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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21853/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione della legge penale in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. in relazione al delitto di evasione accertato e il vizio di motivazione sul punto; Rilevato che il motivo proposto è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, che risulta sorretta da una sufficiente e non illogica motivazione, nonché da un adeguato esame delle deduzioni difensive; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente si è limitato a ribadire principi generali affermati dalla giurisprudenza e confutare in fatto gli argomenti posti dalla Corte di appello a fondamento del diniego dell'applicazione della causa di non punibilità richiesta, senza dimostrare la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata sul punto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3 apr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione della legge penale in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. in relazione al delitto di evasione accertato e il vizio di motivazione sul punto; Rilevato che il motivo proposto è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, che risulta sorretta da una sufficiente e non illogica motivazione, nonché da un adeguato esame delle deduzioni difensive; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente si è limitato a ribadire principi generali affermati dalla giurisprudenza e confutare in fatto gli argomenti posti dalla Corte di appello a fondamento del diniego dell'applicazione della causa di non punibilità richiesta, senza dimostrare la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata sul punto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 apr
Sentenza Cassazione n. 21853/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris