesso esame – e cioè le contestazionidegli stessi ricorrenti al giudizio del Tribunale di inattendibilità dellevalutazioni espresse da un agronomo le cui indicazioni erano state re-cepite dalla consulenza tecnica d'ufficio – non costituisce un “fatto”,ex art. 360, n. 5), c.p.c., secondo le coordinate reiteratamente indivi-duate da questa Corte (Cass. Sez. Un., Sentenza n. 8053 del 7/04/2014; Cass. Sez. 6 - 3, Sentenza n. 25216 del 27/11/2014; Cass.Sez. 3 - Sentenza n. 9253 del 11/04/2017), quindi, l'ipotesi di cui alloSez. S1 - R.G. 25376/2021 – CC 27/02/2026 - Pagina nr. 9 di 16Numero registro generale 25376/2021Numero sezionale 1014/2026Numero di raccolta generale 17801/2026Data pubblicaz ion e 04/06/2026art. 360, n. 5), essendo l'ipotesi di cui tale previsione riferita ad unfatto storico, principale o secondario, da intendersi riferito a un preci-so accadimento o una precisa circostanza in senso storico-natura-listico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni,sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano ilparadigma normativo a quest'ultimo profilo (Cass. Sez. 6 - 1, Ordi-nanza n. 22397 del 6/09/2019; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 26305 del18/10/2018; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 14802 del 14/06/2017).2.4. Il terzo motivo di ricorso è, parimenti, inammissibile.Il richiamo agli artt. 51 e 61 c.p.c. ed al non adeguato governodelle previsioni in tema di ricusazione del C.T.U. operato dal ricorsorisulta, infatti, totalmente privo di pertinenza, essendo sufficiente os-servare che ad essere stata valorizzata dalla Corte d'appello – e dalTribunale prima di essa – è stata una potenziale condizione di conflit-to di interessi che riguardava non il consulente tecnico d'ufficio, bensìun perito agronomo autore di una stima che il C.T.U. aveva sempli-cemente ritenuto di fare propria e che i giudici di merito hanno inveceritenuto di disattendere, esprimendo motivatamente un giudizio diinattendibilità che rientrava nei loro poteri, quali periti peritorum, eche investiva non tanto la consulenza in sé, bensì il dato pregressosul quale la stessa si era parzialmente basata, avendo i medesimigiudici di merito ulteriormente espresso un giudizio di maggiore at-tendibilità dei dati desumibili da una relazione ministeriale.2.5. Inammissibile, ulteriormente, risulta il quarto motivo.sione ex art. 348-ter c.p.c. e di limiti del sindacato di legittimità sullamotivazione – perfettamente mutuabili anche nel caso di specie e diper sé sufficienti a condurre alla declaratoria di inammissibilità – sideve rilevare che il motivo si sostanzia in una prolissa riproposizioneSez. S1 - R.G. 25376/2021 – CC 27/02/2026 - Pagina nr. 10 di 16Numero registro generale 25376/2021Numero sezionale 1014/2026Numero di raccolta generale 17801/2026Data pubblicaz ion e 04/06/2026di profili di merito riferiti alla corretta individuazione dei criteri di sti-ma dei beni, sostanzialmente sollecitando a questa Corte un inam-missibile riesame nel merito della controversia, ed in particolare unanuova valutazione di quelle osservazioni tecniche correlate alla C.T.U.che sono già state prese in considerazione – e motivatamente disat-tese – da parte del giudice del merito.È allora opportuno ribadire il principio per cui è inammissibile il ri-corso per cassazione che, dietro l'apparente deduzione del vizio diviolazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di mo-tivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio mi-ri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice dimerito (Cass. Sez. Un. - Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Cass.Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8758 del 4/04/2017), atteso che il ricorsoper cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite ilquale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratte-rizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolataed a cognizione determinata dall'ambito della denuncia attraverso ilvizio o i vizi dedotti (Cass. Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016;Cass. Sez. Un., Sentenza n. 7931 del 29/03/2013).2.6. L'inammissibilità del quinto motivo discende invece da unaduplice considerazione.La prima è che, alla luce del principio richiamato in precedenza,l'infondatezza delle censure formulate all'indirizzo della prima ratiodecidendi della sentenza impugnata viene a privare i ricorrenti dell'in-teresse a censurare la seconda di tali rationes, essendo la prima or-mai sufficiente a sorreggere la decisione impugnata.La seconda è che quella che il motivo viene a dedurre, del tuttoimpropriamente, come una violazione dell'art. 2697 c.c. è, in realtàuna mera censura rivolta alla valutazione del materiale probatorioSez. S1 - R.G. 25376/2021 – CC 27/02/2026 - Pagina nr. 11 di 16Numero registro generale 25376/2021Numero sezionale 1014/2026Numero di raccolta generale 17801/2026Data pubblicaz ion e 04/06/2026operata dal giudice d'appello ed a quest'ultimo riservata (Cass. Sez. 5- Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023; Cass. Sez. 3 - Sentenza n.13918 del 3/05/2022; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 6774 del 1/03/2022; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021; Cass. Sez.2 - Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n.1554 del 28/01/2004), e non sindacabile in sede di legittimità ovesorretta da motivazione che si sottragga al c.d. “minimo costituziona-le” del sindacato di legittimità sulla motivazione, effetto della riformu-lazione dell'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., disposta dall'art. 54,D.L. n. 83/2012 e che non risulti viziata – anche sotto il profilo deltravisamento di una prova (Cass. Sez. Un. - Sentenza n. 5792 del5/03/2024) dall'omesso esame di un fatto storico decisivo, sempre acondizione che non operi – come invece avviene nel caso in esame –la preclusione di cui all'art. 348-ter c.p.c.Nel caso in esame, il ricorso si sostanzia in una mera censura diomesso esame di elementi istruttori, la quale, non integra, di per sé,il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico,rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dalgiudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risul-tanze probatorie (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018), e ciò in quanto le deduzioni aventi ad oggetto la persuasivitàdel ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risul-tanze istruttorie attengono alla mera sufficienza della motivazione, ecioè ad un profilo non (più) deducibile come motivo di ricorso (Cass.Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11863 del 15/05/2018).Altrettanto priva di pregio è la censura indirizzata – ancora unavolta – alla motivazione adottata dalla Corte d'appello, essendo suffi-ciente osservare che quest'ultima ha ritenuto che le censure dei ricor-renti non valessero a superare le valutazioni del C.T.U. esclusivamen-Sez. S1 - R.G. 25376/2021 – CC 27/02/2026 - Pagina nr. 12 di 16Numero registro generale 25376/2021Numero sezionale 1014/2026Numero di raccolta generale 17801/2026Data pubblicaz ion e 04/06/2026te nella misura in cui erano state fatte proprie dal Tribunale, senza,quindi, svolgere argomentazioni reciprocamente contraddittorie.2.7. Infondato è, invece, il sesto motivo.La decisione della Corte capitolina, infatti, si è pienamente con-formata all'orientamento espresso da questa Corte – e col quale il ri-corso non viene minimamente a confrontarsi – per cui in tema di in-dennizzo dovuto per i beni perduti da cittadini ed imprese italiane interritori già soggetti alla sovranità dello Stato, il coefficiente di rivalu-tazione dell'1,90, previsto dall'art. 4, Legge n. 135/1985 per le richie-ste presentate dopo il 1950, comprende, nell'importo così determina-to, anche il risarcimento da ritardato adempimento spettante al dan-neggiato fino alla liquidazione amministrativa, sia per la parte rag-guagliata agli interessi moratori maturati alla stessa data, che per l'e-ventuale maggior danno ex art. 1224, secondo comma, c.c., con laconseguenza che gli ulteriori interessi moratori ed il maggior dannosulla somma così liquidata sono, se del caso, dovuti solo con decor-renza dalla costituzione in mora dell'Amministrazione, ai cui fini è ne-cessaria una specifica richiesta che, pur potendo essere avanzata an-che prima dell'emanazione dei decreti ministeriali conclusivi del pro-cedimento di liquidazione, deve essere ricondotta, in mancanza, allaproposizione della domanda giudiziale (Cass. Sez. 1 - Sentenza n.21191 del 19/10/2016; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 7468 del 19/03/2020; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 33875 del 2024).2.8. Infondato risulta parimenti il settimo motivo.Il motivo di ricorso, infatti, censura le conclusioni cui la decisioneimpugnata è pervenuta in ordine alla autonomia dell'“ulteriore inden-nizzo” di cui alla Legge n. 7/2009, richiamando precedenti di questaCorte assunti in relazione a profili non conformi a quelli qui in rilievo equindi privi di pertinenza.Sez. S1 - R.G. 25376/2021 – CC 27/02/2026 - Pagina nr. 13 di 16Numero registro generale 25376/2021Numero sezionale 1014/2026Numero di raccolta generale 17801/2026Data pubblicaz ion e 04/06/2026Si deve, invece, opinare che quello che la stessa Legge n. 7/2009qualifica come “ulteriore indennizzo” venga a costituire una voce in-dennitaria autonoma ‒ la cui determinazione, del resto, transita at-traverso una previa valutazione in sede amministrativa – e che cor-rettamente la Corte territoriale abbia ravvisato un profilo di novitàdella domanda.2.9. Infondato deve ritenersi altresì l'ultimo motivo di ricorso, es-sendo qui sufficiente richiamare il duplice principio – da questa Corteespresso – per cui, da un lato, il divieto della decisione sulla base diargomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non siapplica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità delladomanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni statoe grado del processo, senza che tale esito processuale integri unaviolazione dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Di-ritti dell'[OSCURATO:PERSONA], il quale - nell'interpretazione data dalla Corte Europea- ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitatoquando si tratti di questioni di rito che la parte, dotata di una minimadiligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigu-rarsi (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15019 del 21/07/2016) e, dall'altrolato, il rilievo della tardività dell'impugnazione o dell'intervenuta de-cadenza dall'opposizione non soggiace al divieto posto dall'art. 101c.p.c. di porre a fondamento della decisione una questione rilevatad'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, in quanto l'os-servanza dei termini perentori entro cui devono essere proposte leimpugnazioni (artt. 325 e 327 c.p.c.) o avviate le cause di contenutooppositivo (artt. 617 o 641 c.p.c.) costituisce un parametro di ammis-sibilità della domanda alla quale la parte che sia dotata una minimadiligenza processuale deve prestare attenzione, dovendo consideraregià "ex ante", come possibile sviluppo della lite, la rilevazione d'ufficioSez. S1 - R.G. 25376/2021 – CC 27/02/2026 - Pagina nr. 14 di 16Numero registro generale 25376/2021Numero sezionale 1014/2026Numero di raccolta generale 17801/2026Data pubblicaz ion e 04/06/2026dell'eventuale violazione Cass. Sez. 5 - Sentenza n. 32527 del 4/11/2022).3. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente con-danna dei ricorrenti principali e dei ricorrenti incidentali in solido allarifusione in favore del controricorrente delle spese del giudizio di le-gittimità, liquidate direttamente in dispositivo sulla base del valoredella domanda che, dall'esame degli atti, risulta ben superiore ad unmilione di euro.4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presup-posti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ul-teriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previstoper il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovu-to", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza inconcreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o so-pravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. Un., Senten-za n. 4315 del 20/02/2020). P.Q.MLa Corte,rigetta il ricorso;condanna i ricorrenti principali ed i ricorrenti incidentali a rifonde-re al controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquidain € 15.000,00, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti principali e dei ricorrenti inciden-tali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quel-Sez. S1 - R.G. 25376/2021 – CC 27/02/2026 - Pagina nr. 15 di 16Numero registro generale 25376/2021Numero sezionale 1014/2026Numero di raccolta generale 17801/2026Data pubblicazione 04/06/2026lo previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis,ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 27 febbraio 2026.Il PresidenteGUIDO MERCOLINOSez. S1 - R.G. 25376/2021 – CC 27/02/2026 - Pagina nr. 16 di 16
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