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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2024

Cassazione n. 44922/2024

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ribaditi nella memoria, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] relativi al trattamento sanzionatorio sono inammissibili perché diretti a contestare l'entità della pena irrogata, sollecitandone un ridimensionamento, non consentito a fronte della congrua motivazione resa in sentenza; considerato, infatti, che è inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto -come nel caso di specie- di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142); rilevato che: per Chemkhi l'errore di calcolo nel computo della diminuente di rito non è stato oggetto di specifica censura in appello, limitato a contestare genericamente gli aumenti applicati per le cessioni rispetto a quelli applicati dal GUP del Tribunale di Lucca, sicché la deduzione è preclusa e la pena non è illegale (v.

Sez.

U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818); per [OSCURATO:PERSONA] la Corte ha ritenuto giustificato il lieve scostamento dal minimo edittale in ragione del precedente specifico, nonostante la giovane età, pur considerata unitamente al ruolo gregario per il riconoscimento di attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva; per [OSCURATO:PERSONA] risulta giustificata la recidiva qualificata e il giudizio di maggiore pericolosità espresso, fondato sui precedenti specifici, oltre che per altri reati, e sulla persistente capacità a delinquere dimostrata, giustificativa di aggravio sanzionatorio e del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, avuto riguardo al numero consistente delle cessioni accertate; per [OSCURATO:PERSONA] risulta giustificato il lieve scostamento dal minimo edittale a fronte di una consolidata attività di spaccio per centinaia di cessioni, svolta per anni in favore di una clientela fidelizzata e di un continuo rifornimento di sostanze stupefacenti; analogamente per [OSCURATO:PERSONA] risulta giustificato il rilievo attribuito alle numerose cessioni e all'intensa attività di spaccio svolta in gruppo e con modalità organizzate; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 25 novembre 2024 0';' , il.'"Presidente estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ribaditi nella memoria, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] relativi al trattamento sanzionatorio sono inammissibili perché diretti a contestare l'entità della pena irrogata, sollecitandone un ridimensionamento, non consentito a fronte della congrua motivazione resa in sentenza; considerato, infatti, che è inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto -come nel caso di specie- di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142); rilevato che: per Chemkhi l'errore di calcolo nel computo della diminuente di rito non è stato oggetto di specifica censura in appello, limitato a contestare genericamente gli aumenti applicati per le cessioni rispetto a quelli applicati dal GUP del Tribunale di Lucca, sicché la deduzione è preclusa e la pena non è illegale (v. Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818); per [OSCURATO:PERSONA] la Corte ha ritenuto giustificato il lieve scostamento dal minimo edittale in ragione del precedente specifico, nonostante la giovane età, pur considerata unitamente al ruolo gregario per il riconoscimento di attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva; per [OSCURATO:PERSONA] risulta giustificata la recidiva qualificata e il giudizio di maggiore pericolosità espresso, fondato sui precedenti specifici, oltre che per altri reati, e sulla persistente capacità a delinquere dimostrata, giustificativa di aggravio sanzionatorio e del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, avuto riguardo al numero consistente delle cessioni accertate; per [OSCURATO:PERSONA] risulta giustificato il lieve scostamento dal minimo edittale a fronte di una consolidata attività di spaccio per centinaia di cessioni, svolta per anni in favore di una clientela fidelizzata e di un continuo rifornimento di sostanze stupefacenti; analogamente per [OSCURATO:PERSONA] risulta giustificato il rilievo attribuito alle numerose cessioni e all'intensa attività di spaccio svolta in gruppo e con modalità organizzate; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 0';' , il.'"Presidente estensore
Sentenza Cassazione n. 44922/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris