Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33241/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila dell'il novembre 2025, la quale ha confermato la condanna già intervenuta in primo grado per reati di furto aggravato, evasione e detenzione di arma bianca commessi il 3 febbraio 2022.

La Corte, condividendo l'iter argomentativo del giudice del primo grado, ha dato motivata risposta ai motivi di appello, con i quali la parte aveva contestato una serie di valutazioni in fatto, nonché la dosimetria della pena.

Le due sentenze, che vanno lette quale unico corpo unitario, dopo aver valorizzato il materiale istruttorio e le risultanze in fatto, pervengono ad un convincimento di merito sostenuto da motivazione logica e aderente ai principi di diritto elaborati in sede di legittimità.

Di contro, il ricorso è inammissibile in quanto i motivi sono meramente reiterativi di doglianze sollevate in sede di appello, cui la Corte territoriale ha dato esaustiva risposta, e, comunque, sollecitano una diversa valutazione in punto di fatto del materiale probatorio acquisito, in relazione al quale il giudice del merito ha fornito motivazione esaustiva e logica, con la quale ha dato corretta applicazione ai principi di diritto elaborati in sede di legittimità.

Con memoria tempestivamente depositata in cancelleria vengono sostanzialmente ribadite le ragioni del ricorso.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila dell'il novembre 2025, la quale ha confermato la condanna già intervenuta in primo grado per reati di furto aggravato, evasione e detenzione di arma bianca commessi il 3 febbraio 2022. La Corte, condividendo l'iter argomentativo del giudice del primo grado, ha dato motivata risposta ai motivi di appello, con i quali la parte aveva contestato una serie di valutazioni in fatto, nonché la dosimetria della pena. Le due sentenze, che vanno lette quale unico corpo unitario, dopo aver valorizzato il materiale istruttorio e le risultanze in fatto, pervengono ad un convincimento di merito sostenuto da motivazione logica e aderente ai principi di diritto elaborati in sede di legittimità. Di contro, il ricorso è inammissibile in quanto i motivi sono meramente reiterativi di doglianze sollevate in sede di appello, cui la Corte territoriale ha dato esaustiva risposta, e, comunque, sollecitano una diversa valutazione in punto di fatto del materiale probatorio acquisito, in relazione al quale il giudice del merito ha fornito motivazione esaustiva e logica, con la quale ha dato corretta applicazione ai principi di diritto elaborati in sede di legittimità. Con memoria tempestivamente depositata in cancelleria vengono sostanzialmente ribadite le ragioni del ricorso. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu
Sentenza Cassazione n. 33241/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris