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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04348/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Brescia, in data 14.7.2016, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene, principali e accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e di bancarotta fraudolenta documentale, in rubrica a lei ascritti in concorso con terzi, in qualità di titolare della ditta individuale "DM Costruzioni", dichiarata fallita dal tribunale di Brescia, in data 28.5.2012, disponeva la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Brescia, perché il fatto è diverso da come è descritto in imputazione, con riferimento alla bancarotta fraudolenta documentale; riduceva la durata delle pene accessorie fallimentari irrogate nei confronti dell'imputata e revocava le sospensioni condizionali della pena di cui la Grossi aveva in passato beneficiato, confermando nel resto la sentenza impugnata.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, lamentando violazione di legge, in punto di affermazione di responsabilità, posto che la Grossi era una semplice testa di legno, il cui contributo si è limitato a consentire la nascita della società, governata dall'amministratore di fatto, compagno della ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], senza che sia stato dimostrato, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, la partecipazione dell'imputata alle condotte distrattive poste in essere da quest'ultimo, sicché la colpevolezza della Grossi non può essere affermata solo sulla base del ruolo formale dalla stessa rivestito.

3. Il ricorso non può essere accolto, essendo sorretto da motivi infondati.

4. Al riguardo appare opportuno soffermarsi, sia pure in estrema sintesi, sui principi desumibili da una serie di arresti della giurisprudenza di legittimità, che costituiscono, ormai, un orientamento consolidato.

E invero, da tempo si è affermato che la responsabilità dell'amministratore di diritto, a titolo di concorso nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale con l'amministratore di fatto, non discende esclusivamente dalla posizione formale rivestita all'interno della società, ma in ragione della condotta omissiva dallo stesso posta in essere, consistente nel non avere impedito, ex art. 40, comma secondo, c.p., l'evento che aveva l'obbligo giuridico di impedire e cioè nel mancato esercizio dei poteri di gestione della società e di controllo sull'operato dell'amministratore di fatto, connaturati alla carica rivestita (cfr. Cass., sez.

V, 28.5.2014, n. 44826, rv. 261814; Sez. 5, n. 7332 del 07/01/2015, Rv. 262767).

Come è stato ulteriormente precisato dalla giurisprudenza di legittimità, tuttavia, in tema di bancarotta fraudolenta, mentre con riguardo a quella documentale per sottrazione o per omessa tenuta in frode ai creditori delle scritture contabili, ben può ritenersi la responsabilità del soggetto investito solo formalmente dell'amministrazione dell'impresa fallita (cosiddetto "testa di legno"), atteso il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture, non altrettanto può dirsi con riguardo all'ipotesi della distrazione, relativamente alla quale non può, nei confronti dell'amministratore apparente, trovare automatica applicazione il principio secondo il quale, una volta accertata la presenza di determinati beni nella disponibilità dell'imprenditore fallito, il loro mancato reperimento, in assenza di adeguata giustificazione della destinazione ad essi data, legittima la presunzione della dolosa sottrazione, dal momento che la pur consapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente non necessariamente implica la consapevolezza di disegni criminosi nutriti dall'amministratore di fatto (cfr. Sez. 5, n. 54490 del 26/09/2018, Rv. 274166; Sez. 5, n. 19049 del 19/02/2010, Rv. 247251).

Pertanto, come pure è stato affermato con assunto assolutamente condivisibile, in tema di bancarotta fraudolenta, in caso di concorso "ex" art. 40, comma secondo, c.p., dell'amministratore formale nel reato commesso dall'amministratore di fatto, ad integrare il dolo del primo è sufficiente la generica consapevolezza che il secondo compia una delle condotte indicate nella norma incriminatrice, senza che sia necessario che tale consapevolezza investa i singoli episodi delittuosi, potendosi configurare l'elemento soggettivo sia come dolo diretto, che come dolo eventuale (cfr. Sez. 5, n. 50348 del 22/10/2014, Rv. 263225).

In tema di reati fallimentari, come è stato ribadito, è pertanto sufficiente ad integrare il dolo, in forma diretta o eventuale, dell'amministratore formale la generica consapevolezza, pur non riferita alle singole operazioni, delle attività illecite compiute dalla società per il tramite dell'amministratore di fatto (cfr. Sez. 5, n. 32413 del 24/09/2020, Rv. 279831).

Recentemente, peraltro, con arresto condiviso dal Collegio, si è di nuovo posto l'accento sugli obblighi giuridici che gravano sull'amministratore di diritto, pur in presenza di un amministratore di fatto.

Si è, infatti, ritenuto che non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza, in quanto non si determina un'apprezzabile modifica del titolo di responsabilità, la decisione con cui, in applicazione dell'art. 40, comma secondo, c.p., l'imputato sia condannato per il reato di bancarotta fraudolenta per essere rimasto colpevolmente inerte di fronte alla condotta illecita dell'amministratore di fatto, anziché per la condotta assunta direttamente in veste di amministratore formale, purché rimanga immutata l'azione distrattiva, nei suoi profili soggettivi e oggettivi (cfr. Sez. 5, n. 19182 del 31/01/2022, Rv. 283136).

4.1. Applicando siffatti principi al caso in esame, non è revocabile in dubbio che la motivazione della corte territoriale sia immune dai denunciati vizi.

Come correttamente evidenziato dal giudice di secondo grado, senza che sul punto la ricorrente abbia articolato specifiche doglianze, la Grossi, non solo aveva assunto la titolarità della "DM Costruzioni", "per consentire al Tomarelli, all'epoca suo convivente, di "lavorare", perché quest'ultimo "non poteva figurare personalmente come imprenditore", ma si era anche "recata presso tre istituti di credito per aprire conti correnti per conto dell'impresa individuale, consegnando poi al Tomarelli i relativi carnet di assegni con diversi assegni già da essa firmati in bianco, almeno due, secondo quanto dalla stessa ammesso nella denuncia-querela presentata in data 5 aprile 2012 innanzi ai carabinieri di Travagliato, prima denuncia in cui l'imputata ha fatto riferimento agli assegni da essa consegnati al Tomarelli, in epoca ormai prossima alla dichiarazione di fallimento, avendo peraltro ricevuto già da fine 2011 i primi protesti".

Gli assegni consegnati al Tomarelli erano stati utilizzati da persona rimasta sconosciuta, che si era presentato come marito della ricorrente, "per acquistare notevoli quantità di merci, non pagate ai fornitori, poiché gli assegni ritornavano insoluti, merci non reperite dalla curatela, né fisicamente, né nel ricavato di una loro eventuale vendita" (cfr. p. 5 della sentenza impugnata).

Orbene, lo scopo per cui la Grossi ha assunto la titolarità dell'impresa di cui si discute; il suo affidarsi completamente all'amministratore di fatto, mettendogli a disposizione titoli di credito che gli avrebbero consentito di operare sul mercato sotto la veste apparente dell'amministratore di diritto; la sostanziale inerzia della ricorrente a fronte dei primi protesti che risalivano alla fine del 2011, mente la prima denuncia-querela venne da lei presentata solo ai primi di aprile del 2012, a poco più di un mese prima della dichiarazione di fallimento, che rivela un disinteresse sull'utilizzo degli assegni consegnati al Tomarelli e sulla necessità di sottoporne a controllo l'operato, in relazione all'andamento della vita economica e patrimoniale della ditta di cui era amministratrice, sono tutti elementi che la corte territoriale, con motivazione dotata di intrinseca coerenza logica, ha valutato come sintomatici di una colpevole inerzia dell'amministratore di diritto rispetto alle condotte illecite (distrattive) dell'amministratore di fatto, da cui dedurre, in termini di dolo eventuale, la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo alla ricorrente, sotto il profilo del concorso nella condotta materiale dell'amministratore di fatto.

In conclusione può affermarsi che la prova dell'elemento soggettivo del reato è stata legittimamente tratta dalle modalità dei fatti per cui si è proceduto, posto che, come affermato da un condivisibile orientamento del [OSCURATO:PERSONA], in tema di dolo, la prova della volontà di commissione del reato è prevalentemente affidata, in mancanza di confessione, alla ricerca delle concrete circostanze che abbiano connotato l'azione e delle quali deve essere verificata la oggettiva idoneità a cagionare l'evento in base ad elementi di sicuro valore sintomatico, valutati sia singolarmente sia nella loro coordinazione (cfr., ex plurimis, Sez.

VI, 6.4.2011, n. 16465, rv. 250007).

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.

P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Brescia, in data 14.7.2016, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene, principali e accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e di bancarotta fraudolenta documentale, in rubrica a lei ascritti in concorso con terzi, in qualità di titolare della ditta individuale "DM Costruzioni", dichiarata fallita dal tribunale di Brescia, in data 28.5.2012, disponeva la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Brescia, perché il fatto è diverso da come è descritto in imputazione, con riferimento alla bancarotta fraudolenta documentale; riduceva la durata delle pene accessorie fallimentari irrogate nei confronti dell'imputata e revocava le sospensioni condizionali della pena di cui la Grossi aveva in passato beneficiato, confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, lamentando violazione di legge, in punto di affermazione di responsabilità, posto che la Grossi era una semplice testa di legno, il cui contributo si è limitato a consentire la nascita della società, governata dall'amministratore di fatto, compagno della ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], senza che sia stato dimostrato, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, la partecipazione dell'imputata alle condotte distrattive poste in essere da quest'ultimo, sicché la colpevolezza della Grossi non può essere affermata solo sulla base del ruolo formale dalla stessa rivestito. 3. Il ricorso non può essere accolto, essendo sorretto da motivi infondati. 4. Al riguardo appare opportuno soffermarsi, sia pure in estrema sintesi, sui principi desumibili da una serie di arresti della giurisprudenza di legittimità, che costituiscono, ormai, un orientamento consolidato. E invero, da tempo si è affermato che la responsabilità dell'amministratore di diritto, a titolo di concorso nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale con l'amministratore di fatto, non discende esclusivamente dalla posizione formale rivestita all'interno della società, ma in ragione della condotta omissiva dallo stesso posta in essere, consistente nel non avere impedito, ex art. 40, comma secondo, c.p., l'evento che aveva l'obbligo giuridico di impedire e cioè nel mancato esercizio dei poteri di gestione della società e di controllo sull'operato dell'amministratore di fatto, connaturati alla carica rivestita (cfr. Cass., sez. V, 28.5.2014, n. 44826, rv. 261814; Sez. 5, n. 7332 del 07/01/2015, Rv. 262767). Come è stato ulteriormente precisato dalla giurisprudenza di legittimità, tuttavia, in tema di bancarotta fraudolenta, mentre con riguardo a quella documentale per sottrazione o per omessa tenuta in frode ai creditori delle scritture contabili, ben può ritenersi la responsabilità del soggetto investito solo formalmente dell'amministrazione dell'impresa fallita (cosiddetto "testa di legno"), atteso il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture, non altrettanto può dirsi con riguardo all'ipotesi della distrazione, relativamente alla quale non può, nei confronti dell'amministratore apparente, trovare automatica applicazione il principio secondo il quale, una volta accertata la presenza di determinati beni nella disponibilità dell'imprenditore fallito, il loro mancato reperimento, in assenza di adeguata giustificazione della destinazione ad essi data, legittima la presunzione della dolosa sottrazione, dal momento che la pur consapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente non necessariamente implica la consapevolezza di disegni criminosi nutriti dall'amministratore di fatto (cfr. Sez. 5, n. 54490 del 26/09/2018, Rv. 274166; Sez. 5, n. 19049 del 19/02/2010, Rv. 247251). Pertanto, come pure è stato affermato con assunto assolutamente condivisibile, in tema di bancarotta fraudolenta, in caso di concorso "ex" art. 40, comma secondo, c.p., dell'amministratore formale nel reato commesso dall'amministratore di fatto, ad integrare il dolo del primo è sufficiente la generica consapevolezza che il secondo compia una delle condotte indicate nella norma incriminatrice, senza che sia necessario che tale consapevolezza investa i singoli episodi delittuosi, potendosi configurare l'elemento soggettivo sia come dolo diretto, che come dolo eventuale (cfr. Sez. 5, n. 50348 del 22/10/2014, Rv. 263225). In tema di reati fallimentari, come è stato ribadito, è pertanto sufficiente ad integrare il dolo, in forma diretta o eventuale, dell'amministratore formale la generica consapevolezza, pur non riferita alle singole operazioni, delle attività illecite compiute dalla società per il tramite dell'amministratore di fatto (cfr. Sez. 5, n. 32413 del 24/09/2020, Rv. 279831). Recentemente, peraltro, con arresto condiviso dal Collegio, si è di nuovo posto l'accento sugli obblighi giuridici che gravano sull'amministratore di diritto, pur in presenza di un amministratore di fatto. Si è, infatti, ritenuto che non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza, in quanto non si determina un'apprezzabile modifica del titolo di responsabilità, la decisione con cui, in applicazione dell'art. 40, comma secondo, c.p., l'imputato sia condannato per il reato di bancarotta fraudolenta per essere rimasto colpevolmente inerte di fronte alla condotta illecita dell'amministratore di fatto, anziché per la condotta assunta direttamente in veste di amministratore formale, purché rimanga immutata l'azione distrattiva, nei suoi profili soggettivi e oggettivi (cfr. Sez. 5, n. 19182 del 31/01/2022, Rv. 283136). 4.1. Applicando siffatti principi al caso in esame, non è revocabile in dubbio che la motivazione della corte territoriale sia immune dai denunciati vizi. Come correttamente evidenziato dal giudice di secondo grado, senza che sul punto la ricorrente abbia articolato specifiche doglianze, la Grossi, non solo aveva assunto la titolarità della "DM Costruzioni", "per consentire al Tomarelli, all'epoca suo convivente, di "lavorare", perché quest'ultimo "non poteva figurare personalmente come imprenditore", ma si era anche "recata presso tre istituti di credito per aprire conti correnti per conto dell'impresa individuale, consegnando poi al Tomarelli i relativi carnet di assegni con diversi assegni già da essa firmati in bianco, almeno due, secondo quanto dalla stessa ammesso nella denuncia-querela presentata in data 5 aprile 2012 innanzi ai carabinieri di Travagliato, prima denuncia in cui l'imputata ha fatto riferimento agli assegni da essa consegnati al Tomarelli, in epoca ormai prossima alla dichiarazione di fallimento, avendo peraltro ricevuto già da fine 2011 i primi protesti". Gli assegni consegnati al Tomarelli erano stati utilizzati da persona rimasta sconosciuta, che si era presentato come marito della ricorrente, "per acquistare notevoli quantità di merci, non pagate ai fornitori, poiché gli assegni ritornavano insoluti, merci non reperite dalla curatela, né fisicamente, né nel ricavato di una loro eventuale vendita" (cfr. p. 5 della sentenza impugnata). Orbene, lo scopo per cui la Grossi ha assunto la titolarità dell'impresa di cui si discute; il suo affidarsi completamente all'amministratore di fatto, mettendogli a disposizione titoli di credito che gli avrebbero consentito di operare sul mercato sotto la veste apparente dell'amministratore di diritto; la sostanziale inerzia della ricorrente a fronte dei primi protesti che risalivano alla fine del 2011, mente la prima denuncia-querela venne da lei presentata solo ai primi di aprile del 2012, a poco più di un mese prima della dichiarazione di fallimento, che rivela un disinteresse sull'utilizzo degli assegni consegnati al Tomarelli e sulla necessità di sottoporne a controllo l'operato, in relazione all'andamento della vita economica e patrimoniale della ditta di cui era amministratrice, sono tutti elementi che la corte territoriale, con motivazione dotata di intrinseca coerenza logica, ha valutato come sintomatici di una colpevole inerzia dell'amministratore di diritto rispetto alle condotte illecite (distrattive) dell'amministratore di fatto, da cui dedurre, in termini di dolo eventuale, la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo alla ricorrente, sotto il profilo del concorso nella condotta materiale dell'amministratore di fatto. In conclusione può affermarsi che la prova dell'elemento soggettivo del reato è stata legittimamente tratta dalle modalità dei fatti per cui si è proceduto, posto che, come affermato da un condivisibile orientamento del [OSCURATO:PERSONA], in tema di dolo, la prova della volontà di commissione del reato è prevalentemente affidata, in mancanza di confessione, alla ricerca delle concrete circostanze che abbiano connotato l'azione e delle quali deve essere verificata la oggettiva idoneità a cagionare l'evento in base ad elementi di sicuro valore sintomatico, valutati sia singolarmente sia nella loro coordinazione (cfr., ex plurimis, Sez. VI, 6.4.2011, n. 16465, rv. 250007). 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento. P
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