CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 ottobre 2025
Cassazione n. 01464/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 1° aprile 2025 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia del G.I.P. del Tribunale di Vercelli del 24 novembre 2023, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato ex artt. 81 cpv., 624 e 625 n. 7-bis cod. pen. a lei ascritto, condannandola alla pena di mesi quattro, giorni dieci di reclusione ed euro 200,00 di multa. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputata e la congruità della pena inflittale. Il motivo proposto dalla ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico e aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata. 3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 ottobre 2025 Il