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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 13 settembre 2026

Cassazione n. 25264/2026

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uperiore puòessere conseguita solo a seguito della verifica, da parte dell’amministrazione,del possesso dei requisiti previsti, attività che comporta necessariamentel’esercizio di un potere autoritativo discrezionale; e, conseguentemente, latitolarità, per l’interessato, di un interesse legittimo con l’azionabilità di ognipretesa al riguardo, in quanto radicata su posizioni di interesse legittimo,soltanto mediante tempestiva impugnazione dei provvedimenti ritenutiillegittimamente incidenti su di esse (all’uopo richiama, ex multis, in termini,Cons.

Stato sez.

II, 4 febbraio 2020, n. 917; 16 dicembre 2019, n. 8495; sez.VI, 18 agosto 2010, n. 5869; sez.

V, 10 agosto 2010, n. 5568).13.

Per le stesse ragioni il Consiglio di Giustizia ha escluso un autonomogiudizio di accertamento, con declaratoria del diritto al riconoscimento del grado,per essere l’azione di accertamento esperibile a tutela di un diritto soggettivo (inlinea con copiosa giurisprudenza; cfr.

Cons.

Stato, sez.

III, 11 agosto 2015, n.3912; id., 29 marzo 2012, n. 1871; sez.

V, 30 giugno 2014, n. 3277; id., 2novembre 2011, n. 5848).14.

In definitiva, e in via dirimente, il Consiglio di Giustizia rimarca che laquestione proposta attiene ad un preteso corretto inquadramento nei ruoli,rispetto al quale – per monolitico orientamento giurisprudenziale – sonoconfigurabili unicamente posizioni di interesse legittimo (e giammai di dirittosoggettivo) del pubblico dipendente.15.

Propone ricorso ex art. 362 c.p.c. e 110 c.p.a. [OSCURATO:PERSONA],ulteriormente illustrato con memoria, cui resiste il Ministero della difesa concontroricorso.16.

L’Ufficio del Procuratore Generale ha chiesto dichiarare inammissibile ilricorso.Numero registro generale 15074/2025Numero sezionale 222/2026Numero di raccolta generale 25264/2026Data pubblicazione 13/09/2026RAGIONI DELLA DECISIONE17.

Con unico articolato motivo, il ricorrente, Colonnello in congedo dalgennaio 2022 per raggiunti limiti di età, lamenta la violazione degli artt. 1051-bis c.o.m., 112 c.p.c., 24, 113, comma 2, Cost., 7, comma 7, c.p.a., perché ilConsiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con eccesso dipotere giurisdizionale, avrebbe erroneamente qualificato la sua posizione comedi interesse legittimo anziché di diritto soggettivo ed avrebbe erroneamentenegato la richiesta tutela giurisdizionale.18.

In particolare, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliaavrebbe erroneamente affermato che l’istanza volta a conseguire l’attivazionedella procedura di valutazione ai fini del conseguimento dell’avanzamento digrado avrebbe comportato necessariamente una valutazione di tipo discrezionaledell’amministrazione, a fronte di una posizione dell’interessato di interesselegittimo, la cui pretesa a tutela avrebbe potuto azionarsi mediante tempestivaimpugnazione entro il termine decadenziale di sessanta giorni, nella speciedecorso, e che l’azione di accertamento del diritto al riconoscimento del gradosarebbe stata esperibile, in via autonoma, solo a tutela di un diritto soggettivo(senza per ciò solo incidere, negativamente, sulla sussistenza della giurisdizioneesclusiva del giudice amministrativo).19.

Precisa il ricorrente, anche in memoria illustrativa, che l’azione propostanon intende tramutare il giudizio dinanzi alle Sezioni Unite in un ordinariocontrollo di legittimità sulla sentenza del C.G.A.R.S., né tanto meno è teso asollecitare un sindacato nomofilattico sull'interpretazione dell'art. 1051-bis delc.o.m., consapevole del limite tracciato dall'art. 111, comma 8, Cost. e dall'art.362 c.p.c., nonché del principio affermato da Corte Cost. n.6 del 2018, secondocui il controllo delle Sezioni Unite sulle decisioni del Consiglio di Stato e delC.G.A.R.S. riguarda i soli limiti esterni della giurisdizione.20.

Evidenzia il punto devoluto alle Sezioni Unite, volto a verificare se, nel casoconcreto, il giudice amministrativo abbia effettivamente esercitato lagiurisdizione sulla domanda proposta oppure abbia negato tutela alla domandaeffettiva, sostituendola con una domanda diversa e assoggettandola ad unregime processuale incompatibile con la posizione dedotta.Numero registro generale 15074/2025Numero sezionale 222/2026Numero di raccolta generale 25264/2026Data pubblicazione 13/09/202621.

Spiega che la censura non è costruita sulla mera erroneitàdell'interpretazione dell'art. 1051-bis c.o.m., ma investe l'effetto processuale ditale qualificazione, che ha condotto il C.G.A.R.S. a non scrutinare la domanda diaccertamento dell'obbligo di attivazione della procedura valutativa,degradandola a pretesa di promozione discrezionale e dichiarandola soggetta adecadenza, sicché la domanda effettivamente proposta riguarda l’attivazionedella procedura e non la promozione automatica.22.

Si sofferma sulla domanda azionata, che non ha mai avuto ad oggetto ilconseguimento automatico della promozione al grado superiore, per essere lapromozione indicata soltanto come eventuale esito finale della procedura,subordinato al giudizio di idoneità dell'Amministrazione.23.

Sottolinea che non si deduce che il C.G.A.R.S. abbia declinato formalmentela giurisdizione, ma che abbia prodotto un effetto sostanzialmente equivalente:ha negato tutela alla domanda di accertamento dell'obbligo di attivazione dellaprocedura, trasformandola in una diversa domanda di conseguimentodell'avanzamento di grado e assoggettandola al termine decadenziale propriodell'azione impugnatoria; in tal modo, la sentenza impugnata non hasemplicemente interpretato male una norma sostanziale - errore che resterebbeinterno alla giurisdizione amministrativa - ma ha reso impraticabile l'azione diaccertamento della fase vincolata del procedimento, producendo unarretramento della tutela giurisdizionale rispetto alla domanda proposta.24.

Si ribadisce che la censura non chiede alle Sezioni Unite di correggere unerror in iudicando del giudice amministrativo, ma di rilevare che il giudiceamministrativo ha negato tutela a una posizione giustiziabile, precludendol'esame della domanda effettiva mediante la sua sostituzione con una domandadiversa: non si pretende che le Sezioni Unite stabiliscano quale sia la correttainterpretazione dell’art. 1051-bis c.o.m., né che accertino direttamente laspettanza del beneficio.25.

In altri termini, si soggiunge, il ricorso mira soltanto a verificare se ilgiudice amministrativo abbia esercitato la giurisdizione sulla domandaeffettivamente proposta, oppure se l’abbia neutralizzata mediante la suariqualificazione in una diversa pretesa di promozione discrezionale soggetta aNumero registro generale 15074/2025Numero sezionale 222/2026Numero di raccolta generale 25264/2026Data pubblicazione 13/09/2026decadenza; non si sostiene che la qualificazione della posizione come dirittosoggettivo comporti necessariamente la devoluzione della controversia al giudiceordinario, si sostiene, piuttosto, che il giudice amministrativo, proprio perchéeventualmente munito di giurisdizione esclusiva anche sulle posizioni di dirittosoggettivo del personale militare, non poteva negare tutela alla domanda diaccertamento, degradandola automaticamente a interesse legittimo pretensivodecadenziale.26.

Ancora, si riafferma che la controversia non riguarda l'esistenza delladiscrezionalità sull'esito finale della valutazione, pacifica e mai negata, ma lapossibilità, per l'Amministrazione, di omettere la fase preliminare di verifica edue fasi, traendo dalla discrezionalità della seconda la non tutelabilità autonomadella prima.27.

In ultimo, rimarcato che il punto è stabilire se il giudice amministrativoabbia potuto negare tutela alla domanda di accertamento della fase legalmentevincolata, trattandola come tardiva azione costitutiva avverso una pretesapromozione discrezionale, chiede che sia affermato il seguente principio:«Configura rifiuto o arretramento di giurisdizione, sindacabile dalle Sezioni Uniteex art. 111, comma 8, Cost., la sentenza del giudice amministrativo che, puressendo investito di una domanda di accertamento dell'obbligo di attivazione diuna procedura legalmente prevista, ometta di esaminarla nella sua effettivaconsistenza e la converta in una diversa domanda di conseguimento del risultatofinale discrezionale, assoggettandola al regime decadenziale proprio dell'azioneimpugnatoria.

Nel caso di specie, l'art. 1051-bis c.o.m. distingue tra verificavincolata dei presupposti (cessazione dal servizio, permanenza minima nelgrado) con conseguente obbligo di attivare la procedura valutativa, e successivogiudizio tecnico-discrezionale di idoneità alla promozione.

La domanda azionataaveva ad oggetto l'accertamento dell'obbligo di attivazione della procedura, nonla promozione automatica.»28.

Il ricorso è inammissibile, come dedotto dalla Procura Generale.Numero registro generale 15074/2025Numero sezionale 222/2026Numero di raccolta generale 25264/2026Data pubblicazione 13/09/202629.

Il Consiglio di Giustizia, infatti, non ha negato la tutela invocata ma hasemplicemente ricondotto la domanda azionata nell’alveo del prescritto terminedecadenziale.30.

In sostanza, nella questione dibattuta il Consiglio di Giustizia non ha decisoil ricorso sulla base di una norma inesistente, dichiarando una decadenza nonprevista da alcuna norma, ma ha sorretto la decisione, confermativa delladecisione di prime cure, attraverso l'interpretazione della legge processuale oprocedimentale, il che non costituisce un vizio concernente l'esercizio dellagiurisdizione, salvo il solo, estremo caso in cui il giudice, nell'interpretare lalegge, si spinga a ricavarne un enunciato non compreso nell'orizzonte di sensodi quest'ultima, vale a dire nei casi di radicale infedeltà del giudicante nei riguardidella disposizione di legge (così, con ampia motivazione, Cass. Sez.

U., 9 luglio2024, n. 18722; v. anche Cass.,Sez.Un., 16 maggio 2025, n. 13081).31.

Il ricorrente sostiene che, se non gli fosse consentito impugnare in questasede la sentenza del Consiglio di Stato, la parte non avrebbe alcuno strumentodi tutela per rimediare ad una sentenza gravemente erronea e fondata, a suodire, sull’erronea interpretazione della domanda.32.

Ebbene, a parte il rilievo che l’erronea interpretazione della domandadella giurisdizione come garante ultimo della nomofilachia, a fronte delprospettato assunto della manifesta erroneità nell’interpretazione della domandaazionata che impinge nelle modalità di esercizio della funzione giurisdizionale.33.

Trattasi di profilo estraneo allo sconfinamento dai limiti della giurisdizionecome, del pari esulante dallo scrutinio di queste Sezioni Unite, è la censura diultrapetita che pure sorregge l’impugnazione nei plurimi profili in cui è articolata.34.

Il Consiglio di Giustizia ha confermato lo spirare del termine decadenzialee la non riconducibilità della censura, così come prospettata e illustrata, alloscrutinio sui limiti esterni della giurisdizione, preclude in radice l'ammissibilità diun controllo della correttezza dell'interpretazione offerta dal giudiceamministrativo, dato che la nozione di «motivi della giurisdizione» non ammetteletture estensive neppure nel caso in cui la tutela sia stata riconosciuta inconseguenza di un ipotetico grave error iuris.Numero registro generale 15074/2025Numero sezionale 222/2026Numero di raccolta generale 25264/2026Data pubblicazione 13/09/202635.

Vale dunque riaffermare il principio secondo cui il ricorso per cassazioneper motivi inerenti alla giurisdizione è ammissibile nei casi di difetto assoluto erelativo di giurisdizione e, quindi, non può estendersi al sindacato di sentenzeabnormi od anomale o che abbiano stravolto le norme di riferimento, neppurese direttamente applicative del diritto UE, né può essere accolta la richiesta dirimettere alla Corte di giustizia UE questioni volte a fare emergere errori in cuisia incorso il Consiglio di Stato nell'interpretazione ed applicazione di disposizionidi diritto interno applicative del diritto UE, non attenendo queste a motivi digiurisdizione(Cass., Sez.

Un., 18 gennaio 2022, n. 1454; cfr. nello stesso sensoCass, Sez.

Un., 8 aprile 2022, nn. 11528, 11547 e 11549).36.

Ne consegue, appunto, l’applicabilità al caso di specie sia dei generaliprincipi di diritto menzionati, sia dello specifico principio di diritto, secondo cui,in materia di impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato, il controllo dellimite esterno della giurisdizione - che l'art. 111, comma 8, Cost., affida allaCorte di cassazione - non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche delgiudice amministrativo, suscettibili di comportare errori in iudicando o inprocedendo, senza che rilevi la gravità o intensità del presunto errore diinterpretazione, il quale rimane confinato entro i limiti interni della giurisdizioneamministrativa, considerato che l'interpretazione delle norme costituisce ilproprium distintivo dell'attività giurisdizionale(Cass., Sez.

Un., 4 dicembre 2020,n. 27770 cfr. anche Cass., Sez.

Un., 28 luglio 2021, n. 21641 e Cass., Sez.

Un.,30 ottobre 2020, n. 24107).37.

In conclusione, il ricorso è inammissibile.

Segue coerente la condanna allespese, liquidate come in dispositivo.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente alpagamento delle spese, liquidate in euro 4.000,00 per compensi professionalioltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art.13,co.1-quater,d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, acarico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributounificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.Numero registro generale 15074/2025Numero sezionale 222/2026Numero di raccolta generale 25264/2026Data pubblicazione 13/09/2026Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili il 26maggio 2026Il PresidentePasquale D’Ascola

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uperiore puòessere conseguita solo a seguito della verifica, da parte dell’amministrazione,del possesso dei requisiti previsti, attività che comporta necessariamentel’esercizio di un potere autoritativo discrezionale; e, conseguentemente, latitolarità, per l’interessato, di un interesse legittimo con l’azionabilità di ognipretesa al riguardo, in quanto radicata su posizioni di interesse legittimo,soltanto mediante tempestiva impugnazione dei provvedimenti ritenutiillegittimamente incidenti su di esse (all’uopo richiama, ex multis, in termini,Cons. Stato sez. II, 4 febbraio 2020, n. 917; 16 dicembre 2019, n. 8495; sez.VI, 18 agosto 2010, n. 5869; sez. V, 10 agosto 2010, n. 5568).13. Per le stesse ragioni il Consiglio di Giustizia ha escluso un autonomogiudizio di accertamento, con declaratoria del diritto al riconoscimento del grado,per essere l’azione di accertamento esperibile a tutela di un diritto soggettivo (inlinea con copiosa giurisprudenza; cfr. Cons. Stato, sez. III, 11 agosto 2015, n.3912; id., 29 marzo 2012, n. 1871; sez. V, 30 giugno 2014, n. 3277; id., 2novembre 2011, n. 5848).14. In definitiva, e in via dirimente, il Consiglio di Giustizia rimarca che laquestione proposta attiene ad un preteso corretto inquadramento nei ruoli,rispetto al quale – per monolitico orientamento giurisprudenziale – sonoconfigurabili unicamente posizioni di interesse legittimo (e giammai di dirittosoggettivo) del pubblico dipendente.15. Propone ricorso ex art. 362 c.p.c. e 110 c.p.a. [OSCURATO:PERSONA],ulteriormente illustrato con memoria, cui resiste il Ministero della difesa concontroricorso.16. L’Ufficio del Procuratore Generale ha chiesto dichiarare inammissibile ilricorso.Numero registro generale 15074/2025Numero sezionale 222/2026Numero di raccolta generale 25264/2026Data pubblicazione 13/09/2026RAGIONI DELLA DECISIONE17. Con unico articolato motivo, il ricorrente, Colonnello in congedo dalgennaio 2022 per raggiunti limiti di età, lamenta la violazione degli artt. 1051-bis c.o.m., 112 c.p.c., 24, 113, comma 2, Cost., 7, comma 7, c.p.a., perché ilConsiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con eccesso dipotere giurisdizionale, avrebbe erroneamente qualificato la sua posizione comedi interesse legittimo anziché di diritto soggettivo ed avrebbe erroneamentenegato la richiesta tutela giurisdizionale.18. In particolare, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliaavrebbe erroneamente affermato che l’istanza volta a conseguire l’attivazionedella procedura di valutazione ai fini del conseguimento dell’avanzamento digrado avrebbe comportato necessariamente una valutazione di tipo discrezionaledell’amministrazione, a fronte di una posizione dell’interessato di interesselegittimo, la cui pretesa a tutela avrebbe potuto azionarsi mediante tempestivaimpugnazione entro il termine decadenziale di sessanta giorni, nella speciedecorso, e che l’azione di accertamento del diritto al riconoscimento del gradosarebbe stata esperibile, in via autonoma, solo a tutela di un diritto soggettivo(senza per ciò solo incidere, negativamente, sulla sussistenza della giurisdizioneesclusiva del giudice amministrativo).19. Precisa il ricorrente, anche in memoria illustrativa, che l’azione propostanon intende tramutare il giudizio dinanzi alle Sezioni Unite in un ordinariocontrollo di legittimità sulla sentenza del C.G.A.R.S., né tanto meno è teso asollecitare un sindacato nomofilattico sull'interpretazione dell'art. 1051-bis delc.o.m., consapevole del limite tracciato dall'art. 111, comma 8, Cost. e dall'art.362 c.p.c., nonché del principio affermato da Corte Cost. n.6 del 2018, secondocui il controllo delle Sezioni Unite sulle decisioni del Consiglio di Stato e delC.G.A.R.S. riguarda i soli limiti esterni della giurisdizione.20. Evidenzia il punto devoluto alle Sezioni Unite, volto a verificare se, nel casoconcreto, il giudice amministrativo abbia effettivamente esercitato lagiurisdizione sulla domanda proposta oppure abbia negato tutela alla domandaeffettiva, sostituendola con una domanda diversa e assoggettandola ad unregime processuale incompatibile con la posizione dedotta.Numero registro generale 15074/2025Numero sezionale 222/2026Numero di raccolta generale 25264/2026Data pubblicazione 13/09/202621. Spiega che la censura non è costruita sulla mera erroneitàdell'interpretazione dell'art. 1051-bis c.o.m., ma investe l'effetto processuale ditale qualificazione, che ha condotto il C.G.A.R.S. a non scrutinare la domanda diaccertamento dell'obbligo di attivazione della procedura valutativa,degradandola a pretesa di promozione discrezionale e dichiarandola soggetta adecadenza, sicché la domanda effettivamente proposta riguarda l’attivazionedella procedura e non la promozione automatica.22. Si sofferma sulla domanda azionata, che non ha mai avuto ad oggetto ilconseguimento automatico della promozione al grado superiore, per essere lapromozione indicata soltanto come eventuale esito finale della procedura,subordinato al giudizio di idoneità dell'Amministrazione.23. Sottolinea che non si deduce che il C.G.A.R.S. abbia declinato formalmentela giurisdizione, ma che abbia prodotto un effetto sostanzialmente equivalente:ha negato tutela alla domanda di accertamento dell'obbligo di attivazione dellaprocedura, trasformandola in una diversa domanda di conseguimentodell'avanzamento di grado e assoggettandola al termine decadenziale propriodell'azione impugnatoria; in tal modo, la sentenza impugnata non hasemplicemente interpretato male una norma sostanziale - errore che resterebbeinterno alla giurisdizione amministrativa - ma ha reso impraticabile l'azione diaccertamento della fase vincolata del procedimento, producendo unarretramento della tutela giurisdizionale rispetto alla domanda proposta.24. Si ribadisce che la censura non chiede alle Sezioni Unite di correggere unerror in iudicando del giudice amministrativo, ma di rilevare che il giudiceamministrativo ha negato tutela a una posizione giustiziabile, precludendol'esame della domanda effettiva mediante la sua sostituzione con una domandadiversa: non si pretende che le Sezioni Unite stabiliscano quale sia la correttainterpretazione dell’art. 1051-bis c.o.m., né che accertino direttamente laspettanza del beneficio.25. In altri termini, si soggiunge, il ricorso mira soltanto a verificare se ilgiudice amministrativo abbia esercitato la giurisdizione sulla domandaeffettivamente proposta, oppure se l’abbia neutralizzata mediante la suariqualificazione in una diversa pretesa di promozione discrezionale soggetta aNumero registro generale 15074/2025Numero sezionale 222/2026Numero di raccolta generale 25264/2026Data pubblicazione 13/09/2026decadenza; non si sostiene che la qualificazione della posizione come dirittosoggettivo comporti necessariamente la devoluzione della controversia al giudiceordinario, si sostiene, piuttosto, che il giudice amministrativo, proprio perchéeventualmente munito di giurisdizione esclusiva anche sulle posizioni di dirittosoggettivo del personale militare, non poteva negare tutela alla domanda diaccertamento, degradandola automaticamente a interesse legittimo pretensivodecadenziale.26. Ancora, si riafferma che la controversia non riguarda l'esistenza delladiscrezionalità sull'esito finale della valutazione, pacifica e mai negata, ma lapossibilità, per l'Amministrazione, di omettere la fase preliminare di verifica edue fasi, traendo dalla discrezionalità della seconda la non tutelabilità autonomadella prima.27. In ultimo, rimarcato che il punto è stabilire se il giudice amministrativoabbia potuto negare tutela alla domanda di accertamento della fase legalmentevincolata, trattandola come tardiva azione costitutiva avverso una pretesapromozione discrezionale, chiede che sia affermato il seguente principio:«Configura rifiuto o arretramento di giurisdizione, sindacabile dalle Sezioni Uniteex art. 111, comma 8, Cost., la sentenza del giudice amministrativo che, puressendo investito di una domanda di accertamento dell'obbligo di attivazione diuna procedura legalmente prevista, ometta di esaminarla nella sua effettivaconsistenza e la converta in una diversa domanda di conseguimento del risultatofinale discrezionale, assoggettandola al regime decadenziale proprio dell'azioneimpugnatoria. Nel caso di specie, l'art. 1051-bis c.o.m. distingue tra verificavincolata dei presupposti (cessazione dal servizio, permanenza minima nelgrado) con conseguente obbligo di attivare la procedura valutativa, e successivogiudizio tecnico-discrezionale di idoneità alla promozione. La domanda azionataaveva ad oggetto l'accertamento dell'obbligo di attivazione della procedura, nonla promozione automatica.»28. Il ricorso è inammissibile, come dedotto dalla Procura Generale.Numero registro generale 15074/2025Numero sezionale 222/2026Numero di raccolta generale 25264/2026Data pubblicazione 13/09/202629. Il Consiglio di Giustizia, infatti, non ha negato la tutela invocata ma hasemplicemente ricondotto la domanda azionata nell’alveo del prescritto terminedecadenziale.30. In sostanza, nella questione dibattuta il Consiglio di Giustizia non ha decisoil ricorso sulla base di una norma inesistente, dichiarando una decadenza nonprevista da alcuna norma, ma ha sorretto la decisione, confermativa delladecisione di prime cure, attraverso l'interpretazione della legge processuale oprocedimentale, il che non costituisce un vizio concernente l'esercizio dellagiurisdizione, salvo il solo, estremo caso in cui il giudice, nell'interpretare lalegge, si spinga a ricavarne un enunciato non compreso nell'orizzonte di sensodi quest'ultima, vale a dire nei casi di radicale infedeltà del giudicante nei riguardidella disposizione di legge (così, con ampia motivazione, Cass. Sez. U., 9 luglio2024, n. 18722; v. anche Cass.,Sez.Un., 16 maggio 2025, n. 13081).31. Il ricorrente sostiene che, se non gli fosse consentito impugnare in questasede la sentenza del Consiglio di Stato, la parte non avrebbe alcuno strumentodi tutela per rimediare ad una sentenza gravemente erronea e fondata, a suodire, sull’erronea interpretazione della domanda.32. Ebbene, a parte il rilievo che l’erronea interpretazione della domandadella giurisdizione come garante ultimo della nomofilachia, a fronte delprospettato assunto della manifesta erroneità nell’interpretazione della domandaazionata che impinge nelle modalità di esercizio della funzione giurisdizionale.33. Trattasi di profilo estraneo allo sconfinamento dai limiti della giurisdizionecome, del pari esulante dallo scrutinio di queste Sezioni Unite, è la censura diultrapetita che pure sorregge l’impugnazione nei plurimi profili in cui è articolata.34. Il Consiglio di Giustizia ha confermato lo spirare del termine decadenzialee la non riconducibilità della censura, così come prospettata e illustrata, alloscrutinio sui limiti esterni della giurisdizione, preclude in radice l'ammissibilità diun controllo della correttezza dell'interpretazione offerta dal giudiceamministrativo, dato che la nozione di «motivi della giurisdizione» non ammetteletture estensive neppure nel caso in cui la tutela sia stata riconosciuta inconseguenza di un ipotetico grave error iuris.Numero registro generale 15074/2025Numero sezionale 222/2026Numero di raccolta generale 25264/2026Data pubblicazione 13/09/202635. Vale dunque riaffermare il principio secondo cui il ricorso per cassazioneper motivi inerenti alla giurisdizione è ammissibile nei casi di difetto assoluto erelativo di giurisdizione e, quindi, non può estendersi al sindacato di sentenzeabnormi od anomale o che abbiano stravolto le norme di riferimento, neppurese direttamente applicative del diritto UE, né può essere accolta la richiesta dirimettere alla Corte di giustizia UE questioni volte a fare emergere errori in cuisia incorso il Consiglio di Stato nell'interpretazione ed applicazione di disposizionidi diritto interno applicative del diritto UE, non attenendo queste a motivi digiurisdizione(Cass., Sez. Un., 18 gennaio 2022, n. 1454; cfr. nello stesso sensoCass, Sez. Un., 8 aprile 2022, nn. 11528, 11547 e 11549).36. Ne consegue, appunto, l’applicabilità al caso di specie sia dei generaliprincipi di diritto menzionati, sia dello specifico principio di diritto, secondo cui,in materia di impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato, il controllo dellimite esterno della giurisdizione - che l'art. 111, comma 8, Cost., affida allaCorte di cassazione - non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche delgiudice amministrativo, suscettibili di comportare errori in iudicando o inprocedendo, senza che rilevi la gravità o intensità del presunto errore diinterpretazione, il quale rimane confinato entro i limiti interni della giurisdizioneamministrativa, considerato che l'interpretazione delle norme costituisce ilproprium distintivo dell'attività giurisdizionale(Cass., Sez. Un., 4 dicembre 2020,n. 27770 cfr. anche Cass., Sez. Un., 28 luglio 2021, n. 21641 e Cass., Sez. Un.,30 ottobre 2020, n. 24107).37. In conclusione, il ricorso è inammissibile. Segue coerente la condanna allespese, liquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente alpagamento delle spese, liquidate in euro 4.000,00 per compensi professionalioltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art.13,co.1-quater,d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, acarico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributounificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.Numero registro generale 15074/2025Numero sezionale 222/2026Numero di raccolta generale 25264/2026Data pubblicazione 13/09/2026Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili il 26maggio 2026Il PresidentePasquale D’Ascola
Sentenza Cassazione n. 25264/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris