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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 32908/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale per il riesame di Roma, con ordinanza del 18 marzo 2022, ha accolto l'appello promosso dal pubblico ministero avverso l'ordinanza del 1° febbraio 2022 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare del divieto di dimora in Roma.

Ha disposto, quindi, che Campus sia sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui all'art. 74 comma 6 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, quale partecipe di una associazione destinata a commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 comma 5 del medesimo d.P.R., promossa, organizzata e diretta da [OSCURATO:PERSONA] e operante «in Roma dal maggio 2020 in permanenza» [capo 1) dell'imputazione provvisoria].

2. Secondo l'impostazione accusatoria, Campus avrebbe partecipato all'associazione di cui al capo 1) «con la funzione di vendere la sostanza stupefacente al dettaglio».

Ai capi 12) e 13) dell'imputazione provvisoria, è stato contestato all'indagato: di aver eseguito «plurime cessioni di sostanza stupefacente» tra il 27 luglio e il 2 novembre 2020 (capo 12) e di aver detenuto a fini di cessione gr. 1,80 di cocaina suddivisa in otto involucri, violazione accertata il 7 settembre 2020 (capo 13).

Il G.i.p. ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in relazione a tutti i reati indicati e il pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie.

Ha ritenuto, tuttavia, che le esigenze cautelari potessero essere salvaguardate con l'applicazione del divieto di dimora.

Ha osservato in proposito che l'attività di spaccio realizzata dall'associazione e dai singoli indagati, per quanto ramificata e protratta nel tempo, era tuttavia «radicata in un ambito territoriale abbastanza ristretto» sicché, per prevenirla, poteva essere sufficiente «allontanare i prevenuti dal contesto in cui hanno operato».

Il Tribunale per il riesame ha accolto l'appello del pubblico ministero e ha ritenuto inadeguata a fini cautelari la misura disposta dal G.i.p.

Ha precisato tuttavia che la custodia in carcere, richiesta dal pubblico ministero appellante, poteva essere applicata solo con riferimento al reato associativo di cui al capo 1).

Ha sottolineato, infatti: che il pubblico ministero ha contestato la violazione dell'art. 74 comma 6 d.P.R. n. 309/90 (ha ritenuto quindi che gli associati abbiano programmato la commissione di più violazioni dell'art. 73 comma 5 del citato decreto) e che, in ragione della pena edittale, non superiore nel massimo a quattro anni di reclusione, per questi ultimi reati la custodia in carcere non è possibile.3.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso contro l'ordinanza del Tribunale per il riesame, ma non si è limitato a contestare la sussistenza delle esigenze cautelari e la scelta della misura, ha sostenuto anche la mancanza di gravi indizi di colpevolezza.

In particolare: - col primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento alla sussistenza di gravi indizi dei reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 contestati ai capi 12) e 13); - col secondo motivo, deduce violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento alla sussistenza di gravi indizi del reato di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/90 contestato al capo 1); - col terzo motivo, deduce violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. e alla necessità di salvaguardarle applicando una misura privativa della libertà personale; - col quarto motivo, la difesa sostiene che, non avendo accolto il motivo di appello col quale il pubblico ministero invocava l'applicazione dell'art. 275 comma 3 cod. proc. pen., il Tribunale per il riesame non avrebbe potuto esaminare in una diversa prospettiva il tema delle esigenze cautelari.

Di conseguenza, non avrebbe potuto valutare il grado e l'intensità di tali esigenze, né sindacare l'idoneità, adeguatezza e proporzionalità della misura disposta dal G.i.p.

4. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità.

2. Il Tribunale per il riesame rinvia all'ordinanza del G.i.p. per l'indicazione degli elementi indiziari sulla base dei quali è stata ritenuta l'esistenza di un vincolo associativo di natura permanente fra tre o più persone volto alla commissione di una serie indeterminata di delitti previsti dall'art. 73 comma 5 della legge sugli stupefacenti.

Tale compendio indiziario consta di dati emergenti da intercettazioni, servizi di osservazione pedinamento e controllo, sequestri di sostanze stupefacenti, arresti in flagranza di reato.

L'ordinanza impugnata riferisce che dalle indagini è emersa l'esistenza di un sodalizio organizzato, dedito stabilmente allo spaccio di cocaina, operante nella zona di Primavalle-Torrevecchia e facente capo a [OSCURATO:PERSONA], coadiuvato da familiari: la moglie [OSCURATO:PERSONA], il fratello [OSCURATO:PERSONA], la cognata [OSCURATO:PERSONA], lo zio [OSCURATO:PERSONA] e il cognato [OSCURATO:PERSONA] (odierno ricorrente).

Secondo il Tribunale, l'illecito commercio costituiva per gli associati una vera e propria attività lavorativa che veniva svolta quotidianamente, per alcune ore, e garantiva incassi oscillanti dai 200/300 euro ai 500/700 euro al giorno.

I giudici di merito osservano che tale attività proseguì nonostante numerosi sequestri subiti dai clienti (dei quali gli associati furono informati dai clienti stessi) e non ostante gli arresti eseguiti, nel corso del tempo, a carico di alcuni associati.

Riportano, inoltre, considerandole significative dello spessore criminale del gruppo: una conversazione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il 20 novembre 2020, nella quale i due «si vantano della loro lunga carriera criminale», proseguita «non ostante i fermi subiti»; un'altra conversazione nella quale i due commentano, con cinismo, che [OSCURATO:PERSONA], essendo incensurato e affetto da distrofia muscolare, se fosse stato sorpreso con indosso sostanza stupefacente avrebbe evitato la detenzione sicché si poteva fare affidamento su di lui.

Quanto sin qui esposto rileva per la comprensione dei fatti, necessaria per poter valutare la decisione assunta dal Tribunale in relazione alle esigenze cautelari.

Si deve sottolineare, però, che il profilo indiziario è estraneo al presente giudizio e, per questa ragione, il primo e secondo motivo di ricorso, con i quali la difesa di [OSCURATO:PERSONA] contesta la gravità degli indizi, sono inammissibili.

Ed invero, l'ordinanza impugnata è stata pronunciata a seguito di un appello proposto dal solo pubblico ministero, avente ad oggetto la scelta operata dal G.i.p. nell'individuare la misura cautelare idonea, adeguata e proporzionata al fatto, sicché il tema della gravità indiziaria, estraneo al giudizio di appello, è necessariamente estraneo anche al ricorso contro l'ordinanza pronunciata dal giudice del gravame.

Si osserva in proposito che, nel caso di specie, il G.i.p. non ha escluso la sussistenza delle esigenze cautelari (nel qual caso nessuna misura sarebbe stata applicata e l'ordinanza non avrebbe potuto essere autonomamente impugnata da parte dell'indagato), ma ha disposto l'applicazione di una misura non privativa della libertà personale, sicché la rivalutazione dei gravi indizi è preclusa sia sotto il profilo del giudicato cautelare (conseguente al fatto che l'indagato non ha proposto richiesta di riesame) sia in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione proposta dal pubblico ministero (cfr. sul punto: Sez. 6, n. 1835 del 12/05/1995, PM in proc.

Ofreni, Rv. 202979; Sez. 2, n. 1243 del 13/02/1997, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 207556).

3. Il G.i.p. e il Tribunale per il riesame hanno ritenuto che, nel caso di specie, la duplice presunzione, prevista dall'art. 275 comma 3 cod. proc. pen., di pericolosità sociale ed esclusiva adeguatezza della misura carceraria non potesse operare.

Così facendo si sono uniformati al principio autorevolmente affermato dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 34475 del 23/06/2011, Valastro, Rv. 250351, secondo la quale «la presunzione di adeguatezza esclusiva della misura della custodia cautelare in carcere di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. non opera in relazione al reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti costituita al fine di commettere fatti di lieve entità».

Nondimeno, il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie è stato ritenuto concreto e attuale.

A questo proposito i giudici di merito hanno posto in evidenza: - che l'associazione ha operato per un lungo lasso di tempo non ostante gli arresti subiti da alcuni degli associati; - che il volume degli affari era elevato e lo era anche l'entità dei proventi dello spaccio dei quali, pur in misura diversa, tutti gli associati potevano beneficiare; - che il gruppo poteva avvalersi di stabili fornitori e di clienti fissi.

Con specifico riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale per il riesame ha anche sottolineato: che egli è gravato da precedenti per reati contro il patrimonio e ha concordato l'applicazione di una pena per violazione dell'art. 73 comma 5 d.p.r. 309/90 commessa il 10 aprile 2018; che ha stabilmente cooperato nelle attività di spaccio, dalle quali non ha desistito neppure dopo l'arresto di altri componenti dell'associazione (l'ultimo dei quali, eseguito a carico di [OSCURATO:PERSONA], risale al 30 novembre 2021, è quindi di poco precedente alla ordinanza del G.i.p.); che, come emerge dalle intercettazioni, egli si avvaleva della compagna [OSCURATO:PERSONA], per la gestione della contabilità dello spaccio; che il 7 settembre 2020 uno dei clienti di Campus subì un controllo (e gli fu sequestrata la sostanza che aveva acquistato) ma, non ostante ciò, (e pur avendo Campus saputo del controllo) l'attività di spaccio proseguì «senza tentennamenti o resipiscenze».

Così evidenziate le esigenze cautelari, il Tribunale per il riesame ha ritenuto che il pericolo di recidiva fosse particolarmente intenso e ha valutato contraddittoria la scelta del G.i.p. di applicare all'odierno ricorrente (come ad altri associati) la misura del divieto di dimora.

Ha argomentato che «la davvero elevatissima propensione specifica all'illecito» rende necessario per il Campus «un presidio cautelare di natura detentiva che recida i contatti con gli ambiti del traffico di stupefacenti e consenta di limitarne i movimenti».

Ha ritenuto perciò inidonea la misura disposta dal G.i.p. (divieto di dimora in Roma) sottolineando che i contatti con i clienti erano intrattenuti per mezzo del telefono e la clientela non avrebbe avuto difficoltà a spostarsi per procedere agli acquisti.

Ha ritenuto, inoltre, che fosse inidonea a fini cautelari anche la misura degli arresti domiciliari elettronicamente presidiati.

Ha osservato in proposito che «il ricorrente può contare su contatti anche nello stesso ambito familiare» e, attesa l'impossibilità di controlli continuativi, può sfruttare quei contatti per proseguire nella propria attività.

4. La motivazione del provvedimento impugnato non è manifestamente illogica né contraddittoria e non contrasta con i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento all'applicazione dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen.

Come noto, infatti, l'attualità del pericolo richiesta dalla norma in esame non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto, ma esige una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative (Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, Avolio, Rv. 277242; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, deo, 2021, Barletta, Rv. 280566; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122).

Nel caso in esame, i giudici della cautela hanno compiuto tale valutazione attraverso un'analisi accurata della fattispecie concreta, tenendo conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del tempo, non lungo, trascorso dai fatti.

Ne consegue che il terzo motivo di ricorso è inammissibile.

Ed invero, anche con riferimento al giudizio cautelare personale, il controllo di legittimità susseguente alla proposizione del ricorso per cassazione non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate - ivi compreso lo spessore degli indizi, e quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato - ed è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto (cfr. Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884).

5. Del pari inammissibile è il quarto motivo.

Il ricorrente sostiene che, non avendo accolto il motivo di appello col quale il pubblico ministero invocava l'applicazione dell'art. 275 comma 3 cod. proc. pen., il Tribunale per il riesame non avrebbe potuto esaminare in una diversa prospettiva il tema delle esigenze cautelari.

A questo proposito, basta rilevare che, per giurisprudenza costante, la cognizione del giudice d'appello cautelare è limitata ai punti cui si riferiscono i motivi di gravame e a quelli ad essi strettamente connessi, ma non è condizionata dalle deduzioni in fatto e dalle argomentazioni in diritto che l'appellante ha posto a base del gravame (cfr.: Sez. 2 n. 18057 dei 01/04/2014, Campana, Rv. 259712; Sez. 5, n. 30828 del 29/05/2014, Valenti.

Rv. 260484).

A ciò deve aggiungersi che il pubblico ministero ha illustrato nell'atto di appello le ragioni per le quali, a suo avviso, la misura disposta dal G.i.p. non poteva ritenersi idonea a fini cautelar' né proporzionata alla gravità dei fatti.

Pertanto, il riferimento all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen. non esauriva affatto i motivi di gravame.

6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale per il riesame di Roma, con ordinanza del 18 marzo 2022, ha accolto l'appello promosso dal pubblico ministero avverso l'ordinanza del 1° febbraio 2022 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare del divieto di dimora in Roma. Ha disposto, quindi, che Campus sia sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui all'art. 74 comma 6 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, quale partecipe di una associazione destinata a commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 comma 5 del medesimo d.P.R., promossa, organizzata e diretta da [OSCURATO:PERSONA] e operante «in Roma dal maggio 2020 in permanenza» [capo 1) dell'imputazione provvisoria]. 2. Secondo l'impostazione accusatoria, Campus avrebbe partecipato all'associazione di cui al capo 1) «con la funzione di vendere la sostanza stupefacente al dettaglio». Ai capi 12) e 13) dell'imputazione provvisoria, è stato contestato all'indagato: di aver eseguito «plurime cessioni di sostanza stupefacente» tra il 27 luglio e il 2 novembre 2020 (capo 12) e di aver detenuto a fini di cessione gr. 1,80 di cocaina suddivisa in otto involucri, violazione accertata il 7 settembre 2020 (capo 13). Il G.i.p. ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in relazione a tutti i reati indicati e il pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie. Ha ritenuto, tuttavia, che le esigenze cautelari potessero essere salvaguardate con l'applicazione del divieto di dimora. Ha osservato in proposito che l'attività di spaccio realizzata dall'associazione e dai singoli indagati, per quanto ramificata e protratta nel tempo, era tuttavia «radicata in un ambito territoriale abbastanza ristretto» sicché, per prevenirla, poteva essere sufficiente «allontanare i prevenuti dal contesto in cui hanno operato». Il Tribunale per il riesame ha accolto l'appello del pubblico ministero e ha ritenuto inadeguata a fini cautelari la misura disposta dal G.i.p. Ha precisato tuttavia che la custodia in carcere, richiesta dal pubblico ministero appellante, poteva essere applicata solo con riferimento al reato associativo di cui al capo 1). Ha sottolineato, infatti: che il pubblico ministero ha contestato la violazione dell'art. 74 comma 6 d.P.R. n. 309/90 (ha ritenuto quindi che gli associati abbiano programmato la commissione di più violazioni dell'art. 73 comma 5 del citato decreto) e che, in ragione della pena edittale, non superiore nel massimo a quattro anni di reclusione, per questi ultimi reati la custodia in carcere non è possibile.3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso contro l'ordinanza del Tribunale per il riesame, ma non si è limitato a contestare la sussistenza delle esigenze cautelari e la scelta della misura, ha sostenuto anche la mancanza di gravi indizi di colpevolezza. In particolare: - col primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento alla sussistenza di gravi indizi dei reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 contestati ai capi 12) e 13); - col secondo motivo, deduce violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento alla sussistenza di gravi indizi del reato di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/90 contestato al capo 1); - col terzo motivo, deduce violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. e alla necessità di salvaguardarle applicando una misura privativa della libertà personale; - col quarto motivo, la difesa sostiene che, non avendo accolto il motivo di appello col quale il pubblico ministero invocava l'applicazione dell'art. 275 comma 3 cod. proc. pen., il Tribunale per il riesame non avrebbe potuto esaminare in una diversa prospettiva il tema delle esigenze cautelari. Di conseguenza, non avrebbe potuto valutare il grado e l'intensità di tali esigenze, né sindacare l'idoneità, adeguatezza e proporzionalità della misura disposta dal G.i.p. 4. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità. 2. Il Tribunale per il riesame rinvia all'ordinanza del G.i.p. per l'indicazione degli elementi indiziari sulla base dei quali è stata ritenuta l'esistenza di un vincolo associativo di natura permanente fra tre o più persone volto alla commissione di una serie indeterminata di delitti previsti dall'art. 73 comma 5 della legge sugli stupefacenti. Tale compendio indiziario consta di dati emergenti da intercettazioni, servizi di osservazione pedinamento e controllo, sequestri di sostanze stupefacenti, arresti in flagranza di reato. L'ordinanza impugnata riferisce che dalle indagini è emersa l'esistenza di un sodalizio organizzato, dedito stabilmente allo spaccio di cocaina, operante nella zona di Primavalle-Torrevecchia e facente capo a [OSCURATO:PERSONA], coadiuvato da familiari: la moglie [OSCURATO:PERSONA], il fratello [OSCURATO:PERSONA], la cognata [OSCURATO:PERSONA], lo zio [OSCURATO:PERSONA] e il cognato [OSCURATO:PERSONA] (odierno ricorrente). Secondo il Tribunale, l'illecito commercio costituiva per gli associati una vera e propria attività lavorativa che veniva svolta quotidianamente, per alcune ore, e garantiva incassi oscillanti dai 200/300 euro ai 500/700 euro al giorno. I giudici di merito osservano che tale attività proseguì nonostante numerosi sequestri subiti dai clienti (dei quali gli associati furono informati dai clienti stessi) e non ostante gli arresti eseguiti, nel corso del tempo, a carico di alcuni associati. Riportano, inoltre, considerandole significative dello spessore criminale del gruppo: una conversazione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il 20 novembre 2020, nella quale i due «si vantano della loro lunga carriera criminale», proseguita «non ostante i fermi subiti»; un'altra conversazione nella quale i due commentano, con cinismo, che [OSCURATO:PERSONA], essendo incensurato e affetto da distrofia muscolare, se fosse stato sorpreso con indosso sostanza stupefacente avrebbe evitato la detenzione sicché si poteva fare affidamento su di lui. Quanto sin qui esposto rileva per la comprensione dei fatti, necessaria per poter valutare la decisione assunta dal Tribunale in relazione alle esigenze cautelari. Si deve sottolineare, però, che il profilo indiziario è estraneo al presente giudizio e, per questa ragione, il primo e secondo motivo di ricorso, con i quali la difesa di [OSCURATO:PERSONA] contesta la gravità degli indizi, sono inammissibili. Ed invero, l'ordinanza impugnata è stata pronunciata a seguito di un appello proposto dal solo pubblico ministero, avente ad oggetto la scelta operata dal G.i.p. nell'individuare la misura cautelare idonea, adeguata e proporzionata al fatto, sicché il tema della gravità indiziaria, estraneo al giudizio di appello, è necessariamente estraneo anche al ricorso contro l'ordinanza pronunciata dal giudice del gravame. Si osserva in proposito che, nel caso di specie, il G.i.p. non ha escluso la sussistenza delle esigenze cautelari (nel qual caso nessuna misura sarebbe stata applicata e l'ordinanza non avrebbe potuto essere autonomamente impugnata da parte dell'indagato), ma ha disposto l'applicazione di una misura non privativa della libertà personale, sicché la rivalutazione dei gravi indizi è preclusa sia sotto il profilo del giudicato cautelare (conseguente al fatto che l'indagato non ha proposto richiesta di riesame) sia in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione proposta dal pubblico ministero (cfr. sul punto: Sez. 6, n. 1835 del 12/05/1995, PM in proc. Ofreni, Rv. 202979; Sez. 2, n. 1243 del 13/02/1997, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 207556). 3. Il G.i.p. e il Tribunale per il riesame hanno ritenuto che, nel caso di specie, la duplice presunzione, prevista dall'art. 275 comma 3 cod. proc. pen., di pericolosità sociale ed esclusiva adeguatezza della misura carceraria non potesse operare. Così facendo si sono uniformati al principio autorevolmente affermato dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 34475 del 23/06/2011, Valastro, Rv. 250351, secondo la quale «la presunzione di adeguatezza esclusiva della misura della custodia cautelare in carcere di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. non opera in relazione al reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti costituita al fine di commettere fatti di lieve entità». Nondimeno, il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie è stato ritenuto concreto e attuale. A questo proposito i giudici di merito hanno posto in evidenza: - che l'associazione ha operato per un lungo lasso di tempo non ostante gli arresti subiti da alcuni degli associati; - che il volume degli affari era elevato e lo era anche l'entità dei proventi dello spaccio dei quali, pur in misura diversa, tutti gli associati potevano beneficiare; - che il gruppo poteva avvalersi di stabili fornitori e di clienti fissi. Con specifico riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale per il riesame ha anche sottolineato: che egli è gravato da precedenti per reati contro il patrimonio e ha concordato l'applicazione di una pena per violazione dell'art. 73 comma 5 d.p.r. 309/90 commessa il 10 aprile 2018; che ha stabilmente cooperato nelle attività di spaccio, dalle quali non ha desistito neppure dopo l'arresto di altri componenti dell'associazione (l'ultimo dei quali, eseguito a carico di [OSCURATO:PERSONA], risale al 30 novembre 2021, è quindi di poco precedente alla ordinanza del G.i.p.); che, come emerge dalle intercettazioni, egli si avvaleva della compagna [OSCURATO:PERSONA], per la gestione della contabilità dello spaccio; che il 7 settembre 2020 uno dei clienti di Campus subì un controllo (e gli fu sequestrata la sostanza che aveva acquistato) ma, non ostante ciò, (e pur avendo Campus saputo del controllo) l'attività di spaccio proseguì «senza tentennamenti o resipiscenze». Così evidenziate le esigenze cautelari, il Tribunale per il riesame ha ritenuto che il pericolo di recidiva fosse particolarmente intenso e ha valutato contraddittoria la scelta del G.i.p. di applicare all'odierno ricorrente (come ad altri associati) la misura del divieto di dimora. Ha argomentato che «la davvero elevatissima propensione specifica all'illecito» rende necessario per il Campus «un presidio cautelare di natura detentiva che recida i contatti con gli ambiti del traffico di stupefacenti e consenta di limitarne i movimenti». Ha ritenuto perciò inidonea la misura disposta dal G.i.p. (divieto di dimora in Roma) sottolineando che i contatti con i clienti erano intrattenuti per mezzo del telefono e la clientela non avrebbe avuto difficoltà a spostarsi per procedere agli acquisti. Ha ritenuto, inoltre, che fosse inidonea a fini cautelari anche la misura degli arresti domiciliari elettronicamente presidiati. Ha osservato in proposito che «il ricorrente può contare su contatti anche nello stesso ambito familiare» e, attesa l'impossibilità di controlli continuativi, può sfruttare quei contatti per proseguire nella propria attività. 4. La motivazione del provvedimento impugnato non è manifestamente illogica né contraddittoria e non contrasta con i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento all'applicazione dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. Come noto, infatti, l'attualità del pericolo richiesta dalla norma in esame non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto, ma esige una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative (Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, Avolio, Rv. 277242; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, deo, 2021, Barletta, Rv. 280566; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122). Nel caso in esame, i giudici della cautela hanno compiuto tale valutazione attraverso un'analisi accurata della fattispecie concreta, tenendo conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del tempo, non lungo, trascorso dai fatti. Ne consegue che il terzo motivo di ricorso è inammissibile. Ed invero, anche con riferimento al giudizio cautelare personale, il controllo di legittimità susseguente alla proposizione del ricorso per cassazione non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate - ivi compreso lo spessore degli indizi, e quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato - ed è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto (cfr. Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884). 5. Del pari inammissibile è il quarto motivo. Il ricorrente sostiene che, non avendo accolto il motivo di appello col quale il pubblico ministero invocava l'applicazione dell'art. 275 comma 3 cod. proc. pen., il Tribunale per il riesame non avrebbe potuto esaminare in una diversa prospettiva il tema delle esigenze cautelari. A questo proposito, basta rilevare che, per giurisprudenza costante, la cognizione del giudice d'appello cautelare è limitata ai punti cui si riferiscono i motivi di gravame e a quelli ad essi strettamente connessi, ma non è condizionata dalle deduzioni in fatto e dalle argomentazioni in diritto che l'appellante ha posto a base del gravame (cfr.: Sez. 2 n. 18057 dei 01/04/2014, Campana, Rv. 259712; Sez. 5, n. 30828 del 29/05/2014, Valenti. Rv. 260484). A ciò deve aggiungersi che il pubblico ministero ha illustrato nell'atto di appello le ragioni per le quali, a suo avviso, la misura disposta dal G.i.p. non poteva ritenersi idonea a fini cautelar' né proporzionata alla gravità dei fatti. Pertanto, il riferimento all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen. non esauriva affatto i motivi di gravame. 6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammend
Sentenza Cassazione n. 32908/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris